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Sentenza

Sentenza del 27/03/2019 n. 8540 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni per il mancato pagamento, relativo all'anno 2005, dell'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile. La società aveva contestato la pretesa impositiva e la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva individuato il collegamento territoriale del tributo nella competenza regionale dell'organo statale che aveva rilasciato la concessione. In Cassazione, tuttavia, la società ha depositato un atto di rinuncia al ricorso non notificato alla controparte e non munito del visto del difensore della Regione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, non potendo la rinuncia produrre l'estinzione del giudizio per il mancato rispetto delle formalità previste dall'art. 390 c.p.c. La rinuncia è stata comunque considerata idonea a dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione, determinando l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso. N. S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in 1.200 euro per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Non è stato imposto l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale conseguenza non si applica all'inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • Art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori, che appongono il visto.

    La rinuncia al ricorso produce l'estinzione del giudizio solo se sono rispettate le formalità previste dalla norma. In mancanza, non determina l'estinzione, ma può evidenziare il venir meno dell'interesse alla decisione e comportare l'inammissibilità sopravvenuta.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale o di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

    L'ulteriore contributo unificato opera per l'inammissibilità originaria del gravame, ma non per quella sopravvenuta derivante dal venir meno dell'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia a un ricorso deve rispettare rigorosamente le formalità processuali previste: in particolare, deve essere notificata alle parti costituite oppure comunicata ai loro difensori con il relativo visto.
  • Una rinuncia irregolare non estingue automaticamente il giudizio, ma può comunque comportare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso se dimostra che il ricorrente non ha più interesse alla decisione.
  • Quando il ricorso diventa inammissibile per una causa sopravvenuta imputabile al ricorrente, le spese possono essere poste a suo carico secondo il principio di causalità.
  • L'inammissibilità sopravvenuta non comporta necessariamente il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per l'inammissibilità originaria dell'impugnazione.
  • La decisione non contiene una pronuncia definitiva della Cassazione sulla fondatezza della pretesa tributaria, poiché il ricorso è stato definito per ragioni processuali.

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