Cassazione Civile, Ordinanza n. 28241/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un istituto di credito aveva promosso esecuzione forzata immobiliare contro due debitori in forza di un contratto di mutuo fondiario. Nella procedura erano intervenuti altri creditori. I debitori avevano proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; il tribunale l'aveva rigettata, mentre la corte d'appello, in riforma, aveva accolto l'opposizione ritenendo nullo il mutuo per mancata consegna materiale della somma. La banca ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello con cinque motivi: i primi due denunciavano la violazione degli artt. 1813 e 1814 c.c. e dell'art. 474 c.p.c., sostenendo che il mutuo è valido e titolo esecutivo anche quando la somma sia accreditata sul conto del mutuatario e immediatamente destinata a estinguere pregresse esposizioni debitorie, poiché ciò integra una disponibilità giuridica della somma; i motivi terzo e quarto censuravano l'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata di restituzione dell'importo erogato a titolo di indebito, qualora fosse stata affermata la nullità del mutuo; il quinto lamentava omesso esame di un fatto decisivo relativo all'autonomia e ultrattività del conto corrente del mutuatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la sentenza impugnata non fosse conforme ai principi già affermati dalle Sezioni Unite sulla validità del mutuo solutorio e sulla sua idoneità a costituire titolo esecutivo quando la somma mutuata sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario mediante accredito in conto corrente. La Corte ha quindi cassato la sentenza della Corte d'appello di Ancona con rinvio alla stessa Corte in diversa composizione, anche per le spese. I motivi terzo, quarto e quinto sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
disciplina l'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori esecutati.
art. 1813 c.c.
richiamato per affermare che il mutuo si perfeziona con la consegna della somma, da intendersi anche come messa a disposizione giuridica mediante accredito.
art. 1814 c.c.
richiamato per sostenere la nascita dell'obbligo di restituzione del mutuatario.
art. 474 c.p.c.
un contratto di mutuo, anche in forma di atto pubblico e con esplicita obbligazione restitutoria, può costituire titolo esecutivo se la somma è stata posta nella disponibilità giuridica del mutuatario.
art. 360 c.p.c.
norma processuale richiamata come base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
art. 112 c.p.c.
richiamato per la censura di omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata.
art. 276 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla pretesa omissione di esame della domanda riconvenzionale subordinata.
artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il mutuo cd. solutorio è valido e può costituire titolo esecutivo quando la somma mutuata, pur senza consegna materiale, venga accreditata sul conto del mutuatario e posta nella sua disponibilità giuridica.
- Ai fini del perfezionamento del mutuo e della nascita dell'obbligo restitutorio non rileva che le somme siano immediatamente utilizzate per estinguere pregresse esposizioni debitorie verso la banca mutuante, perché tale impiego è frutto di atti dispositivi distinti dal contratto di mutuo.
- Il giudice che esclude la validità del mutuo per difetto di consegna materiale della somma deve confrontarsi con la domanda restitutoria subordinata eventualmente proposta dalla banca, ove questa sia stata specificamente introdotta nel processo.
- La qualificazione del mutuo come titolo esecutivo dipende dalla verifica della disponibilità giuridica della somma in capo al mutuatario, non dalla sola materialità della traditio.
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