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Ordinanza

Ordinanza n. 22/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento del decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva del -OMISSIS-, nonché di tutti i provvedimenti e pareri ad esso presupposti, ivi incluso in particolare il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n. -OMISSIS-, reso all’esito dell’adunanza del -OMISSIS-; Nonché per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della diagnosticata malattia «Lesione totale legamento crociato anteriore ginocchio dx» e per la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente dell’equo indennizzo corrispondente.

Giustizia amministrativa202400780

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Difesa di diniego della dipendenza da causa di servizio, unitamente al parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero della Difesa e gli atti presupposti, chiedendo l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una lesione totale del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'equo indennizzo. Nel corso del giudizio, il TAR aveva disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a. per valutare l'attendibilità tecnico-scientifica del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. L'Amministrazione inizialmente incaricata ha segnalato possibili profili di incompatibilità, poiché il titolare dell'Ufficio verificatore apparteneva al medesimo Comitato che aveva reso il parere vincolante impugnato. La questione esaminata dall'ordinanza riguarda quindi la necessità di sostituire l'organo verificatore per assicurare l'imparzialità e la serenità dell'accertamento tecnico, nonché le modalità di espletamento della verificazione.

La decisione

Il TAR ha adottato un provvedimento istruttorio, senza definire il merito della domanda di annullamento, dell'accertamento della causa di servizio o della richiesta di equo indennizzo. Ha modificato le precedenti statuizioni istruttorie, sostituendo l'organo verificatore con il responsabile della Direzione Regionale Piemonte dell'INAIL, con facoltà di subdelega. Al nuovo verificatore è stato affidato il quesito già formulato nella precedente ordinanza: verificare, mediante esame della documentazione e obiettivo del ricorrente, se il parere del Comitato abbia considerato le caratteristiche dell'evento traumatico e le condizioni psicofisiche del ricorrente, se sia coerente con il materiale probatorio, se applichi correttamente le conoscenze medico-scientifiche e se presenti errori logici o tecnico-scientifici; in caso di errori significativi, accertare se l'evento traumatico costituisca fattore eziologico assorbente o preponderante della patologia. La verificazione dovrà svolgersi in contraddittorio entro 60 giorni dalla notificazione dell'ordinanza all'organismo verificatore, con deposito della relazione entro i successivi 15 giorni. Il TAR ha fissato l'ulteriore trattazione all'udienza pubblica del 25 giugno 2026 e ha previsto l'eventuale liquidazione dell'onorario del verificatore a saldo, ai sensi dell'art. 66, comma 3, c.p.a. Le spese di lite non sono state definite.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    eventuale onorario possa essere eventualmente corrisposto a saldo, in conformità al disposto dell’art. 66, co. 3 c.p.a.

    Disciplina la verificazione disposta dal giudice amministrativo, comprese le modalità di svolgimento e la corresponsione dell'eventuale compenso al verificatore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    sussistano i presupposti di cui ... all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679

    Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute, imponendo l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

    Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo dispone una verificazione su un provvedimento fondato su valutazioni tecnico-scientifiche, il verificatore deve essere estraneo all'organo che ha adottato il parere impugnato, così da assicurare imparzialità e serenità dell'accertamento.
  • La verificazione medico-legale può essere finalizzata non solo alla ricostruzione del nesso eziologico, ma anche alla verifica della completezza dell'istruttoria, della coerenza con il compendio probatorio e della correttezza dei criteri scientifici applicati dall'amministrazione.
  • La verificazione deve svolgersi in contraddittorio, previa convocazione delle parti, alle quali deve essere riconosciuta la facoltà di farsi assistere da tecnici di fiducia.
  • In presenza di possibili profili di incompatibilità dell'organo precedentemente incaricato, il giudice può sostituire il verificatore e confermare o riprodurre il quesito istruttorio già formulato, fissando termini per l'espletamento dell'accertamento e per il deposito della relazione.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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