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Circolare

Circolare numero 164 del 9-6-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per effetto della legge 31 maggio 1995, n. 206, gli sgravi già previsti per alcuni territori di Venezia e Chioggia continuano ad applicarsi secondo i criteri del DM 5 agosto 1994. Vengono quindi confermate le modalità operative per il conguaglio degli sgravi correnti e per il recupero di quelli non operati nei periodi pregressi, con indicazione dei righi, delle diciture e dei codici da utilizzare nel mod. DM10/2. Sono inoltre disciplinati l’annullamento delle rettifiche già emesse e la regolarizzazione degli sgravi eventualmente fruiti in misura eccedente.

Reinserimento di Venezia insulare, isole della Laguna e centro storico di Chioggia tra i beneficiari degli sgravi per il Mezzogiorno

Reinserimento di Venezia insulare, isole della Laguna e centro storico di Chioggia negli sgravi per il Mezzogiorno

La circolare chiarisce gli effetti della legge 31 maggio 1995, n. 206, art. 5-bis, sui territori di Venezia insulare, delle isole della Laguna e del centro storico di Chioggia. Tali aree, già escluse in seguito al DM 5 agosto 1994 dalla nuova delimitazione dei benefici per il Mezzogiorno, tornano a rientrare nel perimetro applicativo degli sgravi, che continuano a essere concessi secondo i criteri del decreto interministeriale del 5 agosto 1994.

Contesto normativo

Il DM 5 agosto 1994 aveva ridisegnato la mappa dei territori agevolati in base ai criteri e agli indirizzi dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 21. In quella nuova mappatura non risultavano più inclusi Venezia insulare, le isole della Laguna e il centro storico di Chioggia, nonostante per tali aree l’art. 23 della legge 16 aprile 1973, n. 171, avesse esteso in precedenza le agevolazioni di cui all’art. 18 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

A seguito di tale esclusione, con la circolare n. 247 del 27 agosto 1994 furono impartite istruzioni per cessare il beneficio per le imprese operanti in quei territori. La situazione aveva anche generato numerosi ricorsi al TAR del Veneto; il giudice amministrativo, con ordinanza n. 744 del 19 ottobre 1994, aveva ritenuto insussistente un effettivo e concreto interesse all’impugnazione, rilevando che l’art. 23 della legge 171/1973 non risultava abrogato.

Effetto della legge 31 maggio 1995, n. 206

La legge 31 maggio 1995, n. 206, art. 5-bis, interviene come norma di interpretazione autentica e afferma che gli sgravi previsti dalle disposizioni richiamate continuano a essere concessi secondo i criteri del DM 5 agosto 1994. La circolare richiama espressamente due forme di beneficio:

  • lo sgravio unico di cui all’art. 1 del DM 5 agosto 1994;
  • lo sgravio totale annuale incentivante di cui all’art. 2 del medesimo decreto.

Modalità operative per i periodi correnti

Per il conguaglio degli sgravi relativi ai periodi correnti mediante mod. DM10/2, le imprese operanti nei territori interessati devono seguire le istruzioni già fornite dalla circolare n. 247. In particolare:

  • l’importo dello sgravio unico va indicato nel rigo 45 del quadro D;
  • l’importo del nuovo sgravio incentivante va indicato in uno dei righi in bianco del quadro D, preceduto dalla dicitura "SGRAVIO TOT. DM 5.8.94" e dal codice corrispondente al periodo di assunzione.

I codici da utilizzare sono i seguenti:

  • L308 per i nuovi assunti dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994, in incremento delle unità occupate al 30 novembre 1993;
  • L309 per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, in incremento delle unità occupate al 30 novembre 1994;
  • L310 per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996, in incremento delle unità occupate al 30 novembre 1995.

Recupero degli sgravi non operati nei periodi pregressi

Per gli sgravi non applicati nei periodi passati, le imprese possono utilizzare la denuncia del mese di giugno 1995, da presentare entro il 20 luglio 1995, oppure quelle dei mesi di luglio e agosto 1995, da presentare rispettivamente entro il 20 agosto ed entro il 20 settembre 1995.

