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Sentenza

Sentenza del 02/03/2020 n. 5637 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato avvisi di accertamento ICI per gli anni 2004-2006 per presunta inesatta determinazione della base imponibile e mancata indicazione/ motivazione degli immobili oggetto di rettifica (omessa identificazione catastale, assenza di adeguata motivazione e mancata valutazione di fatti e documenti prodotti dai contribuenti, non corretta applicazione dei criteri dell'art.5, comma 5, d.lgs. n.504/1992 e problematiche relative alle tabelle comunali usate per valorizzare le aree). Hanno denunciato altresì l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al quarto motivo (omesso esame di fatti decisivi ex art.360, n.5 c.p.c.), rilevando che la CTR non ha esaminato le circostanze e i documenti indicati dai contribuenti (offerte di mercato, dimensione effettiva edificabile, oneri di lottizzazione, servitù, costi di rilevamento/ interramento, condizioni di mercato, tempi di inizio lavori ecc.), i quali avrebbero potuto incidere sulla valutazione del valore delle aree. Per il resto (primo, secondo, terzo motivi respinti; quinto in parte inammissibile e per il resto infondato; sesto assorbito) il ricorso è stato rigettato. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla CTR Lombardia in diversa composizione per la decisione di merito e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 3 legge n. 241/1990

    Richiede motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto però che non sempre sia necessario indicare dati catastali quando l'identificazione risulta agevole dalle dichiarazioni del contribuente

  • art. 7, comma 1, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    Obbligo di motivazione degli atti tributari; applicato insieme all'art.3 l.241/1990 con la precisazione che la mancanza di dati catastali non invalida automaticamente l'avviso se l'identificazione è agevole

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    Disciplina la determinazione della base imponibile ICI; la Corte ha ritenuto che i valori approvati dalla Giunta comunale per aree omogenee costituiscano presunzioni rilevanti ma il giudice deve valutare gli elementi prodotti dal contribuente volti a superare tale presunzione

  • art. 59 d.lgs. n. 446/1997

    Prevede la delibera comunale con valori delle aree per zone omogenee; la Corte conferma che la delibera/tabelle hanno valore di presunzione e possono fondare l'accertamento

  • art. 52 e art. 59 d.lgs. n. 446/1997

    Richiamati come fondamento del potere comunale di determinare valori per zone; tali determinazioni integrano presunzioni omissive ammissibili per l'accertamento

  • art. 48 d.lgs. n. 267/2000

    Richiamato come norma di riferimento organizzativo per le determinazioni comunali (menzionata a supporto della legittimità del regolamento comunale)

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha accolto il motivo rilevando che alcuni fatti/documenti rilevanti prodotti dai contribuenti non sono stati esaminati dalla CTR

  • art. 54 d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012 (riforma art.360 c.p.c.)

    Modifica le regole sul motivo di cassazione per omesso esame; la Corte ha chiarito l'applicabilità in presenza di appello introdotto anteriormente a data limite richiamata

  • art. 348 ter, comma 5 c.p.c.

    Regola l'inammissibilità del ricorso per cassazione nelle ipotesi di 'doppia conforme'; la Corte ha valutato l'eccezione e l'ha rigettata per ragioni temporali legate alla data dell'appello

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento è valido se sufficientemente motivato: non sempre è necessario indicare i dati catastali quando l'identificazione degli immobili risulta agevole dalle dichiarazioni del contribuente o quando la rettifica riguarda tutti i cespiti del contribuente nel territorio comunale
  • Le tabelle comunali che determinano valori per aree omogenee (delibera ex art.59 d.lgs.446/1997) hanno valore di presunzione e possono costituire base per l'accertamento, ma non sono immuni da prova contraria
  • Il contribuente può superare la presunzione dei valori comunali presentando elementi concreti (offerte di mercato, dimensioni effettive edificabili, oneri di lottizzazione, servitù, costi necessari per rendere l'area edificabile, condizioni di mercato e tempi di realizzo); il giudice tributario è obbligato a esaminare e decidere su tali elementi, esplicitamente o implicitamente
  • L'omesso esame di fatti decisivi allegati e documentati dal contribuente costituisce motivo di cassazione (art.360, n.5 c.p.c.) e può comportare la cassazione e il rinvio per nuovo esame
  • Le doglianze relative a documenti o vizi non sollevati nei primi due gradi di giudizio possono essere dichiarate inammissibili in cassazione per mancato grado di giudizio
  • La forza probatoria delle delibere comunali non esclude il dovere del giudice di verificare la persuasività degli elementi prodotti dal contribuente e di motivare la valutazione complessiva

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