Circolare numero 167 del 13-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 503/1992 ai periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio, precisando che la nuova disciplina si applica solo ai periodi dal 1° gennaio 1994 in avanti. Per l'astensione obbligatoria viene meno il requisito del rapporto di lavoro assicurato, ma serve la titolarità di cinque anni di contribuzione effettiva; per l'astensione facoltativa, invece, non è più previsto l'accredito figurativo ma solo il riscatto, sempre con cinque anni di contribuzione e nei limiti e con le modalità previste dalla legge. Viene inoltre chiarito che la malattia del bambino sotto i tre anni segue la stessa disciplina dell'astensione facoltativa e che l'alternatività con il riscatto della laurea opera solo quando entrambi i periodi sono successivi al 1° gennaio 1994.
Chiarimenti sull'accredito e riscatto dei periodi di astensione per gravidanza e puerperio dal 1° gennaio 1994
Chiarimenti sull'accredito e sul riscatto dei periodi di astensione per gravidanza e puerperio
La circolare interviene per chiarire l'applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 in materia di riconoscimento dei periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio. Il documento risponde ai quesiti pervenuti dalle sedi e precisa che la nuova disciplina opera soltanto per i periodi collocati dal 1° gennaio 1994 in avanti, sostituendo integralmente quella precedente per tali fattispecie.
Ambito temporale di applicazione
La circolare ribadisce che la disciplina introdotta dal decreto legislativo non integra, ma sostituisce quella previgente solo con riferimento ai periodi riconoscibili successivi al 1° gennaio 1994. Per i periodi antecedenti continua quindi a valere la normativa precedente, già oggetto delle istruzioni fornite con le circolari n. 144 del 24 giugno 1993 e n. 24 del 26 gennaio 1995.
Astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio
Per i periodi di astensione obbligatoria verificatisi dal 1° gennaio 1994 in poi viene meno la precedente condizione della collocazione dell'evento nell'ambito di un rapporto di lavoro assicurato. In sua sostituzione, la circolare chiarisce che è richiesta la titolarità di cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Astensione facoltativa e modalità di riconoscimento
Per i periodi di astensione facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio successivi al 1° gennaio 1994 non è più previsto l'accredito figurativo. Tali periodi possono invece essere oggetto di riscatto, purché ricorra il requisito dei cinque anni di contribuzione, secondo le modalità di calcolo dell'onere previste dall'art. 13 della legge n. 1338/1962. Il riscatto è ammesso fino a un massimo di cinque anni.
La circolare precisa inoltre che, per il riconoscimento dell'assenza facoltativa, permane la condizione della collocazione dei relativi periodi nell'ambito del rapporto di lavoro assicurato presso il Fondo pensionistico di iscrizione dell'interessato, non essendo stata espressamente esclusa dalla nuova disciplina.
Malattia del bambino inferiore a tre anni
I periodi di assenza dal lavoro per malattia del bambino di età inferiore a tre anni sono assimilati ai periodi di astensione facoltativa dal lavoro e, pertanto, sono soggetti alla medesima disciplina prevista per questi ultimi.
Requisito contributivo dei cinque anni
Il requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva deve essere posseduto nella gestione nella quale si chiede il riconoscimento dell'accredito figurativo o del riscatto e deve risultare già maturato alla data di presentazione della domanda. Nel calcolo dei cinque anni possono essere compresi anche:
- i periodi di contribuzione successivi al periodo di assenza da riconoscere;
- i periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1994.
Incumulabilità con il riscatto del corso di laurea
La circolare chiarisce che l'alternatività tra il riscatto dei periodi di astensione facoltativa e il riscatto del corso legale di laurea dipende dalla collocazione temporale dei periodi interessati. L'incumulabilità si realizza solo quando:
- sia il corso di laurea sia il periodo di astensione facoltativa sono successivi al 1° gennaio 1994;
- i due periodi non coincidono tra loro.
In tale ipotesi, la data di presentazione della domanda non rileva. Fuori da questo caso, restano ferme le ordinarie condizioni e modalità di riscatto dei periodi di laurea, non modificate dal decreto legislativo richiamato.
Punti principali
Ambito di applicazione temporale della nuova disciplina
La nuova disciplina introdotta dall'art. 14 del D.Lgs. 503/1992 sostituisce integralmente quella precedente solo per i periodi di astensione riconoscibili collocati dal 1° gennaio 1994 in poi. Per i periodi anteriori continua invece ad applicarsi la normativa previgente, già richiamata nelle precedenti circolari dell'Istituto.
Astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio
Per i periodi di astensione obbligatoria verificatisi dal 1° gennaio 1994 in avanti non è più richiesta la collocazione dell'evento nell'ambito di un rapporto di lavoro assicurato. È però introdotta la condizione della maturazione di cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.
Astensione facoltativa: niente accredito figurativo, solo riscatto
Per i periodi successivi al 1° gennaio 1994 l'astensione facoltativa non dà più luogo ad accredito figurativo, ma può essere riscattata, in presenza del requisito dei cinque anni di contribuzione, secondo i criteri dell'art. 13 della legge n. 1338/1962 e fino a un massimo di cinque anni. Il riscatto è possibile in alternativa al riscatto del corso di laurea.
Condizione del rapporto assicurato presso il Fondo di iscrizione
Per il riconoscimento dell'assenza facoltativa permane, in assenza di una esclusione espressa, la condizione della collocazione dei periodi nell'ambito del rapporto di lavoro assicurato presso il Fondo pensionistico di iscrizione dell'interessato.
Malattia del bambino sotto i tre anni
I periodi di assenza per malattia del bambino di età inferiore a tre anni sono assimilati ai periodi di astensione facoltativa dal lavoro e seguono la medesima disciplina.
Requisito dei cinque anni di contribuzione: momento di verifica
Il requisito dei cinque anni di contribuzione effettiva deve risultare acquisito nella gestione presso la quale si chiede il riconoscimento figurativo o il riscatto e deve essere già maturato alla data di presentazione della domanda. Nel computo vanno inclusi anche i periodi di contribuzione successivi al periodo da riconoscere e quelli anteriori al 1° gennaio 1994.
Alternatività con il riscatto della laurea
L'incompatibilità tra riscatto dei periodi di astensione facoltativa e riscatto del corso legale di laurea dipende dalla collocazione temporale dei periodi: l'alternatività opera solo se sia il corso di laurea sia il periodo di astensione facoltativa sono successivi al 1° gennaio 1994 e non coincidono tra loro, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
Regole generali sul riscatto della laurea
Fuori dal caso di alternatività sopra indicato, restano ferme le ordinarie condizioni e modalità di riscatto dei periodi di laurea, non modificate dal D.Lgs. 503/1992.
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