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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28713/2023 del 16/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per le annualità 2010 e 2011 relativo a terreni che la contribuente riteneva non edificabili perché inseriti in area soggetta a vincoli e qualificati dal piano urbanistico come zona F per servizi di interesse generale e parco territoriale di progetto. La Commissione di primo grado aveva accolto solo in parte il ricorso, ritenendo decaduto il Comune dal potere accertativo per il 2010 e riducendo per il 2011 il valore venale dei terreni per effetto dei vincoli. In appello la CTR aveva respinto l'impugnazione della contribuente e accolto in parte l'appello incidentale del Comune, ritenendo congruo il valore stimato dall'ente. In cassazione la ricorrente principale deduceva violazione dell'art. 2 d.lgs. 504/1992, sostenendo che i vincoli presenti sui terreni impedivano ogni intervento edificatorio e quindi escludevano la qualificazione di area fabbricabile. Il Comune, con ricorso incidentale, deduceva violazione dell'art. 10 d.lgs. 504/1992 e dell'art. 1, commi 161 e 171, l. 296/2006, censurando la statuizione di decadenza del potere di accertamento per il 2010 e affermando che, trattandosi di omessa dichiarazione e non di omesso versamento, il termine quinquennale decorreva dal termine di presentazione della dichiarazione, con tempestività della notifica del 29 dicembre 2016. È stata anche chiesta la rimessione della causa per il decesso del precedente difensore, istanza rigettata.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di rinvio, respinto il ricorso principale della contribuente, accolto il ricorso incidentale del Comune, cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e, decidendo nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e condannato la ricorrente principale alle spese del giudizio di cassazione, dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di legge

    viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per cassazione fondato sulla violazione di legge

  • art. 2 d.lgs. 504/1992

    ai fini ICI un'area può essere considerata edificabile in base alla qualificazione urbanistica; i vincoli che limitano di fatto l'edificabilità incidono sul valore venale, ma non escludono di per sé la natura fabbricabile

  • art. 10 d.lgs. 504/92

    viene richiamato dal Comune nel ricorso incidentale per contestare la statuizione di decadenza

  • art. 1, commi 161 e 171, legge 296/2006

    il termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento decorre, in caso di omessa dichiarazione, dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione omessa; in caso di omesso versamento, dal termine di pagamento del tributo

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    la Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide la causa nel merito

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia ICI, la qualificazione edificatoria del terreno deriva dalla destinazione impressa dagli strumenti urbanistici; i vincoli che ne limitano l'utilizzo concreto non eliminano automaticamente la base imponibile come area fabbricabile, ma incidono sulla sua valutazione economica.
  • Ai fini del termine quinquennale di decadenza del potere di accertamento degli enti locali, occorre distinguere tra omesso versamento e omessa dichiarazione: nel primo caso il termine decorre dalla scadenza del pagamento, nel secondo dalla scadenza del termine per presentare la dichiarazione omessa.
  • Quando il giudizio di legittimità può essere deciso sulla base degli accertamenti già compiuti e non sono necessari ulteriori fatti, la Corte può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito.
  • La sopravvenuta consolidazione dell'orientamento giurisprudenziale seguito dalla decisione può giustificare la compensazione delle spese dei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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