Cassazione Civile, Ordinanza n. 28940/2025 del 02/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione di un incarico di responsabilità presso un ente locale e dal conseguente giudizio sulla spettanza delle relative voci retributive. Il dipendente deduceva che l'incarico di responsabile dell'Area tecnico-manutentiva, conferito con decreto commissariale del 5 marzo 2004, sarebbe comunque proseguito fino alla scadenza del mandato del nuovo sindaco, in regime di prorogatio di diritto, e che la revoca anticipata non sarebbe stata legittima se non in presenza delle condizioni previste dal contratto o dalla disciplina delle posizioni organizzative. Sosteneva inoltre che la restitutio in integrum avrebbe dovuto comprendere anche l'indennità di posizione organizzativa e l'indennità di risultato. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza di merito soprattutto per violazione dei canoni ermeneutici nell'interpretazione del decreto di nomina e, correlativamente, per violazione dell'art. 27, comma 8, del CCNL Comparto Enti Locali del 22 gennaio 2004.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il terzo motivo, perché diretto in realtà a ottenere una diversa lettura del decreto commissariale di conferimento dell'incarico e quindi una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha affermato che la censura, solo formalmente costruita come violazione delle regole ermeneutiche, era priva di una specifica indicazione in iure delle ragioni della pretesa violazione ed era, invece, interamente fondata su una ricostruzione fattuale alternativa. L'inammissibilità di tale motivo ha assorbito la quarta censura sulle indennità di posizione e di risultato. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 27, comma 8, CCNL Comparto Enti Locali del 22.1.2004
La censura sul mancato riconoscimento della restitutio in integrum comprensiva dell'indennità di posizione organizzativa e dell'indennità di risultato è stata assorbita, poiché il motivo presupposto è stato dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto integrale del ricorso, sussiste l'obbligo per la parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la formale denuncia di violazione di legge, vizio motivazionale o omesso esame, miri in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e una diversa lettura degli atti compiuta dal giudice di merito.
- Quando si deduce la violazione delle regole di ermeneutica nell'interpretazione di un contratto, di un atto unilaterale o di un provvedimento amministrativo, il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni giuridiche della lamentata violazione; non è sufficiente contrapporre una diversa interpretazione del testo.
- Se il motivo principale di ricorso è dichiarato inammissibile perché volto a sovvertire l'accertamento interpretativo del giudice di merito, restano assorbite le censure dipendenti che presuppongono l'accoglimento di quel motivo.
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