Sentenza del 15/02/2016 n. 385 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.658 euro, irrogata per l'omessa trasmissione di dati e documenti richiesti dall'Ufficio ai sensi degli artt. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973 e 51, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972. In via principale sosteneva l'assenza di dolo o colpa grave, richiamando erroneamente l'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997; in subordine contestava la quantificazione della sanzione nel massimo edittale, chiedendone la riduzione al minimo di 516,25 euro.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto la domanda subordinata e ridotto la sanzione a 516,25 euro. L'Ufficio ha appellato e la Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha accolto l'appello, riformando integralmente la sentenza di primo grado. Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 10 del D.Lgs. n. 471/1997, escludendo l'applicabilità dell'art. 5 del D.Lgs. n. 472/1997, poiché l'omessa trasmissione documentale non riguarda attività di consulenza tributaria né problemi di speciale difficoltà. La reiterazione delle violazioni, risultante dall'anagrafe tributaria, ha giustificato la sanzione nel massimo edittale e ha evidenziato quantomeno la colpa, se non il dolo. È stato quindi confermato l'atto di contestazione per 20.658 euro. La società è stata inoltre condannata alle spese del doppio grado, liquidate in 2.800 euro.
Norme richiamate
Art. 10 D.Lgs. n. 471/1997
omessa trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del D.P.R. n. 633/1972
È la norma sanzionatoria direttamente applicabile all'omessa risposta del contribuente alle richieste documentali dell'Amministrazione finanziaria.
Art. 5 D.Lgs. n. 472/1997
le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà
La limitazione della punibilità alle ipotesi di dolo o colpa grave opera soltanto per specifiche attività di consulenza tributaria relative a problemi di speciale difficoltà; non si applica alla mera omissione di trasmissione di documenti richiesti dall'Ufficio.
Art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. n. 600/1973
Attribuisce all'Amministrazione finanziaria il potere di richiedere dati, notizie e documenti nell'ambito dell'accertamento delle imposte sui redditi.
Art. 51, comma 2, D.P.R. n. 633/1972
Attribuisce analoghi poteri di richiesta documentale nell'ambito dell'accertamento IVA.
Artt. 3 e 7 D.Lgs. n. 472/1997
Riguardano, rispettivamente, il principio di legalità e i criteri di quantificazione delle sanzioni, ma secondo la sentenza non incidono sulla specifica applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 471/1997.
Art. 15 D.Lgs. n. 546/1992 e art. 91 c.p.c.
In applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite sono state poste a carico della parte privata risultata soccombente in entrambi i gradi.
Massime di principio
- L'omessa risposta a una richiesta formale dell'Amministrazione finanziaria costituisce una violazione autonoma e direttamente sanzionabile; non è necessario che l'omissione riguardi una complessa valutazione tecnica.
- L'attenuazione della responsabilità prevista per la consulenza tributaria in caso di colpa lieve non si applica alla semplice mancata trasmissione di dati o documenti richiesti dall'Ufficio.
- La sanzione può essere fissata nel massimo edittale quando risultino precedenti violazioni analoghe o una condotta reiterata; l'assenza di contestazioni precedenti deve essere provata e non può essere presunta.
- La reiterazione di omissioni dello stesso tipo può incidere sia sulla quantificazione della sanzione sia sulla valutazione dell'elemento soggettivo, rendendo non giustificata la richiesta del minimo edittale.
- Per contestare efficacemente una sanzione per omessa collaborazione è essenziale dimostrare, con documentazione concreta, l'inesistenza della richiesta, la sua irregolare notificazione, l'avvenuto adempimento, l'impossibilità oggettiva di rispondere o l'assenza di precedenti violazioni.
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