Sentenza del 15/02/2016 n. 94 - Comm. Trib. Prov. Rieti
Irpef - Costi deducibili - Socio di S.a.s. - Avviso di accertamento - Mancata dimostrazione deducibilità dei costi - Omessa esibizione scritture contabili- Legittimità accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato ritenuto legittimo l'accertamento emesso dall'Ufficio, poiché il socio aveva l'onere di provare la deducibilità dei costi riferibili alla società e tale prova non era stata fornita. La mancata esibizione della contabilità e dei documenti giustificativi ha consentito all'Amministrazione di procedere alla valutazione del reddito e di confermare l'avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la determinazione del reddito Irpef derivante dalla partecipazione nella S.a.s., sostenendo la deducibilità dei costi sostenuti dalla società. Tuttavia, non aveva esibito le scritture contabili né altra documentazione idonea a dimostrare l'effettività, l'inerenza e la deducibilità dei costi indicati.
Norme richiamate
d.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)
La normativa sul reddito d'impresa e sulla determinazione del reddito dei soci di società di persone è stata interpretata nel senso che i costi devono essere adeguatamente documentati e dimostrati come effettivi, inerenti e fiscalmente deducibili.
Cassazione n. 8699/2014
Il socio è gravato dell'onere di provare gli elementi che giustificano la deduzione dei costi imputati o riferibili alla società; in mancanza della documentazione contabile e giustificativa, l'accertamento dell'Amministrazione finanziaria può essere ritenuto legittimo.
Massime di principio
- Chi contesta un accertamento fiscale deve dimostrare con documenti contabili e giustificativi l'esistenza, l'inerenza e la deducibilità dei costi dedotti.
- Nelle società di persone, il socio può essere chiamato a provare la correttezza del reddito derivante dalla partecipazione, anche con riferimento ai costi della società.
- La mancata esibizione delle scritture contabili o dei documenti richiesti indebolisce la posizione del contribuente e può legittimare una ricostruzione induttiva o valutativa del reddito.
- La mera indicazione di un costo nella contabilità o nella dichiarazione non è sufficiente se il contribuente non è in grado di esibirne la documentazione e di dimostrarne la riferibilità all'attività d'impresa.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare ed esibire fatture, contratti, pagamenti, registri contabili e ogni documento utile a dimostrare la natura e l'inerenza delle spese.
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