Regolamento (UE) 2020/705
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/705 della Commissione del 26 maggio 2020 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio del 22,3 % sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea. La Commissione ha ritenuto provati dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso di causalità e assenza di ragioni di interesse dell’Unione ostative all’adozione di misure. Il dazio si applica per sei mesi ed è accompagnato dall’obbligo di costituire una garanzia pari all’importo del dazio.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di carta termica pesante originaria della Repubblica di Corea, classificata attualmente ai codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00 (codici TARIC 4809900020, 4811590020 e 4811900020). Il prodotto è definito come carta termica di peso superiore a 65 g/m2, in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, di peso pari o superiore a 50 kg e diametro pari o superiore a 40 cm, con determinate caratteristiche di rivestimento termoattivo. Sono interessati gli importatori dell’Unione e, ai fini procedurali, il produttore esportatore coreano Hansol Paper Co., Ltd. e le altre eventuali società esportatrici coreane; le misure hanno durata provvisoria di sei mesi dalla data di entrata in vigore. Restano applicabili, salvo diversa indicazione, le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Repubblica di Corea
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/705 istituisce una misura antidumping provvisoria nei confronti delle importazioni di carta termica pesante originaria della Repubblica di Corea. La Commissione interviene dopo aver accertato, in fase provvisoria, l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e di un nesso causale tra le importazioni coreane e tale pregiudizio, ritenendo inoltre che l’adozione del dazio sia conforme all’interesse dell’Unione.
Contesto procedurale
L’inchiesta è stata aperta il 10 ottobre 2019 sulla base dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di una denuncia dell’European Thermal Paper Association presentata il 26 agosto 2019 per conto di produttori rappresentanti oltre il 25 % della produzione dell’Unione. La Commissione ha consultato le parti interessate, ricevuto osservazioni, tenuto audizioni e svolto visite di verifica presso produttori dell’Unione, il produttore esportatore coreano Hansol Paper Co., Ltd. e l’importatore collegato Hansol Europe B.V.
La Commissione ha anche esaminato se registrare le importazioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base, ma ha escluso la registrazione poiché non risultava soddisfatta la condizione dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), relativa a un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni. Il periodo dell’inchiesta copre il 1° luglio 2018 - 30 giugno 2019, mentre l’analisi del pregiudizio considera il periodo dal 1° gennaio 2016 fino alla fine del periodo dell’inchiesta.
Ambito materiale: prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto interessato è la carta termica pesante, definita come carta termica di peso superiore a 65 g/m2, venduta in rotoli di larghezza pari o superiore a 20 cm, di peso pari o superiore a 50 kg e diametro pari o superiore a 40 cm, con o senza rivestimento di fondo, rivestita di sostanza termosensibile su uno o entrambi i lati, con o senza rivestimento superficiale. Il prodotto è attualmente classificato nei codici NC ex 4809 90 00, ex 4811 59 00 ed ex 4811 90 00, corrispondenti ai codici TARIC 4809900020, 4811590020 e 4811900020.
La Commissione precisa che la carta termica pesante è utilizzata soprattutto per etichette autoadesive per l’e-commerce, biglietti e targhette. Sono incluse tutte le tipologie, sia quelle contenenti bisfenoli (in particolare BPA e BPS) sia quelle senza fenolo. È richiamato che la carta termica pesante con bisfenolo A è vietata nell’Unione dal 2 gennaio 2020.
Sono considerati prodotti simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, il prodotto in esame, il prodotto fabbricato e venduto nel mercato interno coreano e il prodotto fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria unionale.
Dumping
La Commissione ha identificato Hansol Paper Co., Ltd. come unico produttore esportatore collaborante. Per la determinazione del valore normale ha verificato innanzitutto la rappresentatività delle vendite interne, applicando i criteri dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Per un tipo di prodotto non esistevano vendite interne rappresentative sufficienti, sicché il valore normale è stato costruito ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3 e 6.
