Sentenza del 09/11/2020 n. 645 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Associazione - Cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS - Decadenza delle agevolazioni fiscali ab origine
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha cancellato l'Associazione A dall'Anagrafe delle ONLUS con effetto dal periodo d'imposta 2004 sostenendo che, sin dalla sua origine, mancavano i requisiti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997: lo statuto e l'atto costitutivo non erano conformi e l'attività svolta non perseguiva "esclusivamente" finalità di solidarietà sociale, essendo rivolta prevalentemente alla formazione di medici e altri professionisti e non direttamente a soggetti svantaggiati. Di conseguenza l'Ufficio dichiarò la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite e vietò l'uso dell'acronimo ONLUS.
La decisione
La Commissione Tributaria d'Appello ha respinto l'appello dell'Associazione A confermando la decisione dell'Ufficio. Ha ritenuto che l'art. 10 D.Lgs. 460/97 richieda il rispetto rigoroso sia delle prescrizioni formali sia dello svolgimento esclusivo di attività di solidarietà sociale. Poiché l'Associazione svolgeva attività di formazione rivolta a medici (che non sono soggetti "svantaggiati"), non risultava perseguita in via esclusiva la finalità di solidarietà sociale. È stata quindi dichiarata legittima la cancellazione dall'Anagrafe e la decadenza delle agevolazioni fiscali sin dall'iscrizione; spese compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 460/1997, art. 10
"la cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione.....determina la decadenza delle agevolazioni fiscali fruite."
L'art.10 richiede il possesso di requisiti formali e sostanziali: le ONLUS devono perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolgere attività tra quelle tassativamente indicate. L'Ufficio può svolgere controlli successivi e accertare la mancanza dei requisiti sin dall'origine, con effetto retroattivo sulle agevolazioni fiscali.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio richiamato)
Secondo costante giurisprudenza della Cassazione un ente mantiene la qualifica di ONLUS solo se osserva rigidamente le prescrizioni formali e l'esclusività delle finalità di solidarietà sociale; quindi l'iscrizione formale non esclude verifiche sostanziali successive.
Massime di principio
- L'iscrizione dell'ente nell'anagrafe delle ONLUS non impedisce all'Amministrazione finanziaria di compiere verifiche sostanziali successive: se viene accertata la mancanza dei requisiti sin dall'origine, la cancellazione può avere efficacia retroattiva e comportare la decadenza delle agevolazioni fiscali.
- Il requisito essenziale per la qualifica ONLUS è il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale; attività rivolte a intermediari (es. formazione di professionisti) difficilmente soddisfano il requisito se non dimostrano un diretto ed esclusivo beneficio a soggetti svantaggiati.
- La conformità formale di statuto e atto costitutivo deve corrispondere a una effettiva attività conforme: non è sufficiente lo scopo dichiarato se nella pratica l'attività non è diretta ai soggetti destinatari della solidarietà sociale.
- Per evitare cancellazioni retroattive è opportuno documentare in modo chiaro e continuativo che le attività effettivamente svolte producono benefici diretti e prevalenti a soggetti svantaggiati, o adeguare statuto/attività per rispettare le tipologie previste dall'art.10 D.Lgs.460/97.
- In caso di contestazione, l'ente deve fornire prove concrete (progetti, destinatari, modalità di erogazione dei servizi, impatto diretto sui beneficiari) che dimostrino l'esclusività o prevalenza della finalità di solidarietà sociale.
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