Circolare numero 169 del 15-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare rende operative le disposizioni del decreto collegato alla legge n. 85/1995 sulla restituzione del drenaggio fiscale, aggiornando le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia e lavoro dipendente e indicando le modalità di applicazione dal cedolino di luglio 1995 con conguaglio dei mesi precedenti. Fornisce inoltre un richiamo sui modelli 770/95 da presentare dai sostituti d’imposta, chiarisce il trattamento fiscale delle indennità di missione continuativa e illustra alcune rilevanti modifiche in materia di IVA, tra cui l’innalzamento di alcune aliquote, le regole per le cessioni di fabbricati e l’assoggettamento a IVA dei contributi integrativi professionali.
Adeguamento detrazioni IRPEF, istruzioni Mod. 770, missioni continuative e modifiche IVA
Adeguamento detrazioni IRPEF, Mod. 770, missioni continuative e novità IVA
La circolare dà attuazione alle disposizioni della legge 22 marzo 1995, n. 85, e del decreto del 18 maggio 1995, con effetti soprattutto sulle detrazioni IRPEF, sugli adempimenti dei sostituti d’imposta e su alcune rilevanti modifiche in materia di IVA. Vengono inoltre forniti chiarimenti sul trattamento fiscale delle missioni continuative.
Aggiornamento delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro dipendente
La circolare richiama gli articoli 12 e 13 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e precisa che le detrazioni d’imposta vengono adeguate per il 1995 in funzione della restituzione del drenaggio fiscale prevista dalla legge n. 85/1995.
Per i carichi di famiglia, il nuovo limite di reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, per considerare un familiare a carico è fissato in lire 5.500.000. In allegato è riportata la tabella aggiornata delle detrazioni annue e mensili per figli a carico, altri familiari a carico e coniuge a carico.
Per i redditi di lavoro dipendente è prevista anche una ulteriore detrazione, graduata per fasce di reddito:
- lire 244.996 fino a lire 15.000.000;
- lire 207.309 oltre lire 15.000.000 e fino a lire 15.100.000;
- lire 131.904 oltre lire 15.100.000 e fino a lire 15.200.000;
- lire 47.085 oltre lire 15.200.000 e fino a lire 15.300.000.
La detrazione per spese di produzione del reddito e l’ulteriore detrazione sono riconosciute in proporzione al periodo di lavoro nell’anno espresso in giorni.
Decorrenza operativa e conguagli
Ai sensi dell’art. 2 del decreto richiamato, le nuove misure si applicano dal primo periodo di paga utile successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento. Poiché il decreto è entrato in vigore il 1° giugno 1995, le nuove detrazioni devono essere applicate sulla busta paga di luglio 1995.
Nello stesso periodo di paga devono essere riconosciuti anche i maggiori importi spettanti per i periodi precedenti; di conseguenza, sulla retribuzione corrisposta a luglio devono essere effettuati i conguagli relativi ai mesi precedenti.
Condizioni per il riconoscimento delle detrazioni
La circolare ribadisce che le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR sono attribuite solo se il lavoratore dichiara, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di averne diritto e ne indica la misura.
Per i soggetti che hanno avuto uno o più rapporti di lavoro, è inoltre richiamata la possibilità di chiedere all’ultimo datore di lavoro di tener conto, ai fini del conguaglio di fine anno, anche dei redditi già percepiti, delle detrazioni attribuite e delle ritenute operate dai precedenti datori di lavoro.
Mod. 770/95: dichiarazione del sostituto d’imposta
La circolare richiama il D.M. 15 febbraio 1995, con cui sono stati approvati i modelli 770/95 e le relative istruzioni per la dichiarazione dei sostituti d’imposta ai fini IRPEF e IRPEG.
Poiché la disciplina conferma sostanzialmente quella dei periodi precedenti, vengono richiamati soprattutto due profili operativi:
- la necessità di ricondurre a procedure automatizzate le situazioni ancora fuori meccanizzazione, per assicurare la presentazione della dichiarazione mediante supporti magnetici;
- la distinzione tra il modello 770 base, da presentare su supporto cartaceo con sottoscrizione, e i modelli da trasmettere su supporti magnetici.
Tra questi ultimi, la circolare evidenzia in particolare:
- 770/A, relativo ai dati anagrafici e agli importi di retribuzioni correnti e arretrati a tassazione separata, con un’area dedicata all’assistenza fiscale ex legge n. 413/1991;
- 770/A-1, per i conguagli di agosto-dicembre 1994 conseguenti all’assistenza fiscale prestata nel 1994;
- 770/B e 770/B-1, per indennità di fine rapporto di lavoro dipendente e fattispecie pregresse;
- 770/C, per compensi, gettoni di presenza e altri emolumenti collegati a pubbliche funzioni o a rapporti con dipendenti di altri datori di lavoro;
- 770/D, per compensi di lavoro autonomo;
- 770/E, per avviamento commerciale e altri redditi;
- 770/H, per contributi obbligatori a carico del datore di lavoro.
