Sentenza del 15/02/2016 n. 1355 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Società estinta - Notifica avviso di intimazione - Inesistenza della notifica - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: la notifica dell'avviso di intimazione è stata ritenuta inesistente e l'atto nullo, poiché rivolto a una società non più esistente. L'accertamento dell'estinzione comporta inoltre la cessazione della materia del contendere.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità dell'avviso di intimazione notificato a una società già cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione determina l'estinzione della società ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c., anche se restano crediti insoddisfatti o rapporti giuridici non definiti. Di conseguenza, un atto intestato o notificato alla società estinta non può produrre validamente i propri effetti.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, anche in presenza di crediti insoddisfatti o di rapporti non definiti.
La cancellazione produce l'estinzione della società indipendentemente dalla pendenza di rapporti o debiti. Dopo tale momento, gli atti non possono essere validamente intestati o notificati alla società estinta.
Massime di principio
- Prima di notificare atti di riscossione occorre verificare se il destinatario è ancora esistente e iscritto nel registro delle imprese.
- Un atto intestato o notificato a una società cancellata ed estinta è privo di validità, in quanto rivolto a un soggetto non più esistente.
- La presenza di debiti, crediti o rapporti ancora pendenti non impedisce l'estinzione conseguente alla cancellazione della società.
- In caso di estinzione del destinatario, la controversia può concludersi con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ferma restando la necessità di individuare eventualmente i soggetti corretti nei cui confronti esercitare la pretesa secondo le regole applicabili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 feb 2016Sentenza del 15/02/2016 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 15 feb 2016Sentenza del 15/02/2016 n. 384 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 15 feb 2016Sentenza del 15/02/2016 n. 385 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 15 feb 2016Sentenza del 15/02/2016 n. 397 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 15 feb 2016Sentenza del 15/02/2016 n. 398 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 15 feb 2016Sentenza del 15/02/2016 n. 400 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →