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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29031/2022 del 06/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 2008, con cui l’Amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, contestava maggiori ricavi non dichiarati derivanti dall’attività commerciale della contribuente e recuperava Irpef, Iva, Irap, contributi previdenziali, interessi e sanzioni. La CTP, in parziale accoglimento del ricorso della contribuente, riduceva la percentuale di ricarico dal 125% al 50%, lasciando fermo il valore delle merci e rideterminando i ricavi. In appello, sia la contribuente sia l’Ufficio impugnavano la decisione; la CTR rigettava entrambi gli appelli, affermando sinteticamente che la percentuale del 125% non era congrua tenuto conto dell’anno e del piccolo comune in cui si trovava il negozio. La contribuente ricorreva in cassazione con due motivi: il primo per omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando l’incoerenza della sentenza di primo grado e il mancato esame delle proprie doglianze; il secondo per nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, ai sensi degli artt. 111 Cost. e 132, n. 4, c.p.c. L’Agenzia resisteva e proponeva ricorso incidentale, deducendo a sua volta omesso esame di fatti decisivi per non avere la CTR accolto la propria censura contro la riduzione equitativa della percentuale di ricarico.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo la motivazione della CTR meramente apparente e obiettivamente incomprensibile, quindi nulla ai sensi dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di lite. L’accoglimento del secondo motivo ha determinato l’assorbimento del primo motivo del ricorso principale e dell’unico motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione mancante o solo apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È richiamato per censurare l’omesso esame di fatti decisivi e controversi.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiede che la sentenza sia sorretta da motivazione effettiva, intelligibile e non meramente apparente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione deve consentire di comprendere le ragioni della decisione; in difetto la sentenza è nulla.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla quando la motivazione, pur formalmente presente, è solo apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, perché non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Ai fini del controllo di legittimità, non basta un richiamo generico a elementi fattuali o valutativi: la decisione deve spiegare in modo coerente il rapporto tra i fatti accertati e la conclusione raggiunta.
  • Quando viene accolto un motivo di ricorso che investe la struttura logico-motivazionale della sentenza, restano assorbiti i motivi che presuppongono la validità della decisione cassata, inclusi gli eventuali ricorsi incidentali dipendenti.
  • In tema di accertamento tributario fondato su percentuali di ricarico, il giudice di merito deve rendere intelligibile il percorso seguito nella valutazione della congruità della percentuale applicata dall’Ufficio e delle ragioni dell’eventuale riduzione o conferma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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