Cassazione Penale, Sentenza n. 20224/2024 del 22/05/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Venezia che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del GIP disponendo la liberazione degli indagati accusati di reati connessi agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90. Le censure principali: (I) inammissibilità del riesame perché l'ordinanza cautelare non era stata notificata; (II) errore nella statuizione di inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata richiesta difensiva all'Ufficio competente (la richiesta era stata inviata al GIP e non al pubblico ministero); (III) omissione di valutazione di ulteriori e consistenti elementi di gravità indiziaria oltre le intercettazioni; (IV) carenza di motivazione sulla gravità indiziaria del reato associativo pur riconosciuto per altri coindagati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (è ammissibile il riesame anche se la misura non è stata ancora notificata). Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la nullità per violazione del diritto di difesa relativa all'accesso alle registrazioni intercettate si verifica solo se il pubblico ministero ha rifiutato o ha ingiustificatamente ritardato il consenso dopo una richiesta tempestiva rivolta a lui; nel caso specifico la richiesta dei difensori non è mai pervenuta al pubblico ministero ma è stata inviata al GIP, per cui non sussiste il rifiuto o il ritardo imputabile al PM. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Venezia, sezione competente per il riesame.
Norme richiamate
Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1
art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.
Richiamata come base procedurale per il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari
Codice di procedura penale, art. 268, comma 4
art. 268, quarto comma, c.p.p.
Regola il deposito delle trascrizioni/intercettazioni; la giurisprudenza richiede che l'accesso difensivo alle registrazioni avvenga prima del loro deposito ai sensi di questo comma se si vuole contestare l'uso in sede cautelare
Codice di procedura penale, art. 178, lett. c)
art. 178, lett. c) c.p.p.
Individua la nullità di ordine generale a regime intermedio per vizi nel procedimento di acquisizione della prova, applicata alla mancata concessione dell'accesso alle registrazioni se ricorrono i presupposti
Codice di procedura penale, art. 309, comma 9-bis
art. 309, comma 9-bis c.p.p.
Consente il rinvio dell'udienza di riesame per consentire al difensore di completare l'esame delle prove (uso consigliato se la copia/ascolto richiede tempi tecnici)
D.P.R. 309/1990, artt. 73 e 74
artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90
Norme sostanziali in materia di stupefacenti che descrivono i reati contestati agli indagati; rilevanti ai fini della gravità indiziaria ma non determinanti nella decisione di cassazione qui esaminata
Giurisprudenza: Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010
Principio chiave: la nullità per mancato accesso alle registrazioni deriva esclusivamente dal rifiuto o dall'indebito ritardo del pubblico ministero dopo una richiesta tempestiva; la richiesta deve essere rivolta al PM e non al giudice che ha adottato la misura
Giurisprudenza di merito e di legittimità successive
Sez. 4 n.46471/2018; Sez. 3 n.26218/2010; Sez. 5 n.44150/2018; Sez. 6 n.32571/2010; Sez. 1 n.20547/2011; Sez.4 n.24866/2015; Sez.6 n.33968/2021
Confermano e precisano i criteri: ammissibilità del riesame prima della notifica, obbligo di tempestività della richiesta di accesso alle intercettazioni da parte della difesa, necessità di indicare l'urgenza e la funzione della richiesta rispetto al riesame
Massime di principio
- La richiesta di accesso e copia delle registrazioni intercettate, se rilevante per un ricorso di riesame, deve essere presentata tempestivamente e preferibilmente contestualmente all'istanza di riesame o prima: solo così si può invocare validamente una nullità per rifiuto o ritardo del PM
- La richiesta difensiva deve essere rivolta al pubblico ministero e non al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare; inviare la richiesta ad un ufficio diverso può precludere il rimedio per presunta violazione del diritto di difesa
- Il riesame può essere proposto anche prima che la misura sia stata notificata o eseguita; l'assenza di notifica non impedisce l'impugnazione
- Se il difensore non dimostra di essersi tempestivamente attivato (e di aver chiesto espressamente urgenza), la corte non può dichiarare l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione del diritto di difesa
- In caso di impossibilità tecnica o di necessità di tempi per l'ascolto/copia, il difensore deve chiedere il rinvio dell'udienza di riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 9-bis, indicando la funzione dell'atto difensivo
- Se la nullità per mancato accesso è invocata ma mancano requisiti di tempestività o corretta imputazione dell'istanza al PM, il giudice di legittimità può annullare il provvedimento favorevole alla difesa e rinviare per nuovo esame
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