Sentenza del 20/05/2016 n. 10484 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto l'esenzione ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), per un impianto industriale di produzione di combustibile da rifiuto. Secondo il Comune, l'esenzione spettava soltanto quando l'immobile fosse utilizzato direttamente dall'ente pubblico per lo svolgimento immediato di compiti istituzionali. Nel caso concreto, invece, l'impianto era stato affidato in concessione a società private, Fisia Italimpianti S.p.A. e successivamente Fibe S.p.A., che gestivano il servizio con scopo di lucro. Il Comune ha quindi dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Comune. Ha stabilito che l'utilizzazione diretta dell'immobile da parte dell'ente pubblico possessore costituisce condizione necessaria per beneficiare dell'esenzione ICI. L'affidamento del bene o del servizio a un soggetto privato mediante concessione o locazione esclude l'uso diretto per compiti istituzionali, anche se l'attività persegua una finalità di pubblico interesse. Poiché l'impianto era nella disponibilità esclusiva di una società privata operante con scopo di lucro, non ricorreva l'esenzione. La sentenza d'appello è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso originario dei contribuenti. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre i resistenti sono stati condannati a rimborsare al Comune 5.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a)
Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
L'esenzione ICI richiede non solo il possesso pubblico dell'immobile e la sua destinazione a finalità istituzionali, ma anche l'utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente pubblico. L'affidamento dell'immobile o del servizio a una società privata, soprattutto se operante con scopo di lucro, impedisce di considerare il bene direttamente destinato ai compiti istituzionali dell'ente.
Art. 2697 c.c.
La disposizione è richiamata dal Comune in relazione all'onere della prova degli elementi necessari per ottenere l'esenzione, sebbene la decisione si concentri principalmente sul requisito dell'utilizzazione diretta dell'immobile.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La Corte ha ritenuto ammissibile il motivo che cumulava violazione di legge e vizio di motivazione, perché le censure consentivano di individuare sia il fatto controverso sia l'errore nella sua qualificazione giuridica.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte ha deciso direttamente il merito, senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per le esenzioni tributarie fondate sulla destinazione istituzionale dell'immobile, il possesso da parte di un ente pubblico non è normalmente sufficiente: occorre verificare anche l'utilizzazione diretta del bene da parte dell'ente.
- L'affidamento in concessione, locazione o gestione a una società privata può escludere l'esenzione, anche quando l'attività svolta costituisca un servizio pubblico o persegua finalità di interesse generale.
- La gestione con finalità lucrativa da parte di un soggetto privato è un indice rilevante del fatto che l'immobile non sia utilizzato direttamente per i compiti istituzionali dell'ente proprietario o possessore.
- Nelle controversie analoghe occorre distinguere tra compito istituzionale dell'ente pubblico e servizio pubblico affidabile a terzi: il secondo non comporta automaticamente il riconoscimento dell'esenzione prevista per l'utilizzazione istituzionale diretta.
- Chi invoca l'esenzione deve dimostrare concretamente sia il titolo pubblico di possesso sia la destinazione esclusiva e l'utilizzazione diretta dell'immobile secondo i requisiti previsti dalla norma.
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