Nel calcolo del prezzo all’esportazione la Commissione ha distinto tra vendite dirette a clienti indipendenti nell’Unione e vendite tramite l’importatore collegato Hansol Europe B.V., applicando l’articolo 2, paragrafi 8 e 9. Per il margine di profitto dell’importatore collegato la Commissione non ha utilizzato il margine della società collegata, ritenuto non affidabile, ma ha sostituito tale valore con quello fornito da un’altra parte che aveva compilato il questionario per importatori indipendenti.
Il confronto, effettuato a livello franco fabbrica con gli adeguamenti necessari ex articolo 2, paragrafo 10, ha condotto a un margine di dumping provvisorio del 22,3 % per Hansol Paper Co., Ltd. Considerato il livello di collaborazione del 100 %, lo stesso margine è stato esteso a tutte le altre società coreane eventualmente esportatrici.
Pregiudizio per l’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è stata identificata nei sette produttori noti del prodotto simile. La Commissione ha accertato che la situazione economica dell’industria unionale si è deteriorata in modo significativo nel periodo in esame: la produzione è diminuita, l’utilizzo degli impianti è sceso, le vendite e la quota di mercato si sono ridotte e la redditività ha registrato un forte calo. Anche il flusso di cassa è peggiorato, mentre le scorte sono aumentate. L’industria ha mantenuto livelli occupazionali relativamente stabili, in un settore ad alta intensità di capitale e fortemente automatizzato.
Dal lato dei prezzi, i costi unitari di produzione sono aumentati più rapidamente dei prezzi di vendita, anche a causa dell’incremento del costo dell’ODB2, sostanza chimica essenziale per il rivestimento. La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione non sia riuscita a trasferire integralmente tali aumenti sui prezzi finali a causa della pressione esercitata dalle importazioni coreane oggetto di dumping. Il margine di undercutting medio ponderato è stato pari all’11,1 %, con undercutting per circa il 99,4 % dei volumi importati.
Nesso di causalità e fattori alternativi
La Commissione ha ritenuto che esistesse una chiara coincidenza temporale tra l’aumento delle importazioni coreane a prezzi inferiori e il deterioramento della situazione dell’industria unionale. L’aumento della quota di mercato coreana è avvenuto a discapito dell’industria dell’Unione, che ha perso quota di mercato e redditività.
Sono stati esaminati diversi altri fattori invocati dalle parti, ma ritenuti non idonei a interrompere il nesso causale: importazioni da altri paesi terzi, andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, aumento dei prezzi delle materie prime, presunta insufficiente offerta di prodotti senza BPA e concorrenza interna tra produttori dell’Unione. In particolare, la Commissione ha osservato che l’industria dell’Unione disponeva di capacità inutilizzata sufficiente, che le importazioni da altri paesi terzi erano in calo e a prezzi superiori a quelli coreani, e che i produttori dell’Unione erano in grado di fornire anche prodotti senza BPA.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che l’istituzione delle misure era nell’interesse dell’industria dell’Unione, che ha sostenuto la denuncia e ha evidenziato la necessità di ristabilire condizioni di concorrenza e livelli di redditività sostenibili. Per quanto riguarda importatori e utilizzatori, la Commissione ha rilevato che le risposte ricevute erano limitate e, in alcuni casi, non sufficientemente verificabili per consentire un’analisi quantitativa affidabile dell’impatto dei dazi.
Gli argomenti degli utilizzatori relativi alla disponibilità di carta senza BPA e all’eventuale insufficiente capacità dell’industria unionale sono stati respinti per mancanza di prova. Anche le considerazioni relative all’accordo di libero scambio UE-Corea non sono state ritenute rilevanti ai fini dell’analisi ex articolo 21 del regolamento di base.
Determinazione del dazio provvisorio
La Commissione ha determinato il livello del dazio secondo la regola del dazio inferiore. Il margine di pregiudizio è stato calcolato al 22,5 %, mentre il margine di dumping è pari al 22,3 %; pertanto il dazio antidumping provvisorio è stato fissato al 22,3 %.
