Circolare numero 163 del 9-6-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che le imprese stagionali del Mezzogiorno possono continuare a fruire dello sgravio totale previsto dalla legge n. 183/1976 per i lavoratori già agevolati prima del 30 novembre 1991, fino al completamento del decennio dalla loro assunzione. Vengono inoltre precisati i criteri per individuare la base occupazionale e per calcolare gli incrementi utili al beneficio, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 12/1987 e la circolare n. 82/1988. Il chiarimento interviene dopo l'introduzione del nuovo sgravio totale annuale di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. n. 293/1992, convertito nella legge n. 151/1993.
Sgravio contributivo totale per il Mezzogiorno per aziende stagionali e criteri di applicazione
Sgravio contributivo totale per il Mezzogiorno: chiarimenti per le imprese stagionali
La circolare interviene per chiarire l'applicazione dello sgravio contributivo totale previsto dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, con riferimento alle imprese del Mezzogiorno che operano in regime stagionale. Il documento precisa, in particolare, la posizione delle aziende che non erano in attività al 30 novembre 1991 ma che avevano già maturato il diritto al beneficio nei cicli produttivi precedenti, e coordina tale disciplina con le successive modifiche introdotte nel 1992.
Contesto normativo e coordinamento con la disciplina successiva
La circolare si colloca dopo i chiarimenti forniti con la circolare n. 173 dell'8 luglio 1992, relativa all'art. 1, comma 2, del D.L. 20 maggio 1992, n. 293, poi reiterato più volte e convertito nella legge 20 maggio 1993, n. 151. Tale norma aveva introdotto un nuovo sgravio totale per un solo anno, applicabile sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in favore delle imprese industriali operanti nei settori individuati dal CIPE con delibera del 31 agosto 1977, in sostituzione del regime previsto dall'art. 14 della legge n. 183/1976 per un decennio dalla data di assunzione, quando si verifichi un'eccedenza rispetto alle forze presenti in azienda al 30 novembre 1991.
Ambito soggettivo: imprese stagionali e personale già agevolato
Viene chiarito che tutte le imprese, comprese quelle a carattere stagionale, possono continuare ad avvalersi dello sgravio totale della legge n. 183/1976 per il personale per il quale il beneficio era già in godimento anteriormente al 30 novembre 1991. Il diritto permane fino all'esaurimento del decennio dalla data di assunzione del lavoratore.
La precisazione è rilevante per le imprese che operano nel Mezzogiorno con carattere stagionale, come alberghi e pubblici esercizi, nelle quali la sospensione dell'attività in determinati periodi non esclude la continuità del diritto allo sgravio per i lavoratori già agevolati.
Base occupazionale e criteri di incremento
Per la determinazione della base occupazionale da assumere a riferimento nel calcolo degli incrementi delle forze, le aziende stagionali devono attenersi ai criteri stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 26 gennaio 1987, già applicati con la circolare n. 82 del 21 aprile 1988.
Gli incrementi utili ai fini dello sgravio totale decennale devono essere calcolati con riferimento alla consistenza numerica degli organici aziendali, senza rilevanza per gli eventuali mutamenti soggettivi dei dipendenti. Ciò tiene conto della peculiarità dell'attività stagionale e consente di considerare la struttura dell'organico nel suo complesso, anziché la singola identità dei lavoratori.
Numero massimo di lavoratori agevolabili
Il beneficio può essere applicato per un numero massimo di dipendenti pari ai lavoratori per i quali l'impresa già fruiva dello sgravio nei singoli mesi della stagione precedente al 30 novembre 1991. Questo criterio opera anche nel caso in cui, a quella data, fosse in corso una sospensione dell'attività dovuta alla tipicità del ciclo produttivo.
Durata del beneficio e sostituzioni del personale
Resta fermo il limite del decennio di godimento dello sgravio. Il termine decorre dalla data di assunzione dell'unità lavorativa che ha determinato l'incremento occupazionale rispetto alla consistenza iniziale dell'organico.
Nel caso di eventuali sostituzioni di lavoratori assunti in soprannumero, il decennio di agevolazione decorre comunque dalla data delle singole assunzioni dei lavoratori subentranti. In tal modo la circolare ribadisce che la durata del beneficio è ancorata alla singola assunzione e non viene compressa o modificata dal turnover del personale.
Punti principali
Continuità dello sgravio per le imprese stagionali
Le imprese, comprese quelle a carattere stagionale come alberghi e pubblici esercizi del Mezzogiorno, possono continuare ad applicare lo sgravio totale della legge n. 183/1976 per il personale che già ne beneficiava prima del 30 novembre 1991. Il beneficio resta valido fino all'esaurimento del decennio decorrente dalla data di assunzione del lavoratore.
Rapporto con la nuova disciplina introdotta nel 1992
La circolare si colloca dopo i chiarimenti già forniti con la circolare n. 173 dell'8 luglio 1992 sull'art. 1, comma 2, del D.L. n. 293/1992, relativo a un nuovo sgravio totale per un solo anno destinato alle imprese industriali individuate dal CIPE. La precisazione riguarda l'applicabilità del precedente beneficio alle aziende stagionali che, al 30 novembre 1991, non avevano personale in servizio ma avevano maturato il diritto nei cicli produttivi precedenti.
Criteri di calcolo della base occupazionale
Per determinare gli incrementi delle forze ai fini dello sgravio, le aziende stagionali devono seguire i criteri fissati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 12 del 26 gennaio 1987, già recepiti con la circolare n. 82 del 21 aprile 1988. Rileva la consistenza numerica degli organici aziendali, senza considerare i mutamenti soggettivi dei dipendenti, tenuto conto della peculiarità dell'attività stagionale.
Limite massimo dei dipendenti agevolabili
Le imprese possono applicare lo sgravio totale per un numero massimo di dipendenti pari a quello dei lavoratori per i quali il beneficio era già fruito nei singoli mesi della stagione precedente al 30 novembre 1991, anche se in quella data l'attività era sospesa per effetto del ciclo produttivo stagionale.
Decorrenza del decennio in caso di sostituzioni
La durata del beneficio resta fissata nel limite del decennio, calcolato dalla data di assunzione dell'unità lavorativa che ha determinato l'incremento occupazionale rispetto all'organico iniziale. Se vi sono sostituzioni di dipendenti assunti in soprannumero, il termine decennale per il godimento dello sgravio decorre comunque dalla data delle singole assunzioni dei lavoratori subentranti.
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