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Circolare

Circolare numero 166 del 12-6-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che dal 1° maggio 1995 l’Accordo sullo Spazio Economico Europeo si applica anche al Liechtenstein, con conseguente estensione a tale Paese dell’intera regolamentazione CEE in materia di sicurezza sociale e della relativa modulistica. Vengono chiariti gli effetti sui procedimenti pendenti e definiti i rapporti tra Stati membri UE e Stati SEE non membri UE, evidenziando che per Islanda, Liechtenstein e Norvegia le nuove disposizioni richiedono specifiche decisioni del Comitato misto SEE. La nota si collega inoltre all’adesione di Austria, Finlandia e Svezia all’Unione Europea dal 1° gennaio 1995 e ribadisce che l’Accordo SEE resta pienamente operativo per Islanda e Norvegia.

Entrata in vigore dell’Accordo SEE per il Liechtenstein e applicazione della normativa di sicurezza sociale

Entrata in vigore dell’Accordo SEE per il Liechtenstein

La circolare illustra le conseguenze dell’entrata in vigore, dal 1° maggio 1995, dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo nei confronti del Principato del Liechtenstein. L’effetto principale è l’estensione a tale Paese dell’intera regolamentazione CEE in materia di sicurezza sociale, con adeguamento delle regole operative e degli allegati dei regolamenti interessati.

Quadro normativo e decisione n. 1/95

L’entrata in vigore per il Liechtenstein è fissata dalla decisione n. 1/95 del Consiglio SEE del 10 marzo 1995. La decisione, insieme all’allegato 4, introduce le modifiche resesi necessarie a seguito dell’evoluzione della normativa comunitaria di sicurezza sociale, in particolare per il completamento degli allegati dei Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 dopo l’estensione agli Stati EFTA delle disposizioni dei Regolamenti n. 1247, 1248 e 1249/92. Nell’allegato 4 sono inoltre indicate le istituzioni competenti del Liechtenstein incaricate dell’attuazione della decisione n. 150 della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti.

Abrogazione della normativa bilaterale

Dal 1° maggio 1995 la regolamentazione CEE diviene applicabile anche nei rapporti con il Liechtenstein e la preesistente disciplina bilaterale deve considerarsi abrogata. La circolare segnala, tuttavia, la sopravvivenza dell’art. 5, seconda frase, della Convenzione, che mantiene la parità di trattamento in materia di concessione ed erogazione delle prestazioni per i cittadini degli Stati contraenti e per i loro superstiti di qualsiasi nazionalità, quando risiedano in uno Stato terzo.

Effetti sugli eventi pregressi

Per le situazioni pregresse, la circolare rinvia alle istruzioni già fornite con la circolare n. 47/94 per quanto riguarda sia le pratiche ancora in istruttoria sia le posizioni già definite e da rivedere. Per il Liechtenstein, però, la data di riferimento da assumere non è il 1° gennaio 1994, bensì il 1° maggio 1995, cioè il momento in cui l’Accordo è divenuto efficace nei suoi confronti.

Stati membri dell’Unione Europea e Stati SEE

Viene poi richiamato il nuovo assetto degli Stati interessati, a seguito dell’adesione all’Unione Europea, con effetto dal 1° gennaio 1995, di Austria, Finlandia e Svezia. Gli Stati membri dell’UE diventano così quindici; insieme a essi, e agli altri Stati già indicati, si collocano i 18 Paesi che fanno parte dello Spazio Economico Europeo, comprensivi di Islanda, Liechtenstein e Norvegia. A tutti questi Paesi si applica l’intera regolamentazione di sicurezza sociale e la relativa modulistica.

Differenza applicativa tra Stati UE e Stati SEE non UE

La circolare chiarisce la distinzione operativa tra gli Stati membri dell’Unione e Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Per gli Stati membri UE, le nuove disposizioni comunitarie entrano in vigore direttamente e senza ulteriori atti di recepimento. Per i tre Stati SEE non UE, invece, l’efficacia delle nuove disposizioni richiede una specifica decisione del Comitato misto SEE, come avvenuto con la decisione n. 7/94 del 21 marzo 1994, che ha integrato nell’Accordo anche ulteriori regolamenti e decisioni della Commissione amministrativa.

