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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16514/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

T.G. impugna l'ordinanza che ha revocato la sospensione condizionale della pena per non aver ottemperato all'ordine di demolizione di un'opera abusiva. Il ricorrente, tramite difensore, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge per il rigetto della richiesta di rinvio per legittimo impedimento e per il diniego della nomina di un perito per accertare la sua capacità mentale. Il difensore aveva depositato documentazione medica e un certificato neurologico (26/09/2023) che attestava "grave demenza senile", sostenendo che l'imputato, molto anziano e affetto da gravi patologie, non fosse in grado di partecipare coscientemente all'udienza e che quindi si dovesse verificare l'eventuale infermità mentale ai fini dell'applicazione degli articoli pertinenti sullo stato di incapacità.

La decisione

La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore per un nuovo giudizio. La Corte afferma che, nel procedimento di esecuzione, la presenza personale del condannato non è normalmente necessaria e il legittimo impedimento rileva solo se l'interessato abbia previamente richiesto di essere sentito; inoltre l'art. 71 c.p.p. (sospensione per infermità mentale) non è applicabile al giudizio esecutivo. Tuttavia, l'art. 666, comma 8, c.p.p. impone che, se sussistono fondati dubbi circa l'infermità mentale dell'esecutato, il giudice dell'esecuzione debba verificarne la condizione e, se necessario, nominare un curatore provvisorio o tutore e disporre perizia. Nel caso concreto il giudice non ha valutato adeguatamente il certificato che attestava grave demenza senile e ha rifiutato di disporre una perizia; tale omissione è stata ritenuta ingiustificata e ha determinato l'annullamento dell'ordinanza. La Corte dispone inoltre l'oscuramento dei dati personali del ricorrente ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.

Norme richiamate

  • art. 666 cod.proc.pen., comma 4

    "ritiene necessaria soltanto la partecipazione del difensore e del pubblico ministero"

    Nel procedimento esecutivo la partecipazione personale dell'imputato non è necessaria salvo che l'interessato non abbia previamente chiesto di essere sentito; il legittimo impedimento del condannato non rileva in assenza di tale richiesta.

  • art. 666 cod.proc.pen., comma 8

    solo se il soggetto sottoposto a procedimento di esecuzione è infermo di mente, egli viene assistito dal tutore o, se ne è privo, da un curatore provvisorio nominato dal giudice dell'esecuzione

    Se vi sono fondati dubbi circa l'infermità mentale dell'esecutato, il giudice deve verificarne la condizione (anche mediante perizia) e adottare le misure di tutela (nomina di tutore/curatore provvisorio) previste per garantire la validità della procedura esecutiva.

  • art. 71 cod.proc.pen.

    La sospensione del procedimento penale per infermità mentale

    La disciplina di sospensione per infermità mentale ex art. 71 c.p.p. si applica al procedimento di cognizione e non al procedimento esecutivo; tuttavia l'esecuzione ha propri strumenti di tutela dell'incapace (art. 666 c.p.p.).

  • art. 70 e ss. cod.proc.pen.

    Riferimento alle norme che regolano l'incapacità e le misure relative alla capacità dell'imputato; la Corte ha ribadito che tali norme di sospensione per infermità non si applicano direttamente all'esecuzione, ma richiamano la necessità di tutela dell'infermo mediante gli strumenti dell'esecuzione.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    Obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento per tutela della riservatezza del soggetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di esecuzione la presenza personale del condannato non è normalmente necessaria: il legittimo impedimento rileva solo se l'interessato abbia previamente chiesto di essere sentito personalmente.
  • La norma di sospensione per infermità mentale (art. 71 c.p.p.) è applicabile al procedimento di cognizione e non al procedimento esecutivo; ciò non esclude che l'esecutato infermo debba ricevere adeguata tutela mediante le misure previste dall'art. 666 c.p.p.
  • Se il difensore deposita documentazione medica che crea "fondati dubbi" sull'infermità mentale dell'esecutato (es. certificato di grave demenza), il giudice dell'esecuzione deve valutare tali elementi e, se necessario, disporre una perizia e nominare tutore o curatore provvisorio: il mancato accertamento può determinare l'annullamento della procedura.
  • Una richiesta di rinvio avanzata esclusivamente dal difensore non sostituisce la preventiva istanza dell'imputato di essere sentito; la necessità della presenza dell'imputato è subordinata a una sua espressa richiesta.
  • In presenza di dubbi sulla capacità dell'esecutato, il trattamento della questione va effettuato con specifica motivazione: il giudice deve dire perché le certificazioni mediche non sono ritenute rilevanti o, al contrario, disporre gli accertamenti necessari.
  • Devono essere tutelati anche i diritti alla riservatezza dell'esecutato: nei provvedimenti pubblici possono essere imposte limitazioni di dati personali.

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