Sentenza n. 1265/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sull'istanza diretta all'annullamento o alla revoca in autotutela di una concessione edilizia in sanatoria, all'esercizio dei poteri repressivi per ulteriori abusi edilizi e all'esecuzione di una precedente ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, proprietari di un immobile confinante con quello interessato da plurimi interventi edilizi, hanno impugnato il silenzio formatosi sull'istanza presentata al Comune. L'istanza chiedeva: l'annullamento o la revoca in autotutela della concessione edilizia in sanatoria rilasciata nel 2016, asseritamente viziata perché sull'immobile permanevano ulteriori abusi edilizi già contestati; la conclusione del procedimento relativo all'accertamento e alla repressione degli abusi, ai sensi degli artt. 27 e seguenti del d.P.R. 380/2001; l'integrale esecuzione di una precedente ordinanza di demolizione. I ricorrenti hanno dedotto la propria legittimazione e il proprio interesse in qualità di proprietari confinanti e denunzianti, lamentando la violazione dell'obbligo del Comune di provvedere. I controinteressati hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse, nonché l'assenza di violazioni delle distanze e dei limiti di vicinato e di un danno alla proprietà. Nel corso del giudizio il Comune ha comunicato di avere avviato attività di verifica, un sopralluogo e un procedimento di annullamento parziale in autotutela della concessione edilizia; all'udienza i ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta cessazione del proprio interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa a verbale dal difensore dei ricorrenti. Il giudice ha richiamato il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, secondo cui il giudice deve prendere atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse e dichiarare l'improcedibilità ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Non sono state esaminate nel merito né le questioni sulla legittimazione e sull'interesse originario dei ricorrenti, né la sussistenza degli abusi edilizi, la legittimità della concessione in sanatoria o l'obbligo del Comune di adottare provvedimenti repressivi. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso; nel caso concreto il giudice ha applicato tale previsione a seguito della dichiarazione resa dai ricorrenti in udienza.
artt. 27 e ss. d.P.R. 380/2001
Richiamati dai ricorrenti quale fondamento dei poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, in applicazione del principio dispositivo, la dichiarazione del ricorrente di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse preclude l'esame nel merito delle questioni relative alla legittimazione, all'interesse originario, alla legittimità dell'atto o del comportamento amministrativo contestato e all'obbligo di provvedere.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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