Regolamento (UE) 2020/703
Regolamento (UE) 2020/703 della Commissione del 26 maggio 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato nelle o sulle ciliegie (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 eliminando gli LMR specifici per dimetoato e ometoato nelle ciliegie, in conseguenza del mancato rinnovo dell’approvazione del dimetoato e della revoca delle autorizzazioni per usi sulle ciliegie. La Commissione fonda la scelta anche sulle conclusioni EFSA, che non hanno consentito di escludere un rischio per i consumatori. È previsto un differimento dell’applicazione al 16 dicembre 2020 per consentire l’adeguamento di Stati membri, paesi terzi e operatori alimentari.
Modifica degli LMR di dimetoato e ometoato per le ciliegie, con soppressione dei limiti specifici nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
Ambito di applicazione
Si applica ai livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, limitatamente alle modifiche introdotte per dimetoato e ometoato nelle ciliegie. Opera nell’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri; il testo è rilevante ai fini del SEE. La disciplina incide sui prodotti alimentari di origine vegetale interessati dagli LMR modificati e, indirettamente, sugli operatori del settore alimentare, sugli Stati membri e sui paesi terzi che esportano nell’UE.
Modifica degli LMR di dimetoato e ometoato nelle ciliegie
Il regolamento (UE) 2020/703 della Commissione interviene sul sistema dei limiti massimi di residui (LMR) di antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005. La misura è adottata alla luce del mancato rinnovo dell’approvazione del dimetoato e della conseguente necessità di adeguare gli LMR per le ciliegie, eliminando i limiti specifici per dimetoato e ometoato.
Contesto normativo e motivazione
La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 17, come base per modificare gli LMR quando non risultano più giustificati. I considerando evidenziano che l’approvazione del dimetoato non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 e che le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti dimetoato sono state revocate per gli usi sulle ciliegie; di conseguenza, la soppressione degli LMR per tale coltura è ritenuta opportuna.
Valutazione del rischio e profili di sicurezza alimentare
La Commissione fa espresso riferimento alle conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi del dimetoato. Secondo tali conclusioni, non è stato possibile escludere un rischio per i consumatori legato all’esposizione a residui di dimetoato, per il quale non è stato escluso un potenziale genotossico, né al suo principale metabolita ometoato, considerato un agente mutageno in vivo. Questo elemento rafforza la scelta di ridurre la disciplina residui per il prodotto interessato.
Consultazione dei partner commerciali
Prima dell’adozione, la Commissione ha consultato i partner commerciali dell’Unione tramite l’Organizzazione mondiale del commercio. Le osservazioni pervenute sono state prese in considerazione, in linea con l’esigenza di trasparenza e di prevenzione di impatti commerciali improvvisi.
Contenuto della modifica dell’allegato II
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. Il testo sostituisce le colonne relative a dimetoato e ometoato nell’elenco degli LMR per varie categorie di prodotti. Per il professionista, il punto sostanziale è la rimozione dei limiti specifici relativi alle ciliegie, che si inserisce nell’aggiornamento complessivo della tabella degli LMR.
Entrata in vigore e data di applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione effettiva decorre però dal 16 dicembre 2020, così da garantire un termine di adattamento agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005
L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, delle colonne relative a dimetoato e ometoato con i nuovi valori indicati nell’allegato del regolamento. La modifica riguarda l’elenco degli LMR per numerosi prodotti vegetali e animali, ma il nucleo della misura è la soppressione dei limiti specifici per le ciliegie in relazione a dimetoato e ometoato.
Base giuridica e motivazione sostanziale
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l’articolo 17. La Commissione rileva che l’approvazione della sostanza attiva dimetoato non è stata rinnovata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1090 e che tutte le autorizzazioni esistenti per prodotti fitosanitari contenenti dimetoato sono state revocate per gli utilizzi sulle ciliegie; pertanto gli LMR per ciliegie devono essere soppressi.
Valutazione del rischio EFSA
La Commissione richiama le conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi del dimetoato. EFSA non ha potuto escludere un rischio per i consumatori dovuto all’esposizione a residui di dimetoato, del quale non è stato possibile escludere il potenziale genotossico, e al metabolita ometoato, considerato un agente mutageno in vivo.
Consultazione commerciale internazionale
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’Organizzazione mondiale del commercio in merito ai nuovi LMR e le osservazioni ricevute sono state prese in considerazione.
Decorrenza e applicazione differita
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, esso si applica solo a decorrere dal 16 dicembre 2020, così da concedere un periodo ragionevole di adeguamento a Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare.
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