Sentenza n. 3747/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.182/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 182/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, notificata e munita di attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere, per gli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, la somma complessiva di 1.500 euro mediante l'assegnazione della carta elettronica prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti. Poiché il Ministero non aveva adempiuto, il ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Nel corso del giudizio il TAR aveva rilevato un originario vizio della procura speciale, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e priva di elementi sufficienti a identificare la controversia. Ritenuta sussistente, alla data del conferimento, un'obiettiva incertezza interpretativa, il Tribunale aveva concesso l'errore scusabile e assegnato un termine per il deposito di una nuova procura, poi regolarmente depositata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in forza del titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, da determinarsi secondo il titolo giudiziale e la legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito: la sua esatta entità deriva dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo. Per l'eventuale inerzia successiva, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di determinare definitivamente l'importo dovuto e adottare gli atti contabili necessari entro i successivi sessanta giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR può dichiarare l'inottemperanza, ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del credito riconosciuto dal giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e ss. c.c.
Regolano la spettanza, la misura e la decorrenza degli interessi applicabili al credito oggetto di ottemperanza; i conteggi del creditore non sono vincolanti oltre i limiti risultanti dal titolo e dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per la regolazione dell'onere relativo al contributo unificato.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Richiede che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale.
art. 37 c.p.a.
Consente la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di obiettive ragioni di incertezza o di gravi impedimenti, istituto applicato per sanare la carenza originaria della procura mediante deposito di una nuova procura.
art. 8, comma 3, Allegato 1, d.P.C.S. 28 luglio 2021
La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce.
La regola tecnica disciplina le modalità telematiche di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina l'esigenza che, quando manca l'incorporazione materiale, la procura contenga elementi idonei a identificare la controversia.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non costituisce ex novo il diritto di credito, ma ne assicura il soddisfacimento nei limiti e secondo la dimensione risultanti dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
- I conteggi del creditore non vincolano l'amministrazione né il giudice dell'ottemperanza quanto al capitale residuo e agli interessi, che devono essere verificati in relazione al titolo, alla misura e alla decorrenza previsti dalla legge.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali, il creditore può promuovere l'azione di ottemperanza per il recupero coattivo delle somme dovute.
- In caso di accoglimento dell'ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo l'inutile scadenza del termine.
- Quando una procura speciale è rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e non contiene elementi identificativi della controversia, la mera trasmissione e il deposito telematico congiunto non rendono automaticamente certo l'oggetto del mandato; tuttavia, in presenza di obiettiva incertezza normativa e giurisprudenziale, può essere concesso l'errore scusabile per consentire il deposito di una procura idonea.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l'esecuzione dell'obbligazione, senza riconoscimento di un compenso autonomo quando l'incarico rientri nei suoi compiti istituzionali.
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