Regolamento (UE) 2020/706
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/706 della Commissione del 26 maggio 2020 recante trecentoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2020/706 aggiorna l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina le misure restrittive dell'Unione contro persone ed entità associate all'ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. La modifica dà attuazione alla decisione del comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 21 maggio 2020, con l'inserimento di una nuova voce nell'elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l'elenco delle persone fisiche soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiungendo una nuova persona all'allegato I.
Ambito di applicazione
Si applica a tutte le persone, gruppi ed entità inseriti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, con effetti di congelamento dei fondi e delle risorse economiche nell'Unione europea. La modifica riguarda in particolare l'inserimento di una persona fisica nell'elenco delle persone soggette a misure restrittive, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri a decorrere dalla pubblicazione del regolamento. Non introduce esclusioni specifiche, ma opera nel perimetro delle misure restrittive già previste dal regolamento base.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/706: aggiornamento delle misure restrittive contro persone associate a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda
Il regolamento interviene in modo puntuale sul regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede misure restrittive dell'Unione nei confronti di determinate persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda. La modifica è resa necessaria dall'aggiornamento intervenuto a livello ONU il 21 maggio 2020 e mira a garantire l'immediata efficacia delle misure di congelamento.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene nell'allegato I l'elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Il considerando rileva che il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto una nuova voce all'elenco internazionale e che, per coerenza ed effettività, l'allegato I del regolamento UE deve essere modificato di conseguenza. È inoltre evidenziata l'esigenza di un'entrata in vigore immediata.
Modifica dell'allegato I: inserimento di una nuova persona fisica
L'articolo 1 dispone l'aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione. La nuova voce inserita nella sezione "Persone fisiche" riguarda Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla, con indicazione del nome in grafia originale in arabo e di numerosi alias, certi e incerti.
La voce include anche i principali dati identificativi richiesti ai fini sanzionatori:
- data di nascita: 5.10.1976 oppure 1.10.1976;
- luogo di nascita: Tall’Afar, Iraq oppure Mosul, Iraq;
- nazionalità: irachena;
- ulteriori informazioni: leader dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq;
- data di designazione ai sensi dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 21.5.2020.
Effetti giuridici delle misure restrittive
L'inclusione nell'allegato I comporta l'applicazione del regime di congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002. Per gli operatori economici e i professionisti che assistono soggetti potenzialmente coinvolti, la conseguenza pratica è l'obbligo di verificare la corrispondenza soggettiva con l'elenco aggiornato e di rispettare il quadro restrittivo applicabile in tutta l'Unione.
Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, senza periodo transitorio. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene aggiunta all'elenco delle "Persone fisiche" la voce relativa ad Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla, con vari alias, data di nascita (5.10.1976 o 1.10.1976), luogo di nascita (Tall’Afar o Mosul, Iraq), nazionalità irachena e indicazione quale leader dello Stato islamico dell’Iraq e del Levante, elencato come Al-Qaeda in Iraq.
Base giuridica e finalità della modifica
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 7 bis, paragrafo 1. La finalità è adeguare tempestivamente l'elenco UE alle decisioni del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 21 maggio 2020.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento.
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