Persistenza dell’Accordo SEE per Islanda e Norvegia

Infine, la circolare precisa che l’Accordo SEE e le istruzioni applicative richiamate restano pienamente in vigore per Islanda e Norvegia. Nei rapporti con tali Stati continua a essere utilizzata la modulistica CEE ordinaria. Per l’individuazione delle istituzioni competenti e degli organismi di collegamento, la circolare rimanda agli aggiornamenti presenti nelle procedure informatiche e negli archivi dedicati.

Punti principali

Entrata in vigore dell’Accordo SEE per il Liechtenstein

Dal 1° maggio 1995 l’Accordo sullo Spazio Economico Europeo entra in vigore anche per il Principato del Liechtenstein. Da questa data l’intera normativa comunitaria di sicurezza sociale diventa applicabile anche nei rapporti con tale Paese, in base alla decisione n. 1/95 del Consiglio SEE del 10 marzo 1995. La decisione e il relativo allegato 4 apportano gli adattamenti necessari agli allegati dei Regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 e indicano anche le istituzioni competenti del Liechtenstein per l’attuazione della decisione n. 150 della Commissione amministrativa.

Abrogazione della normativa bilaterale e unica eccezione

Con l’applicazione dell’Accordo SEE al Liechtenstein, la precedente normativa bilaterale deve ritenersi abrogata. Rimane salva solo l’eccezione dell’art. 5, seconda frase, della Convenzione bilaterale, che tutela la parità di trattamento nella concessione ed erogazione delle prestazioni ai cittadini degli Stati contraenti e ai loro superstiti di qualsiasi nazionalità quando risiedano in uno Stato terzo.

Effetti sugli eventi pregressi

Per le pratiche in corso di istruttoria e per quelle già definite, devono applicarsi le istruzioni già impartite al punto 4 della circolare n. 47/94. Tuttavia, per il Liechtenstein il riferimento temporale non è il 1° gennaio 1994, data di applicazione dell’Accordo agli altri Stati, ma il 1° maggio 1995, data di entrata in vigore dell’Accordo nei confronti di questo Paese.

Quadro degli Stati membri UE e degli Stati SEE

Dal 1° gennaio 1995 Austria, Finlandia e Svezia sono diventate Stati membri dell’Unione Europea, portando a quindici il numero degli Stati membri a tutti gli effetti della Comunità Europea. Insieme all’Italia e agli altri Stati elencati nella circolare, essi fanno parte dei 18 Paesi dello Spazio Economico Europeo, cui si aggiungono Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Per tutti questi Paesi si applica la normativa CEE di sicurezza sociale e la relativa modulistica.

Differenza tra Stati membri UE e Stati SEE non membri UE

Le ulteriori disposizioni comunitarie adottate dopo la conclusione dell’Accordo SEE si applicano direttamente e immediatamente negli Stati membri UE. Per Islanda, Liechtenstein e Norvegia, invece, l’applicazione richiede di volta in volta una specifica decisione del Comitato misto SEE, organo composto dai rappresentanti dei Paesi che hanno ratificato l’Accordo. La decisione n. 7/94 del 21 marzo 1994 è richiamata come esempio di tale meccanismo di esecuzione.

Persistenza dell’Accordo SEE per Islanda e Norvegia

La circolare precisa che l’Accordo SEE e le relative istruzioni applicative restano pienamente vigenti nei confronti di Islanda e Norvegia. Anche dopo l’adesione di Austria, Finlandia e Svezia all’UE, nei rapporti con Islanda e Norvegia continua a utilizzarsi l’ordinaria modulistica CEE. Per la determinazione delle istituzioni competenti e degli organismi di collegamento di Islanda, Norvegia e dei tre nuovi Stati membri, sono indicati i riferimenti alle procedure informatiche e agli archivi interni aggiornati.

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