Sentenza del 22/05/2018 n. 2283 - Comm. Trib. Prov. Milano
Agente della Riscossione - Avvocato esterno - Estromissione dal giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la legittimità della costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione, oggi Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite un avvocato esterno. Il d.lgs. 156/2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, avrebbe previsto che l'Agente della Riscossione e l'Agenzia delle Entrate si costituiscano e siano rappresentati in giudizio mediante personale interno o appartenente alla relativa struttura istituzionale, senza possibilità di delegare la rappresentanza processuale ad avvocati esterni.
La decisione
Dal contenuto disponibile emerge che la costituzione tramite avvocato esterno non è ritenuta ammessa per i giudizi instaurati o proseguiti secondo il regime applicabile dal 1° gennaio 2016. Tuttavia, non sono indicati gli estremi della sentenza, le parti processuali né il dispositivo concreto; pertanto non è possibile determinare con certezza se il giudice abbia dichiarato l'estromissione dell'Agente della Riscossione, l'inammissibilità della costituzione o adottato altra misura processuale.
Norme richiamate
Decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156
Decorrenza dal 1° gennaio 2016
La disciplina è interpretata nel senso che l'Agenzia delle Entrate e l'Agente della Riscossione devono stare in giudizio attraverso personale interno o appartenente alla propria struttura, escludendo la delega della rappresentanza processuale ad avvocati esterni, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
Massime di principio
- Per verificare la validità della costituzione dell'Agente della Riscossione occorre controllare la data del giudizio e applicare il regime vigente dal 1° gennaio 2016.
- La costituzione tramite un legale esterno non è automaticamente valida quando la legge impone la rappresentanza mediante personale interno o strutture istituzionali abilitate.
- L'eventuale violazione delle regole sulla rappresentanza processuale può comportare l'estromissione dell'ente, l'inammissibilità della costituzione o altri effetti processuali, da valutare in base al rito e alla concreta decisione del giudice.
- Prima di invocare l'estromissione è necessario verificare se il professionista abbia agito come rappresentante processuale esterno oppure come semplice difensore incaricato in un caso espressamente consentito dalla normativa.
Testo integrale
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