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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17191/2022 del 03/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Procura impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il motivo principale è che la motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica: pur riconoscendo gravi indizi di colpevolezza (ingenti quantità di stupefacenti, grande somma di denaro contante, numerosi candelotti esplosivi artigianali) il Tribunale avrebbe comunque concesso i domiciliari presso l'abitazione dove erano custoditi droga, esplosivi e una cassaforte nascosta; inoltre non avrebbe applicato il controllo elettronico. La Procura chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso chiedesse una rivalutazione del merito (fatto non consentito in sede di legittimità) e che il Tribunale del riesame avesse effettuato una valutazione di merito congruamente motivata, ritenendo sufficienti gli arresti domiciliari con le prescrizioni di cui all'art. 284 c.p.p. per tutelare le esigenze cautelari. La Corte ha ricordato il principio secondo cui l'apprezzamento della pericolosità e l'adeguatezza della misura sono giudizi riservati al giudice di merito e incensurabili in Cassazione se logicamente e congruamente motivati; la Procura non aveva invece proposto censure specifiche sull'inadeguatezza della misura alternativa.

Norme richiamate

  • art. 73 T.U. stupefacenti

    Norma contestata per la detenzione/traffico di stupefacenti (contestati circa 5 kg di hashish e 3.205 g di cocaina).

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso nei reati contestati (più persone partecipi agli addebiti).

  • legge n. 895/1967, artt. 1 e 2

    Norme richiamate in relazione agli illeciti connessi agli esplosivi; utilizzate per qualificare i reati contestati agli indagati.

  • art. 284 c.p.p.

    Consente al giudice di imporre specifiche prescrizioni nell'esecuzione della misura degli arresti domiciliari; il Tribunale ha ritenuto tali prescrizioni sufficienti a garantire le esigenze cautelari.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Norma riferibile al controllo elettronico (braccialetto); la Corte nota che il Tribunale ha valutato non necessario disporre tale controllo alla luce delle valutazioni di merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita la motivazione del ricorso in Cassazione ai soli punti necessari per la decisione; richiamata per delimitare le censure della Procura.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 3, n. 7268/2019 - SPINELLI ADELAIDE; Sez. 6, n. 2956/1992 - Gardino)

    Principio consolidato che la valutazione della pericolosità e l'adeguatezza della misura cautelare sono giudizi di merito, incensurabili in sede di legittimità se congruamente motivati.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina autonomamente i fatti o la valutazione probatoria: può censurare solo vizi di motivazione, violazioni di legge o errori di diritto, non una diversa valutazione del merito.
  • La scelta tra custodia in carcere e misura meno afflittiva (arresti domiciliari) è rimessa al giudice di merito; essa è insindacabile in Cassazione se supportata da una motivazione logica e congrua che dimostri come le prescrizioni adottate soddisfino le esigenze cautelari.
  • Per impugnare con successo in cassazione una decisione che concede misura alternativa, il pubblico ministero deve proporre censure specifiche sull'inadeguatezza della misura rispetto alle esigenze cautelari e non limitarsi a richiamare la gravità dei fatti o gli indizi.
  • La presenza di elementi gravi (ingenti quantitativi di droga, grandi somme di denaro, esplosivi) non comporta automaticamente la permanenza in carcere: rileva come il giudice di merito abbia valutato la compatibilità tra tali elementi e le misure/ prescrizioni applicate a tutela delle esigenze cautelari.
  • L'omissione di disporre il controllo elettronico può essere criticata solo se il ricorso dimostra che la mancata applicazione rende inefficace la misura alternativa rispetto agli specifici rischi addebitati.

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