Cassazione Civile, Ordinanza n. 07384/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un mutuo fondiario di euro 3.936.000,00 con rimborso in 36 rate trimestrali. La mutuataria ha agito per far dichiarare la nullità del contratto per asserita usurarietà del tasso pattuito, sostenendo che nel calcolo del TEG dovesse essere inclusa anche la commissione/penale di estinzione anticipata, eventualmente sommata agli interessi corrispettivi o moratori. In subordine ha chiesto la nullità della clausola sulla penale di estinzione anticipata e la restituzione delle somme pagate, oppure la riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. perché privo di ragionevole probabilità di accoglimento e ha condiviso il rigetto del Tribunale. Con il ricorso per cassazione la mutuataria ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali sull'inammissibilità dell'appello, perché la Corte territoriale avrebbe deciso nel merito senza sentenza; 2) violazione della disciplina antiusura e degli artt. 1421 e 1815 c.c. per non avere computato la penale di estinzione anticipata nel TEG e per non avere considerato le risultanze peritali; 3) violazione delle norme su onere della prova, prova e CTU per il mancato espletamento della consulenza tecnica contabile; 4) violazione degli artt. 1322 e 1384 c.c. per avere ritenuto meritevole la clausola e per non averne ridotto l'importo; 5) violazione dell'art. 92 c.p.c. per il mancato ricorso alla compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l'impugnazione dell'ordinanza d'appello, confermando che la declaratoria di inammissibilità era correttamente fondata sulla mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. Ha inoltre dichiarato inammissibili o infondati i motivi diretti contro la sentenza di primo grado, affermando che la commissione per l'estinzione anticipata non va computata ai fini della verifica dell'usura perché è un costo eventuale e non una remunerazione connessa all'effettiva durata del credito; che la CTU era superflua perché la questione era giuridicamente preclusa; che la clausola di estinzione anticipata è, in sé, meritevole di tutela nell'ambito dell'autonomia negoziale; e che, quanto alla riduzione della penale, il giudizio deve tener conto dell'interesse del creditore all'adempimento, non solo dell'incidenza patrimoniale sul debitore. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
Consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non vi sia ragionevole probabilità di accoglimento.
art. 348-ter c.p.c.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello è impugnabile solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata; resta impugnabile la sentenza di primo grado quando l'appello sia stato dichiarato inammissibile per ragioni di merito nei casi previsti.
art. 360 c.p.c.
Viene richiamato per delimitare i motivi di legittimità dedotti e per valutare l'ammissibilità delle censure.
art. 360 bis c.p.c.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte su una questione di diritto.
art. 101 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente nel primo motivo in relazione al contraddittorio nella declaratoria di inammissibilità dell'appello.
art. 342 c.p.c.
Richiamato con riguardo alla specificità dei motivi di appello e alla dedotta genericità del gravame.
art. 350 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione al rito dell'appello.
art. 352 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla trattazione dell'appello.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale parametro del vizio motivazionale dedotto contro l'ordinanza d'appello.
art. 1421 c.c.
Invocato per sostenere la nullità rilevabile d'ufficio della clausola o del contratto per usura.
art. 1815 c.c.
Richiamato in tema di conseguenze della nullità per usurarietà del mutuo.
art. 644 c.p.
Richiamato quale norma penale di riferimento della disciplina antiusura.
art. 1 l. n. 108/1996
La commissione di estinzione anticipata non è considerata onere rilevante ai fini del superamento del tasso soglia perché non è costo connesso all'erogazione del credito.
art. 2-bis d.l. n. 185/2008
È richiamato per qualificare la commissione di estinzione anticipata come corrispettivo dello scioglimento anticipato del vincolo, non come remunerazione della durata del credito.
art. 2697 c.c.
Invocato sul riparto dell'onere probatorio nella contestazione del TEG e dell'usura.
art. 112 c.p.c.
Richiamato sotto il profilo della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 115 c.p.c.
Invocato in tema di valutazione della prova acquisita.
art. 191 c.p.c.
Richiamato in relazione all'istanza di CTU.
art. 1322 c.c.
Invocato per contestare la meritevolezza della clausola di estinzione anticipata nell'autonomia contrattuale.
art. 1384 c.c.
La riduzione della penale va valutata considerando l'interesse del creditore all'adempimento e l'incidenza della clausola sull'equilibrio contrattuale, non soltanto il peso sul patrimonio del debitore.
art. 92 c.p.c.
La mancata compensazione delle spese non è sindacabile nei termini prospettati; il diniego di compensazione non richiede specifica motivazione.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell'usura bancaria non possono essere sommati costi aventi funzione diversa e non omogenea; in particolare, la penale di estinzione anticipata non va computata nel TEG perché è un costo eventuale e non una remunerazione connessa alla durata dell'effettivo utilizzo del denaro.
- La clausola che prevede un corrispettivo per l'estinzione anticipata del mutuo è, in sé, espressione dell'autonomia contrattuale e può essere ritenuta meritevole di tutela se disciplina lo scioglimento anticipato del vincolo e compensa il mutuante della perdita del vantaggio economico atteso.
- La riduzione equitativa della penale ex art. 1384 c.c. richiede di considerare l'interesse concreto del creditore all'adempimento e l'equilibrio complessivo del rapporto, non soltanto l'onerosità della clausola per il debitore.
- La CTU non è ammissibile quando l'accertamento richiesto è superfluo perché la domanda è infondata in diritto o perché la questione decisa dal giudice di merito rende irrilevante l'approfondimento tecnico-contabile.
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a prospettare una diversa ricostruzione del fatto o a criticare la valutazione del merito senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
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