Cassazione Penale, Ordinanza n. 11076/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per concorso in furto consumato di acqua potabile dalla rete pubblica. Il ricorso articolava tre motivi, prospettando promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione: contestava sia l'affermazione di responsabilità per entrambi i capi di imputazione indicati come capi 1 e 3, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli argomenti difensivi, sia il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si costituiva parte civile la società AMAP s.p.a., che chiedeva la rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione congrua, logica e fondata su acquisizioni probatorie significative, avendo confutato le deduzioni difensive e confermato la valutazione di responsabilità. Ha inoltre reputato adeguata la motivazione sul diniego della sospensione condizionale della pena, valorizzando i numerosi precedenti penali dell'imputato, senza che il ricorso si misurasse specificamente con tale argomentazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile AMAP s.p.a., liquidate in euro 1.500 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per escludere che vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure generiche di violazione di legge e vizio di motivazione senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in cassazione quando risulti logicamente coerente, fondata su elementi probatori significativi e idonea a confutare gli argomenti difensivi.
- Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo se il giudice di merito lo fonda su elementi personalizzanti rilevanti, come un consistente precedente carico penale, e tale ragionamento non viene specificamente aggredito nel ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- La parte civile che intervenga nel giudizio di legittimità ha diritto, in caso di soccombenza dell'imputato ricorrente, alla rifusione delle spese del grado.
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