Si precisa infine che, ai sensi dell’art. 6 del decreto, tracciati, contenuti e caratteristiche tecniche dei supporti magnetici saranno stabiliti con successivo decreto del Ministero delle Finanze.
Indennità di missione continuativa
La circolare affronta il trattamento fiscale dell’indennità di missione continuativa prevista dall’art. 16, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Viene chiarita la differenza rispetto alla missione temporanea, che si ha quando il dipendente è incaricato di prestare temporaneamente la propria opera fuori dalla abituale sede di ufficio, per esigenze di servizio di carattere transitorio. La missione continuativa, invece, si realizza quando il dipendente presta in modo permanente attività lavorativa in una località diversa dalla sede naturale di servizio.
Ai fini della qualificazione della missione unica e continuativa, la circolare precisa che:
- la permanenza, anche saltuaria, nella stessa località deve superare 240 giorni;
- un’interruzione superiore a 60 giorni fa venire meno il carattere di missione unica e continuativa;
- le interruzioni dovute a motivi diversi da quelli di servizio non si computano nel calcolo della durata.
Ne consegue che il trattamento economico corrisposto per missioni continuative protratte oltre 240 giorni non può beneficiare del regime fiscale agevolato previsto per le trasferte. Le relative indennità devono essere assoggettate a IRPEF per l’intero importo, senza applicazione della detassazione prevista per le missioni non continuative fino a lire 90.000 per l’Italia e lire 150.000 per l’estero, importi aggiornati dalla legge n. 85/1995.
Novità in materia di IVA
La parte IVA della circolare richiama le modifiche introdotte dal D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85.
Aliquote IVA
L’art. 10, comma 1, ha elevato:
- dal 9% al 10%;
- dal 13% al 16%.
Restano vigenti le aliquote del 4% e del 19%.
È prevista una disciplina transitoria per le operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 23 febbraio 1995 nei confronti dei soggetti indicati nell’ultimo comma dell’art. 6 del DPR 633/1972, tra i quali è compreso l’Istituto, purché le operazioni siano fatturate e registrate entro il 31 dicembre 1995. In tal caso continuano ad applicarsi le aliquote precedenti del 9% e del 13%.
Le sedi devono quindi verificare che:
- per i contratti stipulati entro il 23 febbraio 1995 e fatturati entro il 31 dicembre 1995, le fatture riportino ancora il 9% o il 13%;
- per i contratti successivi al 23 febbraio 1995, o per fatture emesse dopo il 31 dicembre 1995, si applichino il 10% e il 16%.
Cessioni di fabbricati
L’art. 15, comma 1, stabilisce che, ai fini IVA, il corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nelle categorie A, B e C non è soggetto a rettifica se indicato nell’atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 52, comma 4, del DPR 131/1986, cioè sulla base della valutazione automatica legata alle rendite catastali.
Se il fabbricato viene accatastato con attribuzione di rendita dopo l’atto, il cedente deve emettere entro dieci giorni dalla ricezione del certificato catastale una fattura per l’importo eccedente rispetto ai corrispettivi già assoggettati a IVA.
Contributi integrativi delle Casse professionali
L’art. 16 del D.L. 41/1995 modifica la disciplina dei contributi integrativi dovuti alle Casse di previdenza e assistenza dai professionisti iscritti agli albi. Pur restando non imponibili ai fini IRPEF e quindi non soggetti a ritenuta d’acconto, tali contributi concorrono alla base imponibile IVA quando sono addebitati in fattura, in aggiunta al corrispettivo, a titolo di rivalsa.
La circolare precisa che, dal 24 febbraio 1995, le sedi devono verificare che tali contributi, se fatturati da liberi professionisti iscritti agli albi in data successiva, siano assoggettati a IVA insieme al corrispettivo pattuito.
Punti principali
Aggiornamento delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia e lavoro dipendente
La circolare applica le disposizioni della legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 18, e del decreto del 18 maggio 1995 in tema di restituzione del drenaggio fiscale per il 1995. Vengono adeguati gli importi delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia e il limite di reddito per fruirne, nonché le detrazioni per reddito di lavoro dipendente, ai sensi degli articoli 12 e 13 del TUIR (D.P.R. 917/1986). Il nuovo limite di reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, per i familiari a carico è fissato a lire 5.500.000. Sono inoltre indicati gli scaglioni della ulteriore detrazione per lavoro dipendente fino a lire 15.300.000, con importi differenziati per fasce di reddito.