Nel quadro D del mod. DM10/2 devono essere esposti:

  • lo sgravio unico, con la dicitura "REC. SGR. UNICO L. 206/95" e il codice L313;
  • lo sgravio totale annuale per i nuovi assunti dal 1 luglio 1994, con la dicitura "REC. SGRAVIO TOT. L. 206/95" e il codice L314;
  • lo sgravio totale annuale per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1994, con la dicitura "REC. SGRAVIO TOT. L. 206/95" e il codice L315.

Rettifiche già emesse e regolarizzazioni

Per le imprese che hanno già applicato, dal 1 luglio 1994, gli sgravi secondo il DM 5 agosto 1994, la Sede di Venezia deve annullare le rettifiche emesse dalla procedura di calcolo delle denunce mensili mod. DM10/2. Se invece le imprese hanno beneficiato degli sgravi in misura superiore a quella spettante, devono provvedere alla regolarizzazione tramite la procedura DM 10/V.

La circolare, quindi, definisce sia il nuovo quadro di legittimazione del beneficio per le aree interessate, sia le istruzioni operative necessarie per il corretto conguaglio, recupero e allineamento delle posizioni contributive.

Punti principali

Quadro normativo e reinserimento nei benefici

La disposizione reinserisce Venezia insulare, le isole della Laguna e il centro storico di Chioggia tra i territori beneficiari degli sgravi per il Mezzogiorno, come ridefiniti dal Decreto Interministeriale 5 agosto 1994. La legge 31 maggio 1995, n. 206, art. 5-bis, qualificata come interpretazione autentica, stabilisce che gli sgravi previsti dall’art. 23 della legge 171/1973 e dall’art. 3 della legge 502/1978 continuano a essere concessi secondo i criteri del DM 5 agosto 1994.

Conguaglio degli sgravi correnti con mod. DM10/2

Per i periodi correnti, le imprese operanti nei territori interessati devono attenersi alle istruzioni della circolare n. 247 del 27 agosto 1994. Lo sgravio unico di cui all’art. 1 del DM 5 agosto 1994 va indicato nel rigo 45 del quadro D del mod. DM10/2. Lo sgravio totale annuale incentivante di cui all’art. 2 del medesimo decreto va esposto in uno dei righi in bianco del quadro D, con la dicitura "SGRAVIO TOT. DM 5.8.94" e con il codice appropriato in base al periodo di assunzione: L308 per assunzioni dal 1 luglio 1994 al 30 novembre 1994, L309 per assunzioni dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, L310 per assunzioni dal 1 dicembre 1995 al 30 novembre 1996.

Recupero degli sgravi non operati per periodi pregressi

Per il recupero degli sgravi non applicati nei periodi precedenti, le imprese possono utilizzare la denuncia relativa al mese di giugno 1995, da presentare entro il 20 luglio 1995, ovvero quelle dei mesi di luglio e agosto 1995, da presentare rispettivamente entro il 20 agosto ed entro il 20 settembre 1995. Nel quadro D del mod. DM10/2 devono essere riportati: lo sgravio unico con la dicitura "REC. SGR. UNICO L. 206/95" e il codice L313; lo sgravio totale annuale per i nuovi assunti dal 1 luglio 1994 con la dicitura "REC. SGRAVIO TOT. L. 206/95" e il codice L314; lo sgravio totale annuale per i nuovi assunti dal 1 dicembre 1994 con la medesima dicitura e il codice L315.

Gestione delle rettifiche e regolarizzazioni

Per le imprese che hanno già operato dal 1 luglio 1994 gli sgravi secondo i criteri del DM 5 agosto 1994, la Sede di Venezia deve procedere all’annullamento delle rettifiche emesse dalla procedura di calcolo delle denunce mensili DM10/2. Se, invece, le imprese hanno fruito degli sgravi in misura superiore a quella prevista dal decreto, devono regolarizzare la posizione mediante la procedura DM 10/V.

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