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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29991/2026 del 06/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli. Due ricorsi identici contestavano la condanna per il reato di occupazione arbitraria di immobile altrui e innovazioni abusive, deducendo vizio di motivazione per il diniego della scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p.; un terzo imputato censurava la configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale, lamentava l'omessa applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. rispetto ai reati contestati e chiedeva altresì la mancata applicazione di una pena sostitutiva, questione che non risultava proposta in appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per i due ricorsi identici, le censure sono state ritenute manifestamente infondate perché meramente riproduttive delle doglianze di appello, formulate in modo assertivo e apodittico, senza una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata e senza confronto con le ragioni del rigetto in appello. Quanto al terzo ricorso, le deduzioni sulla resistenza sono state considerate generiche e già disattese con argomenti corretti dal giudice di merito; la doglianza sull'art. 131-bis c.p. è stata respinta perché la sentenza aveva escluso la tenuità del fatto sia per la condotta di resistenza, anche in ragione delle lesioni cagionate, sia per la mancata prova della cessazione della condotta permanente ex art. 633 c.p.; la censura sulla pena sostitutiva è stata dichiarata inammissibile poiché non proposta in appello, ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice per l'occupazione arbitraria di immobile altrui; la Corte rileva che si tratta di reato permanente e che, ai fini della particolare tenuità del fatto, occorre la prova della cessazione della condotta.

  • art. 639-bis c.p.

    Richiamato in relazione ai reati contestati insieme all'art. 633 c.p.; i ricorsi avverso la condanna per tali reati sono stati ritenuti inammissibili perché reiterativi delle doglianze di appello.

  • art. 54 c.p.

    Invocato dai ricorrenti come causa di giustificazione dello stato di necessità; la Corte dichiara inammissibile la censura perché manifestamente infondata e non confrontata con la motivazione di merito.

  • art. 337 c.p.

    Richiamato in relazione al reato di resistenza a pubblico ufficiale; la Corte ritiene generiche e infondate le deduzioni difensive sulla sua insussistenza.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte esclude la particolare tenuità del fatto sia per la resistenza, in ragione delle lesioni procurate, sia per l'occupazione arbitraria, in assenza di prova della cessazione della condotta permanente.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La censura sulla pena sostitutiva è dichiarata inammissibile perché attiene a violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già proposti in appello, senza una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata e senza confrontarsi con le ragioni del rigetto.
  • La deduzione della causa di giustificazione dello stato di necessità deve misurarsi puntualmente con la motivazione di merito; una censura meramente assertiva o apodittica è manifestamente infondata.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta abbia cagionato conseguenze lesive apprezzabili; inoltre, nei reati permanenti, la valutazione della tenuità richiede la prova della cessazione della condotta.
  • Le questioni di diritto non dedotte in appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità del motivo ex art. 606, comma 3, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoViolenza privataImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fattoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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