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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33445/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che aveva ammesso al passivo del fallimento solo € 332.162, in luogo del credito originario di € 3.321.623,05 vantato da SASRIV, in base a un accordo di ristrutturazione dei debiti (stipulato il 12/12/2011 e omologato il 6/4/2012) che aveva parzialmente remesso il credito. SASRIV contestava che la dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione renda impossibile l'esecuzione dell'accordo e ne faccia venire meno la causa, con conseguente riespansione dell'obbligazione e ammissione del credito nella sua interezza (in moneta fallimentare)

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che l'accordo di ristrutturazione (art. 182‑bis) appartenga alle procedure concorsuali ma non comprenda meccanismi idonei a garantire l'esecuzione del piano in caso di successivo fallimento. Pertanto la dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione rende automaticamente impossibile l'attuazione del piano e determina il venir meno della causa di risanamento dei singoli accordi, con risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta ex art. 1463 c.c. e riespansione dell'obbligazione originaria. Ne consegue che il credito va ammesso al passivo per l'ammontare iniziale, detratte le somme già pagate e non revocabili ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. e), l. fall. Il provvedimento impugnato è cassato e la causa rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo esame conforme ai principi stabiliti; la Corte ha anche dichiarato assorbito il secondo motivo e ha compensato le spese di giudizio di legittimità

Norme richiamate

  • art. 182‑bis l. fall.

    L'accordo di ristrutturazione è un istituto del diritto concorsuale con effetti specifici (deposito, pubblicità, omologazione, tutela dei pagamenti eseguiti), ma la legge non prevede una procedura di risoluzione per inadempimento analoga a quella del concordato; quindi l'omologazione non comporta automaticamente la novazione dell'obbligazione anteriore

  • art. 67, comma 3, lett. e) l. fall.

    «non sono soggetti all’azione revocatoria … gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, nonché dell’accordo omologato ai sensi dell’articolo 182‑bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all’articolo 161»

    I pagamenti eseguiti in esecuzione dell'accordo omologato sono protetti dall'azione revocatoria: in caso di fallimento successivo il creditore può trattenere quanto già percepito e insinuarsi per la residua somma originaria

  • art. 1463 c.c.

    La risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione: se la causa che giustificava l'accordo di ristrutturazione diviene oggettivamente irrealizzabile (per es. per la dichiarazione di fallimento), il contratto si risolve di diritto e l'obbligazione originaria riespande

  • art. 186, comma 3 l. fall.

    Nella disciplina del concordato preventivo esiste una norma che fissa termini per la risoluzione per inadempimento; tale garanzia specifica manca nella disciplina degli accordi di ristrutturazione e giustifica un regime differenziato

  • art. 184 l. fall.

    L'omologazione del concordato comporta effetti vincolanti generalizzati per i creditori anteriori; la disciplina degli accordi di ristrutturazione non produce lo stesso effetto collettivo

  • art. 182‑quater l. fall.

    Prevede la prededucibilità di finanziamenti effettuati in esecuzione degli accordi omologati, se espressamente previsto nell'omologa; conferma la specificità degli effetti concorsuali connessi all'accordo omologato

  • art. 12, legge 3/2012

    «la sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l’accordo»

    Norma che, in altro contesto di composizione della crisi, espressamente riconosce l'effetto risolutivo automatico del fallimento sull'accordo, confermando l'orientamento interpretativo della Corte sull'effetto automatico della dichiarazione di fallimento sugli accordi minori omologati

  • art. 33 e art. 185 l. fall.

    Riferimenti alle modalità di controllo e vigilanza in altre procedure concorsuali; il regime degli accordi di ristrutturazione manca di organi analoghi (es. commissario giudiziale) che possano vigilare sull'esecuzione e fornire elementi per iniziative di risoluzione

  • art. 161 l. fall.

    Richiesta del deposito del ricorso e pubblicità nella procedura concorsuale maggiore; rilevanza per la tutela dei terzi e per la efficacia di atti compiuti successivamente

Massime di principio

  • Un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell'art. 182‑bis, pur avendo natura concorsuale, non dispone di meccanismi procedurali analoghi al concordato per la risoluzione dell'accordo: perciò, se successivamente interviene la dichiarazione di fallimento, l'esecuzione del piano diviene impossibile e l'accordo si risolve automaticamente per impossibilità sopravvenuta
  • In caso di fallimento sopravvenuto il credito dei creditori aderenti all'accordo ristrutturazione riespande al suo ammontare originario e va ammesso al passivo per l'intero, salvo detrazione delle somme già ricevute e non revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e) l. fall.
  • La disciplina del concordato è diversa: il concordato dispone di termini e rimedi (art. 186) che possono evitare la riespansione del credito se i creditori promuovono tempestivamente la risoluzione; non è lecito estendere per analogia tali rimedi agli accordi di ristrutturazione in assenza di norma
  • Se il creditore vuole preservare gli effetti dell'accordo ristrutturazione rispetto a un rischio di fallimento, deve valutare la necessità di iniziative preventive (es. attivarsi per la risoluzione ove possibile) e considerare il rischio connesso alla mancanza di organi di controllo del piano
  • I pagamenti eseguiti in esecuzione dell'accordo omologato sono protetti dalla revocatoria fallimentare; pertanto il creditore potrà trattenere quanto già percepito e insinuare il residuo credito nel passivo
  • In pratica: se dopo omologa dell'accordo si verifichi il fallimento, il giudice fallimentare deve ammettere il credito residuo nella misura originaria, salvo quanto già incassato e non revocabile; pertanto gli effetti della falcidia possono essere meno stabili rispetto al concordato se interviene il fallimento prima che eventuali termini di consolidamento siano decorso
  • Per gli operatori: è importante monitorare la situazione concorsuale del debitore e considerare clausole e tutele contrattuali, nonché la tempestività delle azioni giudiziali per evitare l'automatica riespansione delle obbligazioni in caso di fallimento

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