Sentenza n. 1601/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione - della nota del 24.2.2026 con la quale il RUP differiva la data di presentazione delle offerte e la comunicava dopo la scadenza del detto termine; - della nota prot. 1981 del 27.2.2026 con la quale il RUP chiedeva al presidente della Commissione di Gara di valutare la possibilità di ammettere la ditta Coediltec S.r.l. alla procedura di gara; - della nota prot. 2909 del 24.3.2026 con la quale il Presidente della Commissione di Gara ha attivato il rimedio del soccorso istruttorio in favore della ditta Coediltec S.r.l.; - del verbale di gara n. 4 del 10.3.2026 con il quale, dopo aver riammesso in gara la ditta Coediltec S.r.l., veniva proposta l’aggiudicazione dei lavori in favore della predetta ditta; - della determina n. 169 del 2.4.2026, comunicata alla ricorrente Progetti S.r.l. con nota prot. 3353 dell’8.4.2026, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, dell’appalto relativo ai lavori per la “Realizzazione di numero due campi di padel, di un'area fitness e installazione di una tribunetta prefabbricata. - CUP: [H71B21006570004]” alla ditta Coediltec S.r.l.; - del disciplinare di gara, nella parte in cui ha previsto che “non si procederà alla verifica di congruità degli oneri della sicurezza se l’importo di sicurezza offerto (ISO), indicato nell’offerta economica, non risulta inferiore agli oneri aziendali presunti (OAP)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di riammissione mediante soccorso istruttorio, proposta e aggiudicazione dell’appalto in favore dell’altra concorrente, nonché clausola del disciplinare relativa alla verifica degli oneri di sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
La controversia
L’impresa ricorrente, partecipante a una procedura negoziata indetta dal Comune ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36/2023, ha impugnato gli atti con cui l’altra unica concorrente, inizialmente esclusa per mancata allegazione del DGUE, è stata successivamente riammessa mediante soccorso istruttorio. Sono stati contestati il differimento della data di presentazione delle offerte e la relativa comunicazione, la richiesta del RUP al presidente della Commissione di valutare la riammissione, l’attivazione del soccorso istruttorio, il verbale con cui la Commissione ha riavviato la procedura dalla fase di apertura delle offerte economiche e proposto l’aggiudicazione alla concorrente riammessa, la determina di aggiudicazione e la clausola del disciplinare concernente la verifica di congruità degli oneri della sicurezza. La ricorrente ha dedotto numerosi profili di violazione di legge ed eccesso di potere e ha formulato anche domanda cautelare. Il giudice non ha esaminato nel merito i singoli motivi.
La decisione
Il Comune, dopo la proposizione del ricorso, ha dichiarato di avere riscontrato i vizi contestati e, in data 20 maggio 2026, ha annullato l’aggiudicazione disposta in favore della controinteressata. Successivamente ha depositato la proposta di aggiudicazione della gara in favore della ricorrente. Poiché gli atti impugnati sono stati annullati e la procedura è stata indirizzata verso l’aggiudicazione alla ricorrente, il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi sulla legittimità originaria degli atti né sui singoli motivi. Le spese di lite sono state compensate tra le parti costituite; il contributo unificato è stato posto a carico del Comune resistente.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
La procedura di affidamento è stata indetta mediante procedura negoziata previa acquisizione di manifestazioni di interesse e sorteggio degli operatori da invitare.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, previo avviso alle parti, in ragione della cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione annulla gli atti impugnati e adotta ulteriori atti idonei a soddisfare integralmente l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente.
- Quando il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere, il giudice non deve esaminare nel merito i motivi di ricorso, poiché viene meno l’attualità dell’interesse alla decisione sull’originaria illegittimità degli atti.
- La sopravvenuta rimozione degli atti di gara impugnati può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la possibilità di porre il contributo unificato a carico dell’amministrazione che ha adottato gli atti successivamente annullati.
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