Cassazione Civile, Ordinanza n. 20344/2023 del 14/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento d'ufficio di un dirigente dell'INPS dalla Direzione regionale della Valle d'Aosta alla Direzione provinciale di Padova, avvenuto il 7 luglio 2011. Il dipendente chiese l'accertamento del diritto all'indennità di prima sistemazione; l'INPS, dopo aver inizialmente riconosciuto e poi sospeso l'erogazione, contestò il diritto sostenendo che l'art. 4, comma 44, della l. n. 183/2011 avesse soppresso le indennità e i rimborsi previsti dalla l. n. 836/1973, come aggiornati dalla l. n. 417/1978. In appello l'INPS dedusse inoltre che tale norma si sarebbe applicata anche agli enti pubblici non economici e che, comunque, avrebbe inciso anche sulle discipline contrattuali e amministrative che prevedevano importi superiori. Con il ricorso per cassazione l'INPS articolò tre motivi: (1) violazione dell'art. 4, comma 44, l. n. 183/2011, delle norme della l. n. 836/1973, dei CCNL richiamati e dell'art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, per avere la Corte d'appello ritenuto la norma riferita ai soli dipendenti statali e non ai dipendenti del parastato; (2) violazione dell'art. 1419, comma 2, c.c. e dell'art. 2033 c.c., per non aver considerato che, in ogni caso, la norma avrebbe inciso sul diritto all'indennità maturato prima della sua entrata in vigore; (3) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., assumendo che negli atti di conferimento dell'incarico non vi fosse richiamo alla determina interna che fissava la misura dell'indennità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'art. 4, comma 44, della l. n. 183/2011 si riferisce soltanto ai dipendenti statali e non anche ai dipendenti di enti diversi dallo Stato, come l'INPS, valorizzando la topografia della norma, il collegamento con i commi dedicati ai diversi ministeri, l'autonomia organizzativa degli enti previdenziali e il fatto che la disciplina della l. n. 836/1973 fosse rimasta applicabile, alla data della legge del 2011, solo al personale statale nei comparti espressamente richiamati dalla contrattazione collettiva. Ha dichiarato superfluo e quindi inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse il secondo motivo, poiché la sentenza impugnata si reggeva su una ratio autonoma già sufficiente a sorreggere la decisione. Ha ritenuto inammissibile anche il terzo motivo perché introduceva una questione di fatto non trattata nei gradi di merito e comunque formulata in modo generico sul piano della dedotta violazione dei canoni ermeneutici. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la complessità della materia e l'assenza di precedenti specifici; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 4, comma 44, l. n. 183/2011
La disposizione è stata interpretata come riferita esclusivamente ai dipendenti statali e non estensibile ai rapporti di lavoro degli enti diversi dallo Stato, incluso l'INPS.
art. 4, comma 66, l. n. 183/2011
È stata richiamata per mostrare che il legislatore, quando intendeva riferirsi agli enti previdenziali, lo faceva espressamente, fissando obiettivi generali di risparmio e lasciando autonomia organizzativa agli enti.
art. 21, l. n. 836/1973
La disciplina dell'indennità di prima sistemazione non è stata ritenuta direttamente applicabile ai dipendenti di enti non statali.
art. 26, l. n. 836/1973
È stato valorizzato come conferma che il trattamento per i dipendenti statali fungeva, per gli altri enti, solo da parametro esterno di commisurazione.
artt. 18, 19, 20, 21 e 24, l. n. 836/1973
Richiamati dall'INPS a sostegno della pretesa abrogazione/soppressione dell'indennità e dei relativi rimborsi.
artt. 66 e 74 del CCNL 2002-2005, area VI dirigenti Parastato
Richiamati dall'INPS per sostenere la disciplina contrattuale dell'indennità e la sua soppressione per effetto della normativa successiva.
art. 29 del CCNL 2006-2009, area VI dirigenti Parastato
Richiamato dall'INPS in continuità con la disciplina contrattuale invocata.
art. 45, comma 2, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dall'INPS nel quadro della disciplina del trattamento economico del pubblico impiego contrattualizzato.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
È stato richiamato per affermare che, con la contrattualizzazione del pubblico impiego, le disposizioni speciali previgenti cessano di produrre effetti se non espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva.
art. 1419, comma 2, c.c.
Invocato nel secondo motivo, ma non esaminato nel merito per difetto di interesse, essendo sufficiente l'autonoma ratio decidendi sulla non applicabilità della norma invocata.
art. 2033 c.c.
Invocato nel secondo motivo, ma rimasto assorbito/inammissibile per il medesimo motivo.
artt. 1362, 1363 e 1364 c.c.
Invocati per censurare l'interpretazione degli atti di conferimento dell'incarico; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché la questione non era stata coltivata nei gradi di merito ed era comunque dedotta in modo generico.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato quale parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360, comma 2, n. 3, c.p.c.
Richiamato nel primo motivo quale parametro della censura per violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito della memoria del controricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una disposizione di contenimento della spesa pubblica è inserita in un articolato complesso e differenziato per centri di spesa, la sua applicazione va ricostruita sistematicamente, senza estenderla oltre il perimetro soggettivo e funzionale desumibile dalla struttura della norma.
- Le disposizioni dettate per il trattamento economico dei dipendenti statali non si applicano automaticamente ai dipendenti di enti pubblici diversi dallo Stato, se manca un richiamo espresso o una base normativa che ne estenda l'efficacia.
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, le discipline speciali previgenti sopravvivono solo nei limiti in cui siano espressamente richiamate dalla contrattazione collettiva o da norme successive che ne confermino l'applicazione.
- Se la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna è di per sé idonea a sorreggerla, la censura che non scalfisce una di esse rende inammissibili per difetto di interesse le doglianze contro le altre.
- In cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto non trattate nei gradi di merito; inoltre, la deduzione di violazione dei canoni ermeneutici contrattuali richiede l'indicazione specifica del canone asseritamente violato e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
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