L’articolo 1 prevede inoltre che l’immissione in libera pratica del prodotto sia subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Le aliquote individuate si applicano al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, e sono previste sia per Hansol Paper Co., Ltd. sia per tutte le altre società.
Garanzie procedurali, osservazioni e audizioni
La Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione dei dazi provvisori ai sensi dell’articolo 19 bis del regolamento di base, concedendo tre giorni lavorativi per osservazioni sull’esattezza dei calcoli comunicati. Le parti interessate possono inoltre presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore del regolamento e chiedere un’audizione presso la Commissione o presso il consigliere-auditore entro cinque giorni di calendario.
Entrata in vigore e durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1, relativo al dazio provvisorio, si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta e presupposti procedurali
L’inchiesta antidumping è stata aperta il 10 ottobre 2019 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di denuncia presentata il 26 agosto 2019 da European Thermal Paper Association per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione. La Commissione ha anche esaminato la questione della registrazione delle importazioni ex articolo 14, paragrafo 5 bis, ma non ha registrato le importazioni perché non era soddisfatta la condizione dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), relativa a un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto in esame è la carta termica pesante, con peso superiore a 65 g/m2 e specifiche caratteristiche dimensionali e di rivestimento, originaria della Repubblica di Corea. La Commissione ha qualificato come prodotti simili, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base, il prodotto importato, quello venduto sul mercato interno coreano e quello fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.
Determinazione del dumping
Per l’unico produttore esportatore coreano collaborante, Hansol Paper Co., Ltd., la Commissione ha costruito o determinato il valore normale in base alle vendite interne rappresentative e, per taluni tipi di prodotto, mediante costruzione ex articolo 2, paragrafi 3 e 6. Il prezzo all’esportazione è stato determinato ex articolo 2, paragrafi 8 e 9, anche tramite il prezzo di rivendita dell’importatore collegato Hansol Europe B.V. Al termine del confronto franco fabbrica, il margine di dumping provvisorio è stato fissato al 22,3 %; per tutte le altre società coreane il margine è stato assunto allo stesso livello, dato il 100 % di collaborazione accertato.
Accertamento del pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è stata individuata nei sette produttori noti del prodotto simile. La Commissione ha rilevato una situazione di pregiudizio notevole, evidenziata da calo della produzione, del volume delle vendite, della quota di mercato, della redditività, del flusso di cassa e dell’utilizzo degli impianti, nonché da aumento delle scorte e pressione sui prezzi. Il margine di undercutting medio ponderato delle importazioni coreane è stato pari all’11,1 %, con undercutting su circa il 99,4 % dei volumi importati.
Nesso di causalità
La Commissione ha ritenuto che l’aumento delle importazioni coreane a prezzi inferiori abbia causato il pregiudizio dell’industria dell’Unione. Ha esaminato e respinto, quale fattori idonei a interrompere il nesso causale, le importazioni da altri paesi terzi, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione, l’aumento dei prezzi delle materie prime (in particolare ODB2), la presunta incapacità di soddisfare la domanda di prodotti senza BPA e la concorrenza interna tra produttori dell’Unione.
Interesse dell’Unione
Ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha concluso che non vi erano ragioni convincenti per ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione delle misure. Ha valorizzato l’interesse dell’industria dell’Unione a ristabilire condizioni di concorrenza e ha ritenuto che importatori e utilizzatori non avessero fornito elementi sufficienti per dimostrare un impatto sproporzionato o prevalente delle misure.
Livello del dazio e regola del dazio inferiore
Il margine di pregiudizio è stato calcolato al 22,5 %, mentre il margine di dumping è pari al 22,3 %. Applicando la regola del dazio inferiore dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha fissato il dazio antidumping provvisorio al 22,3 % per Hansol Paper Co., Ltd. e per tutte le altre società.
Garanzia, termini procedurali e durata
L’immissione in libera pratica nell’Unione è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore e chiedere audizioni entro 5 giorni di calendario, anche davanti al consigliere-auditore. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi.
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