Sentenza n. 729/2026 - Genova, Sezione 2
per l’annullamento - della deliberazione del consiglio comunale di Lerici n. 26 del 31 maggio 2022, avente ad oggetto “Piano economico finanziario del servizio d’igiene urbana e tariffe TARI anno 2022. Adempimenti conseguenti”; - di tutti gli atti presupposti, connessi, successivi e, comunque, collegati; per il risarcimento del danno patito e patiendo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Consiglio comunale di Lerici n. 26 del 31 maggio 2022, con cui il Comune non aveva recepito il PEF 2022-2025 approvato dalla Provincia della Spezia e aveva confermato le tariffe TARI 2021
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore rifiuti)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha dedotto l’incompetenza del Comune di Lerici e la violazione della disciplina nazionale e regionale sull’organizzazione del servizio integrato dei rifiuti, nonché della delibera ARERA n. 363/2021, sostenendo che la competenza ad approvare e validare il PEF spettasse esclusivamente all’Ente territorialmente competente, individuato nella Provincia della Spezia. Ha inoltre dedotto la violazione e il contrasto con il giudicato formatosi su precedenti pronunce relative all’affidamento in house del servizio, nonché violazione della legge n. 241/1990, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza, sproporzione, illogicità e sviamento. È stata proposta anche domanda risarcitoria. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione amministrativa, sostenendo che la controversia riguardasse il pagamento del corrispettivo previsto dal PEF, e ha dedotto la sopravvenuta carenza di interesse, richiamando il giudicato civile sulla nullità di parte dell’accordo d’investimento e l’avvenuto pagamento degli importi fatturati secondo il PEF provinciale.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la domanda riguardava l’annullamento di una delibera comunale espressiva di potere amministrativo e non il pagamento di un credito; la posizione azionata era quindi di interesse legittimo. Ha respinto anche le eccezioni di improcedibilità e sopravvenuta carenza di interesse: il giudicato civile era successivo alle precedenti pronunce amministrative richiamate e il pagamento degli importi secondo il PEF provinciale non eliminava l’interesse a contestare la delibera comunale, che affermava l’autonomia del Comune nella determinazione della TARI. Nel merito, ha accolto il primo motivo, ritenuto assorbente, riconoscendo l’incompetenza del Comune di Lerici ad approvare un PEF alternativo o a discostarsi dal PEF validato dall’Ente territorialmente competente. La normativa nazionale, regionale e la delibera ARERA n. 363/2021 attribuiscono infatti alla Provincia, quale ETC, le funzioni relative all’organizzazione e all’affidamento del servizio, nonché alla validazione del PEF. La delibera comunale è stata pertanto annullata. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la ricorrente non ha fornito prova adeguata degli elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione, inclusi nesso causale, elemento soggettivo, effettività e quantificazione del danno. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 200, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006
La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali ... secondo il criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti.
La gestione integrata dei rifiuti deve essere organizzata su base territoriale ottimale, in funzione del superamento della frammentazione delle gestioni.
art. 3-bis, comma 1-bis, d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011
Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
Le funzioni fondamentali relative ai servizi pubblici locali a rete, inclusi organizzazione, affidamento, controllo e determinazione tariffaria per quanto di competenza, spettano esclusivamente agli enti di governo degli ambiti territoriali.
art. 14, comma 1, l.r. Liguria 1/2014, come sostituito dall’art. 19 l.r. Liguria 12/2015
La Regione individua l’ambito regionale unico ... articolato in quattro aree, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri.
L’organizzazione regionale del servizio dei rifiuti è articolata in aree territoriali corrispondenti alla Città metropolitana e alle province liguri.
art. 16, commi 1 e 2, l.r. Liguria 1/2014
La Città metropolitana e le province provvedono alle funzioni connesse all’organizzazione ed affidamento dei servizi ...
Alle province spettano, nell’ambito territoriale di riferimento, le funzioni di organizzazione e affidamento del servizio, inclusa la determinazione dei valori economici e il controllo operativo, tecnico e gestionale.
punti 7.1 e 7.4 delibera ARERA n. 363/2021
7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario ... e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; 7.4 Gli organismi competenti ... validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano ...
Il gestore predispone e trasmette il PEF all’ETC; l’organismo competente valida, integra o modifica le informazioni secondo i criteri regolatori, sicché la validazione del PEF non compete autonomamente al singolo Comune.
art. 2697, comma 1, c.c.
Nella domanda risarcitoria il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, inclusi condotta illecita, nesso causale, elemento soggettivo, effettività e quantificazione del danno.
Massime di principio
- Per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, comprese le attività di gestione integrata dei rifiuti, le funzioni di organizzazione, affidamento, controllo e determinazione tariffaria per quanto di competenza spettano esclusivamente all’ente di governo dell’ambito territoriale, non al singolo Comune.
- Quando la normativa regionale individua nella Provincia l’ente competente per l’organizzazione e l’affidamento del servizio integrato dei rifiuti, la Provincia esercita anche le funzioni economiche e di coordinamento previste dalla legge, mentre i Comuni non possono approvare autonomamente un PEF alternativo o discostarsi dal PEF validato dall’Ente territorialmente competente.
- La controversia sull’annullamento di una deliberazione comunale relativa alla determinazione della TARI e al recepimento del PEF appartiene alla giurisdizione amministrativa quando investe l’esercizio di un potere amministrativo, anche se dalla delibera derivano effetti economici sul corrispettivo del servizio.
- Il pagamento del corrispettivo determinato sulla base del PEF dell’Ente territorialmente competente non determina, di per sé, la sopravvenuta carenza di interesse a impugnare una delibera comunale che abbia adottato una diversa impostazione sul PEF e sulla competenza tariffaria.
- La domanda di risarcimento del danno da attività amministrativa deve essere provata dal danneggiato in relazione a tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, compresi nesso causale, elemento soggettivo, effettività e quantificazione del pregiudizio; in mancanza di tale prova, la domanda deve essere respinta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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