Decorrenza delle nuove detrazioni e conguagli
Ai sensi dell’art. 2 del decreto, le nuove misure si applicano dal primo periodo di paga utile successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto. Poiché l’entrata in vigore è avvenuta il 1° giugno 1995, l’applicazione pratica avviene sulla busta paga di luglio 1995. Nello stesso periodo di paga devono essere riconosciuti anche i maggiori importi spettanti per i mesi precedenti, con conseguente effettuazione dei conguagli sulla retribuzione di luglio.
Condizioni per l’attribuzione delle detrazioni e conguaglio di fine anno
Le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente sono attribuite solo a seguito di dichiarazione dell’interessato, resa ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 600/1973, circa il diritto alla detrazione e la relativa misura. Per i soggetti con più rapporti di lavoro, è richiamata la facoltà di chiedere all’ultimo datore di lavoro di considerare, ai fini del conguaglio di fine anno, anche i redditi, le detrazioni e le ritenute relativi ai precedenti rapporti.
Modello 770/95 e adempimenti dei sostituti d’imposta
Viene richiamato il D.M. 15 febbraio 1995 che approva i modelli 770/95 e le relative istruzioni. La circolare ribadisce l’esigenza di ricondurre a procedure automatizzate le posizioni ancora non meccanizzate, per assicurare la presentazione della dichiarazione tramite supporti magnetici. Sono riepilogati il modello 770 base cartaceo e i modelli su supporto magnetico di interesse, tra cui 770/A, 770/A-1, 770/B, 770/B-1, 770/C, 770/D, 770/E e 770/H, con una sintetica indicazione delle fattispecie cui ciascuno si riferisce.
Trattamento fiscale delle indennità di missione continuativa
La circolare distingue la missione temporanea dalla missione continuativa. La missione continuativa ricorre quando il dipendente presta in via permanente attività lavorativa in località diversa dalla sede naturale di servizio. Viene precisato che la missione unica e continuativa si configura solo se la permanenza, anche saltuaria, nella stessa località supera 240 giorni; un’interruzione superiore a 60 giorni fa venir meno tale qualificazione, mentre le interruzioni non dipendenti da servizio non si computano. Le indennità corrisposte per missioni continuative sono assoggettate a IRPEF per intero e non beneficiano della detassazione prevista per le trasferte, anche se la legge n. 85/1995 ha aggiornato gli importi di esenzione per missioni non continuative in Italia e all’estero.
Modifiche IVA: nuove aliquote e disciplina transitoria
L’art. 10, comma 1, del D.L. 41/1995, convertito nella legge n. 85/1995, ha elevato le aliquote IVA dal 9% al 10% e dal 13% al 16%, lasciando in vigore le aliquote del 4% e del 19%. È prevista una disciplina transitoria: per operazioni dipendenti da contratti conclusi entro il 23 febbraio 1995 nei confronti dei soggetti indicati nell’ultimo comma dell’art. 6 del DPR 633/1972, gli aumenti non si applicano se le fatture sono emesse e registrate entro il 31 dicembre 1995. Le sedi devono quindi verificare che, per i contratti conclusi entro tale data, le fatture emesse entro il 31 dicembre 1995 espongano ancora le aliquote previgenti del 9% o 13%, mentre per i contratti successivi o le fatture oltre il termine si applicano le nuove aliquote del 10% e 16%.
Cessioni di fabbricati e rettifica del corrispettivo ai fini IVA
L’art. 15, comma 1, stabilisce che, per le cessioni di fabbricati classificati o classificabili nelle categorie A, B e C, il corrispettivo non è rettificabile ai fini IVA se indicato nell’atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi dell’art. 52, comma 4, del DPR 131/1986, ossia secondo il criterio della valutazione automatica basata sulle rendite catastali. Se il fabbricato è accatastato con rendita successivamente all’atto, il cedente deve emettere, entro dieci giorni dalla ricezione del certificato catastale, fattura per l’importo eccedente il corrispettivo già assoggettato a IVA.
Contributi integrativi delle Casse professionali e IVA
L’art. 16 del D.L. 41/1995 modifica la legge n. 175/1983: i contributi integrativi dovuti alle Casse di previdenza e assistenza dai professionisti iscritti agli albi, pur restando non imponibili ai fini IRPEF e quindi non soggetti a ritenuta d’acconto, concorrono alla base imponibile IVA se addebitati in fattura in aggiunta al corrispettivo. La circolare precisa che, dal 24 febbraio 1995, le sedi devono verificare che tali contributi, fatturati da professionisti iscritti agli albi, siano assoggettati a IVA insieme ai corrispettivi pattuiti.
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