Cassazione Penale, Sentenza n. 19355/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva confermato la condanna per bancarotta preferenziale (riqualificazione della originaria imputazione di bancarotta fraudolenta distrattiva). La contestazione riguardava due pagamenti: 1) euro 92.250 corrisposti al Leoni quale compenso liquidatore per l'anno 2015; 2) euro 20.000 corrisposti al socio Rivetti a titolo di restituzione fondo spese/ rimborso parziale di un precedente finanziamento. I motivi di ricorso denunciavano: errata applicazione della legge fallimentare e vizi di motivazione sullo scrutinio del dolo specifico; travisamento della prova rispetto alla conoscenza dello stato di dissesto; violazione/erronea interpretazione dell'art. 131-bis c.p. (presunta applicazione restrittiva della causa di non punibilità) e mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 u.c. L'attacco sosteneva che non sarebbe stata provata la consapevolezza del dissesto e che la riduzione della pena e le attenuanti non erano state valutate correttamente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione dei giudici di merito che avevano accertato lo stato di dissesto conclamato (emergente già dal bilancio 2012 e divenuto conclamato nell'ottobre 2014) e, malgrado ciò, la disposizione dei pagamenti in favore del liquidatore e del socio. Sulla base di precedenti giurisprudenziali, la Corte ha confermato che l'amministratore/liquidatore che, in stato di dissesto, dispone il pagamento a proprio favore di compensi proporzionati all'attività prestata senza delibera societaria risponde di bancarotta preferenziale se sussiste il dolo specifico di favorire sé stesso a danno degli altri creditori. Quanto al pagamento al socio Rivetti, la Corte ha ritenuto che la somma fosse entrata nelle casse sociali e che il rimborso non fosse postergato, concretando quindi un pagamento preferenziale e violazione dell'art. 2467 c.c. Il terzo motivo (art. 131-bis c.p.) è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché il ricorrente aveva già beneficiato delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e non avrebbe tratto ulteriore vantaggio. Per effetto della dichiarazione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge fallimentare
art. 223 co. 1; art. 216 co. 3; art. 219 co. 2 n. 1
Gli artt. 223 e 216 L.F. sono interpretati nel senso che l'amministratore/liquidatore che, in stato di dissesto, dispone pagamenti a proprio favore senza adeguata delibera societaria può integrare il reato di bancarotta preferenziale se la condotta è sorretta dal dolo specifico di favorire sé stesso a danno degli altri creditori. L'art. 219 co. 2 n.1 è richiamato nel contesto delle aggravanti/attenuanti del reato fallimentare.
Codice civile
Il rimborso effettuato a favore del socio non postergato rispetto agli altri creditori integra una violazione dell'art. 2467 c.c. in quanto il pagamento sottrae risorse al patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori.
Codice penale
La norma sulla particolare tenuità del fatto richiede un esame complessivo di elementi oggettivi e soggettivi; nel caso di specie la Corte ha ritenuto la questione priva di interesse processuale perché il ricorrente aveva già beneficiato delle attenuanti generiche, per cui il riconoscimento di altra causa di non punibilità non avrebbe apportato ulteriore vantaggio.
Codice di procedura penale
Per effetto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disponendo il versamento di una somma alla Cassa delle ammende per inammissibilità dipendente da profili di colpa nel ricorso.
Massime di principio
- Se una società è in dissesto conclamato, ogni pagamento effettuato a favore dell'amministratore o del liquidatore senza adeguata delibera societaria può integrare bancarotta preferenziale se è dimostrabile il dolo specifico di favorirsi a danno degli altri creditori.
- Il fatto che un pagamento sia proporzionato alla quantità e qualità dell'attività svolta non esclude la rilevanza penale quando la società è insolvente e non esiste una delibera che legittimi il pagamento.
- I rimborsi o pagamenti a soci che non siano stati esplicitamente postergati rispetto agli altri creditori possono essere qualificati come preferenziali se la somma è confluita nelle casse sociali e ha sottratto risorse destinate alla massa creditoria (richiamo all'art. 2467 c.c.).
- Per ottenere l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) è necessario dimostrare, oltre alla limitata offensività del fatto in termini economici, anche la specifica valutazione degli elementi soggettivi e oggettivi; inoltre, se il ricorrente ha già ottenuto attenuanti operative, la sua utilità pratica può essere nulla e il motivo può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- In sede di cassazione la congruità e la coerenza della motivazione dei giudici di merito sono valutate con deferenza: errori di apprezzamento dei fatti e prova sono sindacati limitatamente ai casi di manifesta illogicità o travisamento rilevante della prova.
- La presentazione di ricorsi inammissibili per profili di colpa può comportare sanzioni pecuniarie (versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare attentamente l'interesse e la fondatezza dei motivi prima di proporre ricorso.
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