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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 490/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per dichiarazioni fraudolente ai fini fiscali (fatture per operazioni inesistenti relative agli anni 2010-2011). Ha proposto due motivi: 1) nullità della sentenza di primo grado per assenza del difensore in fase di discussione orale, deducendo che la sentenza sarebbe stata pronunciata in data anteriore rispetto a quella dell'udienza di discussione (presunta violazione del diritto di difesa); 2) vizio motivazionale in ordine alla determinazione della pena, contestando la congruità e la motivazione dell'aumento per effetto della continuazione e l'errato uso della motivazione per relationem da parte della Corte di appello

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la presunta incongruenza di date fosse un errore materiale (lapsus calami) attestato dagli atti (verbali riportavano la data corretta del 28 marzo 2019) e quindi sanabile, non integrando una violazione del diritto di difesa. Sul secondo motivo ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata: la Corte ha indicato i criteri applicati (art. 133 c.p.), valutando imposta evasa e personalità dell'imputato; lo scostamento rispetto al minimo edittale era minimo (2 giorni) e quindi non richiedeva una motivazione particolarmente analitica. Confermata quindi la sentenza di merito; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 74/2000, art. 2

    Norma che definisce il reato tributario contestato (dichiarazioni fraudolente con uso di documentazione falsa/operazioni inesistenti); la Corte ha confermato la condanna riferita a tale fattispecie

  • D.Lgs. 74/2000, art. 13-bis

    Circostanza attenuante riconosciuta in favore dell'imputato e tenuta in conto dalla Corte di merito nella determinazione della pena

  • Codice di procedura penale, art. 178 lett. c)

    Richiamato dal ricorrente nell'argomentazione sulla nullità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse una violazione sostanziale dei diritti difensivi ma soltanto un errore materiale nella redazione

  • Codice di procedura penale, artt. 523, 524, 525

    Norme procedurali richiamate in relazione alla correttezza formale degli atti e delle declaratorie d'udienza; la Corte ha esaminato gli atti e rilevato la data reale nei verbali, confutando la doglianza

  • Codice penale, art. 81

    Regola la continuazione tra reati; la Corte ha applicato l'aumento per continuazione nella quantificazione della pena e ha motivato la congruità dell'aumento

  • Codice penale, art. 133

    Criteri per la determinazione della pena (circostanze, gravità, personalità, ecc.); la Corte territoriale ha fatto riferimento a tali criteri (imposta evasa, personalità dell'imputato) per giustificare l'aumento

  • Codice penale, art. 132

    Potere discrezionale del giudice nella determinazione del quantum; la Cassazione ha ritenuto che non vi fosse abuso di tale discrezionalità

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e ad una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente

Massime di principio

  • Un errore di trascrizione o una incongruenza formale nella data riportata nella sentenza può essere qualificato come errore materiale (lapsus calami) e sanabile se dagli atti emerge chiaramente la data corretta; non sempre costituisce violazione del diritto di difesa a meno che non sia dimostrato un concreto pregiudizio processuale
  • Per far valere la nullità di una pronuncia per violazione del diritto di difesa è necessario dimostrare non solo l'anomalia formale, ma anche l'effettivo pregiudizio sostanziale subito dall'imputato; la mera discrepanza formale senza riscontro negli atti non basta
  • Nella quantificazione della pena per reati in continuazione il giudice deve indicare i criteri seguiti (art. 81 e 133 c.p.), ma l'onere motivazionale è proporzionale allo scostamento dal trattamento edittale: scostamenti minimi rispetto al minimo possono essere motivati in modo sintetico se dal contesto emerge la valutazione degli elementi rilevanti
  • L'applicazione della motivazione per relationem è ammessa quando la Corte di grado successivo richiami e valorizzi le argomentazioni del giudice di primo grado, purché fornisca risposta adeguata alle censure e renda espliciti i criteri di valutazione applicati
  • Il mancato esercizio di impugnazione da parte del pubblico ministero limita la possibilità di riforma "in peius" da parte dei giudici di merito, ma non impedisce che la Corte motivi e confermi la congruità della pena se ritenuta corretta
  • Ricorsi che appaiono manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare l'onere delle spese processuali e sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare criticamente la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso

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