Regolamento (UE) 2020/725
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/725 della Commissione del 26 maggio 2020 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione NC di una specifica merce descritta in allegato, individuandola nel codice 3814 00 90. La misura è adottata per garantire un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione e si fonda sulle regole generali di interpretazione della NC. È inoltre previsto che eventuali informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano continuare a essere invocate per tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione nella nomenclatura combinata di talune merci, in particolare di un solvente organico composto, con fissazione del relativo codice NC e disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alla classificazione doganale, nella nomenclatura combinata dell’Unione, delle merci descritte nell’allegato al regolamento. Riguarda gli operatori economici, gli importatori/esportatori e, più in generale, l’applicazione uniforme delle regole tariffarie negli Stati membri. Incide anche sulle informazioni tariffarie vincolanti già rilasciate per le merci interessate che risultino non conformi al presente regolamento, per le quali è previsto un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/725 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata dell’Unione, classificando una specifica merce descritta in allegato nel relativo codice NC. La misura è adottata in attuazione del codice doganale dell’Unione e tiene conto delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata, nonché della necessità di evitare difformità applicative tra Stati membri.
Finalità e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare l’articolo 57, paragrafo 4, e l’articolo 58, paragrafo 2, quale base per l’adozione di disposizioni di classificazione. Nei considerando viene evidenziato che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e che tali regole si applicano anche alle nomenclature che la riprendono o la integrano per finalità tariffarie o di altro tipo.
Oggetto della classificazione
L’allegato riguarda un prodotto composto da:
- idrocarburi, principalmente paraffinici e naftenici, al 94,4 % in peso;
- acetato di n-butile al 5,6 % in peso.
Il prodotto è destinato a essere usato come solvente organico composto per sciogliere pitture, vernici e mastici ed è presentato in barili da 210 litri, in container da 1 000 litri oppure sfuso. La classificazione stabilita è nel codice NC 3814 00 90.
Ragionamento classificatorio
L’allegato spiega che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 3814 00 e 3814 00 90. Viene esclusa la voce 2710 perché i solventi e diluenti organici composti sono nominati o inclusi altrove; inoltre si evidenzia che la voce 3814 comprende i solventi e diluenti organici composti contenenti più del 70 % in peso di olio di petrolio. La voce 3814 è considerata più specifica della voce 2710 anche perché tiene conto non solo della composizione, ma anche dell’uso del prodotto.
Informazioni tariffarie vincolanti e periodo transitorio
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento. Tali informazioni possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincola integralmente gli operatori e le autorità doganali nazionali per la classificazione della merce oggetto del provvedimento.
Disposizioni principali
Classificazione della merce indicata in allegato
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 della tabella allegata siano classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2. Nell’allegato, un prodotto composto da idrocarburi (94,4 %) e acetato di n-butile (5,6 %), destinato a essere usato come solvente organico composto per sciogliere pitture, vernici e mastici, viene classificato nel codice NC 3814 00 90 come altro solvente organico composto.
Regime transitorio per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 prevede che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possano continuare a essere invocate per tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013 (codice doganale dell’Unione).
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e criteri di classificazione
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sull’articolo 57, paragrafo 4, e sull’articolo 58, paragrafo 2. Nei considerando e nell’allegato si richiama l’esigenza di un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 e si chiarisce che la classificazione discende dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata, oltre che dal testo dei codici NC rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 26 mag 2020Regolamento (UE) 2020/703
- Regolamento · 26 mag 2020Regolamento (UE) 2020/704
- Regolamento · 26 mag 2020Regolamento (UE) 2020/705
- Regolamento · 26 mag 2020Regolamento (UE) 2020/706
- Regolamento · 25 mag 2020Regolamento (UE) 2020/696
- Regolamento · 25 mag 2020Regolamento (UE) 2020/697
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →