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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16918/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva rigettato l'appello di MAD avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di Mercantile Leasing spa. In Cassazione MAD deduce vizi di notifica (tardività della notifica della sentenza di appello, incompletezza dei files PEC depositati quali .eml/.msg e dei dati "datiAtto.xml", carenze nella relata di notifica: mancata indicazione del termine "SENTENZA", soggetto notificante e procura), nonché vizi connessi alla regolarità delle notifiche telematiche e del deposito degli atti digitali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto fondata l'eccezione di tardività: il resistente ha provato che la sentenza di appello è stata notificata in data 30/06/2020; quindi il ricorso notificato il 29/01/2021 è tardivo. Sul punto operativo, la Corte ha stabilito che, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la prova della notifica telematica della sentenza può essere fornita tramite il deposito delle copie informatiche in formato "pdf" delle ricevute di accettazione e consegna della PEC corredate da attestazione di conformità agli originali informatici; non è necessario il deposito dei file .eml o .msg (necessari invece per provare la notifica telematica degli atti introduttivi). Ha altresì respinto le censure sulla relata e sulla procura come incapaci di incidere sull'ammissibilità del ricorso alla stregua dei principi di giurisprudenza. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite (€ 7.000,00 compenso + € 200,00 esborsi, oltre accessori) e rilevato l'eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 281 sexies c.p.c.

    Richiamata per illustrare il grado di merito di provenienza della controversia (sentenza del Tribunale di Piacenza ex art. 281 sexies c.p.c.).

  • art. 325 c.p.c.

    La relata di notifica della sentenza, salvata e attestata conforme, costituisce elemento idoneo ai fini della prova della notifica della sentenza stessa.

  • art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. 179/2012 (testo post d.l. 59/2016)

    il difensore [può] estrarre con modalità telematiche (...) copie analogiche o informatiche degli processuali di parte

    Consente all'avvocato di estrarre dal fascicolo informatico copie analogiche o informatiche e attestare la conformità: le copie analogiche estratte e munite di attestazione equivalgono all'originale, rendendo legittimo il deposito di copie conformi a supporto della prova di notifica.

  • art. 15 d.m. n. 44/2011

    Rilevato per il principio secondo cui il provvedimento informatico depositato nel fascicolo telematico è pubblicato mediante il sistema informatico con attribuzione di numero identificativo e data, rendendo leggibili i dati rilevanti per la verifica della tempestività.

  • Cass. giurisprudenza (massime richiamate)

    Più pronunce di legittimità sono state richiamate: (i) l'onere della parte resistente di provare l'avvenuta notifica; (ii) il deposito di copie PDF conformi delle ricevute PEC è sufficiente per provare la notifica della sentenza; (iii) i file .eml/.msg non sono necessari per la prova della notifica delle sentenze (ma lo sono per gli atti introduttivi). Sono citati anche precedenti sulla sanatoria della notifica quando la parte notificata non solleva la nullità tempestivamente.

  • art. 83 legge n. 271/2020

    Richiamato per escludere che le norme emergenziali Covid abbiano inciso sui termini nel caso di specie, dato l'arco temporale rilevante.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata in relazione al contributo unificato: la Corte accerta la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Se la parte resistente sostiene di aver notificato la sentenza in una data anteriore al deposito del ricorso, grava su di essa l'onere di provare l'effettiva notifica; se la prova è fornita la Cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso per tardività.
  • Per dimostrare la notifica telematica di una sentenza ai fini della decorrenza del termine breve d'impugnazione, è generalmente sufficiente il deposito delle copie informatiche in formato PDF delle ricevute di accettazione e consegna della PEC, corredate da attestazione di conformità agli originali informatici; non è sempre necessario depositare i file .eml o .msg (tali file rimangono invece rilevanti per provare la notifica degli atti introduttivi).
  • La mera assenza nella relata della parola "SENTENZA" o la mancata indicazione formale del soggetto per conto del quale si notifica non inficiano automaticamente la decorrenza del termine breve quando la sentenza notificata contiene nella sua interezza gli elementi identificativi (parti, difensori, numero e r.g.) e la notifica è adeguatamente documentata.
  • Questioni relative alla validità della costituzione e della procura in appello, se non tempestivamente dedotte nel secondo grado, non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione per mettere in discussione l'ammissibilità dell'impugnazione.
  • Il deposito telematico del duplicato informatico nel fascicolo ha valore giuridico equipollente all'originale informatico; le informazioni necessarie alla verifica della tempestività sono leggibili nel fascicolo tramite strumenti informatici.

Testo integrale

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