Sentenza del 24/09/2015 n. 18939 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA relativo al 2002, con cui l'Amministrazione aveva disconosciuto la detrazione dell'imposta su fatture ritenute soggettivamente inesistenti, emesse nell'ambito di una frode carosello tramite società interposte o cartiere. Il ricorrente contestava, tra l'altro, la notifica dell'avviso prima del decorso del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, l'insufficienza delle prove sulla natura fittizia delle operazioni e l'omessa pronuncia della Commissione regionale su alcune fatture relative a cessioni intracomunitarie non imponibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto i primi tre motivi: lo stato di grave insolvenza della società, ammessa al concordato preventivo e poi dichiarata fallita, costituiva una concreta e specifica ragione di urgenza idonea a giustificare la notifica dell'accertamento prima dei sessanta giorni. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e la contribuente non aveva dimostrato adeguatamente l'effettiva legittimità delle operazioni. È stato invece accolto il quinto motivo, relativo all'omessa pronuncia su alcune autonome questioni riguardanti la non imponibilità di cessioni intracomunitarie. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata limitatamente a tale punto e la causa è stata rinviata alla Commissione regionale, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7
termine dilatorio di sessanta giorni per la notifica dell'avviso di accertamento, salvo specifiche ragioni di urgenza
La violazione del termine determina, di regola, l'illegittimità dell'avviso notificato anticipatamente, salvo che l'Amministrazione dimostri l'effettiva sussistenza di specifiche ragioni di urgenza riferite al concreto rapporto tributario. Non è necessario che la motivazione dell'urgenza contenuta nell'atto sia completa o esatta, se l'urgenza esiste realmente e viene provata in giudizio.
Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
Impone la motivazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria e la conoscibilità degli elementi posti a fondamento della pretesa tributaria.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione IVA è consentita soltanto per acquisti e operazioni effettivamente riferibili all'attività e legittimanti la detrazione; non è sufficiente la regolarità formale delle fatture quando le operazioni siano inesistenti.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 56
L'Amministrazione può fondare l'accertamento anche su presunzioni semplici, informazioni investigative e risultanze relative ad altri soggetti, purché tali elementi siano indicati o resi conoscibili al contribuente e siano valutati dal giudice.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e art. 40
La prova dell'inesistenza delle operazioni può essere fornita anche tramite presunzioni. Una volta forniti indizi gravi e concreti dall'Ufficio, spetta al contribuente dimostrare la reale effettuazione delle operazioni e la legittimità della detrazione o del costo.
D.L. n. 331 del 1993, art. 41
Per beneficiare del regime di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie occorre dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti, inclusa l'effettiva cessione e il trasferimento dei beni in altro Stato membro.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni autonomamente dedotte dalle parti. L'omessa decisione su una questione non è assorbita quando essa conserva autonomia e interesse per la parte.
Massime di principio
- La notifica di un avviso di accertamento prima del decorso dei sessanta giorni è illegittima salvo che l'Ufficio dimostri una concreta, specifica e riferita al singolo rapporto tributario ragione di urgenza.
- Il grave stato di insolvenza del contribuente, soprattutto se collegato a concordato preventivo o fallimento, può costituire una ragione di urgenza perché rende più difficile la riscossione del tributo con il passare del tempo.
- Nelle contestazioni di fatture soggettivamente inesistenti, l'Ufficio può utilizzare presunzioni e indizi derivanti anche da verifiche eseguite presso altri soggetti. Se tali elementi sono sufficienti, il contribuente deve fornire una prova concreta dell'effettiva operazione e della propria estraneità o inconsapevolezza della frode.
- La regolarità contabile, i pagamenti tracciabili, i rapporti commerciali con il fornitore e la corrispondenza dei prezzi di mercato non sono, da soli, sufficienti a dimostrare la legittimità della detrazione quando la documentazione proviene dalle stesse società interposte.
- La Corte di cassazione non rivaluta normalmente il merito delle prove: una censura che mira soltanto a ottenere una diversa lettura degli elementi probatori è generalmente inammissibile, salvo un effettivo vizio di motivazione o una violazione delle regole sull'onere della prova.
- Il giudice tributario deve esaminare tutte le questioni autonome dedotte dal contribuente. Se omette di pronunciarsi su una specifica contestazione, la sentenza può essere cassata con rinvio anche se altre ragioni della decisione risultano corrette.
- L'accoglimento anche di un solo motivo processuale non comporta necessariamente la vittoria definitiva del contribuente: può determinare soltanto la cassazione parziale della sentenza e il rinvio al giudice di merito per una nuova decisione.
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