Cassazione Penale, Sentenza n. 37261/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per il reato di rissa. Hani e Khalid contestano il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa e la mancata concessione delle attenuanti (art. 62, comma 1, n. 2 e generiche) nonché la mancata applicazione dell'art. 133 c.p.; Campora deduce irregolarità di notificazione (decreto di citazione in appello notificato con unica PEC al difensore e all'imputato) e censura la motivazione sul rigetto delle richieste di assoluzione o di attenuanti/pena pecuniaria; Makhtar contesta il mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131-bis c.p. e la mancata concessione della non menzione, sostenendo la propria incensuratezza e la tenuità dell'episodio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivi: i ricorrenti hanno riproposto censure di merito già valutate dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione; le doglianze erano aspecifiche e miravano a una rivalutazione probatoria vietata in sede di legittimità. Quanto alla notificazione via PEC, la Corte ha confermato la validità della notifica in unica copia al difensore/imputato secondo la giurisprudenza consolidata. La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è stata ritenuta implicitamente respinta dalla struttura argomentativa della sentenza di merito che evidenziava elementi ostativi (gravità, pervicacia, messa in pericolo della pubblica sicurezza). Per Makhtar, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione che negava la non menzione sulla base dell'analisi ex art. 133 c.p. Conseguenze: sentenza impugnata passata in cosa giudicata; esclusione di riesame in Cassazione; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Individua i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge). La Corte osserva che i motivi erano aspecifici e miravano a una rivalutazione probatoria, hence inammissibili.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle attenuanti; usato dalla Corte d'appello per motivare il diniego della non menzione e della sospensione condizionale in base agli elementi di gravità del fatto.
art. 62, comma 1, n. 2 c.p.
art. 62, comma 1, n. 2 cod. pen.
Attenuante per provocazione: i ricorrenti l'hanno invocata, ma i giudici di merito hanno ritenuto mancanti elementi positivi per riconoscerla; la Cassazione ha dichiarato inammissibile la relativa doglianza per aspecificità.
art. 131-bis c.p.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ricorda che il giudice di merito può implicitamente disattendere la richiesta se la struttura argomentativa della sentenza evidenzia elementi che escludono la particolare tenuità.
art. 601 c.p.p.
Norme sulla notificazione delle citazioni in appello; la Corte di legittimità ha richiamato orientamenti secondo cui la notifica via PEC in unica copia al difensore/domiciliatario non comporta nullità.
art. 161, comma 4 c.p.p.
art. 161, comma 4 cod. proc. pen.
Riferimento alla notificazione agli avvocati in forma cartacea: anche qui la consegna di una sola copia al difensore è considerata mera irregolarità e non nullità se risulta che il difensore ha ricevuto l'atto anche nella veste di destinatario dell'imputato.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile chiedere una rivalutazione del fatto o delle prove: i ricorsi che, in sostanza, mirano a riconsiderare la prova sono inammissibili.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito; la genericità rende il ricorso inammissibile.
- La notifica via PEC, anche se eseguita in unica copia al difensore che è domiciliatario dell'imputato, è considerata valida secondo la giurisprudenza consolidata, salvo casi particolari.
- La richiesta di applicazione dell'art. 131-bis può essere implicitamente respinta: se la struttura argomentativa della sentenza di merito evidenzia elementi ostativi (gravità, pervicacia, rischio per la collettività), il giudice di legittimità non censura l'assenza di un pronunciamento formale.
- Questioni o richieste non dedotte specificamente in appello non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione: ciò rischia di rendere il motivo inammissibile.
- La mancata concessione della non menzione è un giudizio discrezionale del giudice di merito e va motivato con riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p.; la Cassazione controlla la presenza di motivazione logica ed esauriente.
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