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Sentenza

Sentenza n. 10631/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del provvedimento datato 28.07.2025, contrassegnato da n. prot. 0036787, con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito rigettava la domanda di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Svizzera per le classi di concorso Infanzia - AA00 – Insegnamento Scuola dell’Infanzia Primaria - EE00 – Insegnamento Scuola Primaria; - delle informazioni che sarebbero state fornite in appositi atti dalle Autorità Elvetiche (Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione, CDPE.), le quali venivano richiamate nel precitato provvedimento impugnato, ma mai venivano ostese alla parte ricorrente, e nemmeno ritrascritte in stralcio nel provvedimento principalmente avversato; - nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, preordinato, connesso, consequenziale ed esecutivo, anche se sconosciuto e non comunicato alla odierna parte ricorrente, e per l’adozione di ogni altro provvedimento invocato nelle conclusioni di seguito enunciate e rassegnate; - nonché per il riesame dell'istanza della ricorrente secondo i princìpi enunciati dalla giurisprudenza amministrativa, procedendo ad una valutazione sostanziale e comparativa delle competenze acquisite; - in subordine, per predisporre adeguate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE e delle relative norme del D.Lgs. n. 206/2007 per colmare eventuali lacune formative riscontrate per le suddette classi di concorso per le quali interveniva tout court diniego; - in ogni caso, accertare e dichiarare i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dalla parte ricorrente e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione al risarcimento di tutti i detti danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dalla parte ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, con maggiorazione degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

Giustizia amministrativa202509665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in Svizzera per le classi di concorso AA00 e EE00

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale fondato sulla circostanza che l’ISFOA, istituto presso il quale era stato conseguito il titolo, non risultava accreditato né riconosciuto dalle competenti autorità svizzere come parte del sistema universitario e formativo elvetico, né autorizzato al rilascio di titoli abilitanti all’insegnamento. Sono stati dedotti, tra gli altri, la violazione del contraddittorio procedimentale, degli artt. 16 e 17 d.lgs. 206/2007 e dell’art. 10-bis l. 241/1990; il travisamento del diritto svizzero e dell’Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone; la violazione della Convenzione di Lisbona e del principio di equivalenza funzionale; l’erronea applicazione della direttiva 2005/36/CE, del d.lgs. 206/2007 e dei principi elaborati dall’Adunanza plenaria sul riconoscimento dei titoli esteri; il difetto di istruttoria e di motivazione; la violazione dei principi di libera circolazione, libertà di stabilimento, proporzionalità, fiducia reciproca e non discriminazione; l’omessa valutazione di misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE; l’erronea interpretazione degli artt. 3, 11 e 12 della direttiva; nonché la violazione del principio di valutazione sostanziale e comparativa del percorso formativo. È stato chiesto, in subordine, il riesame dell’istanza o la predisposizione di misure compensative e, inoltre, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego ministeriale. La Convenzione di Lisbona richiede, ai fini del riconoscimento, non la mera autorizzazione dell’istituto a operare nel Paese d’origine, ma il suo riconoscimento o accreditamento come parte del sistema di istruzione superiore di tale Paese. Nel sistema svizzero, l’appartenenza al generico spazio formativo non equivale all’inserimento nel sistema universitario nazionale: la linea di discrimine è costituita dall’accreditamento, che presuppone una verifica formale della qualità dell’istituzione e dei corsi. Poiché l’ISFOA non risultava riconosciuto né accreditato dalle autorità svizzere e il titolo non aveva carattere ufficiale nello Stato d’origine, esso non rientrava nelle nozioni di “titolo di formazione” o “attestato di competenza” previste dalla direttiva 2005/36/CE, mancando il rilascio da parte di un’autorità competente. Il Ministero non era quindi tenuto a procedere alla comparazione sostanziale del percorso formativo né alla predisposizione di misure compensative. I principi sulla libera circolazione e la giurisprudenza dell’Adunanza plenaria non impongono allo Stato ospitante di riconoscere o valutare un titolo privo di riconoscimento ufficiale nello Stato di origine, né di attribuirgli un valore superiore a quello posseduto in tale Stato. È stata ritenuta adeguata l’istruttoria ministeriale, comprensiva delle informazioni acquisite dalle autorità svizzere, e sufficiente la motivazione del diniego. La censura relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. 241/1990 è stata comunque ritenuta non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, poiché il provvedimento aveva natura vincolata e l’apporto procedimentale della ricorrente non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie e la minima attività difensiva dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • Direttiva 2005/36/CE

    Il sistema di riconoscimento presuppone un titolo rilasciato da un’autorità competente dello Stato d’origine o comunque rientrante nelle categorie assimilate; in mancanza di riconoscimento ufficiale nello Stato d’origine, non sorge l’obbligo di valutazione comparativa o di applicazione di misure compensative.

  • d.lgs. 206/2007

    Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali estere; trova applicazione solo quando il titolo rientra nel sistema di qualifiche riconoscibili previsto dalla normativa europea e nazionale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullabilità del provvedimento quando, trattandosi di attività vincolata, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Le violazioni procedimentali relative alla mancata partecipazione non invalidano il provvedimento vincolato quando l’amministrazione dimostri che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli accademici

    art. 1; punti III.3.1, III.4 e IX.2.1

    Il riconoscimento presuppone che l’istituto che ha rilasciato il titolo sia riconosciuto dall’autorità competente come appartenente al sistema di istruzione superiore del Paese d’origine; la mera autorizzazione a operare o l’appartenenza al generico spazio formativo non sono sufficienti.

  • l. 148/2002

    Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Lisbona; non consente il riconoscimento di titoli rilasciati da istituti privi di riconoscimento o accreditamento nel sistema formativo del Paese d’origine.

  • Accordo tra Confederazione Svizzera e Governo italiano del 7 dicembre 2000

    Sono ammessi al reciproco riconoscimento esclusivamente i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie accreditate indicate dall’Accordo, a seguito di corsi regolari ordinari e completi.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Le libertà di circolazione e di stabilimento non impongono allo Stato ospitante di prendere in considerazione un titolo non rilasciato o non riconosciuto dallo Stato d’origine, né di attribuirgli un valore superiore a quello posseduto nello Stato d’origine.

  • Accordo UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999

    art. 9 dell’Accordo e artt. 2 e 9 dell’Allegato III

    Non impone il riconoscimento di titoli privi di carattere ufficiale e di riconoscimento nel sistema formativo svizzero.

Massime di principio

  • Ai fini del riconoscimento in Italia di un titolo di istruzione superiore estero, non è sufficiente che l’istituto che lo ha rilasciato sia autorizzato a operare o appartenga al generico spazio formativo del Paese d’origine: occorre che sia riconosciuto o accreditato dall’autorità competente come parte del sistema nazionale di istruzione superiore.
  • Un titolo rilasciato da un istituto non riconosciuto né accreditato nello Stato d’origine e privo di carattere ufficiale in tale Stato non costituisce, ai fini della direttiva 2005/36/CE, un titolo di formazione o un attestato di competenza rilasciato da un’autorità competente; pertanto, l’amministrazione può escluderlo dal procedimento di riconoscimento senza procedere alla comparazione sostanziale dei percorsi o all’imposizione di misure compensative.
  • Le libertà europee di circolazione e il principio di fiducia reciproca non impongono allo Stato ospitante di riconoscere o valutare un titolo che non sia ufficialmente riconosciuto nello Stato d’origine, né di attribuirgli un valore superiore a quello che possiede in quest’ultimo Stato.
  • La mancata comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 non comporta l’annullabilità del diniego quando l’amministrazione esercita un potere vincolato e risulti che l’apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto modificare l’esito del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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