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Sentenza

Sentenza del 15/02/2016 n. 397 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Agevolazione IVA - prima casa - comproprietà coniugi - separazione giudiziale - art. 1, nota II bis, lett. b), Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 - impossibilità di utilizzo esclusivo dell'abitazione - è dovuta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava il diniego o il recupero dell’agevolazione fiscale cd. “prima casa” per l’acquisto di un nuovo immobile. L’Amministrazione riteneva ostativo il possesso, in comproprietà con il coniuge, di un altro fabbricato. Il contribuente sosteneva invece che tale immobile non fosse concretamente utilizzabile per le proprie esigenze abitative, poiché, a seguito della separazione giudiziale, era stato assegnato al coniuge. La questione riguardava l’interpretazione dell’art. 1, nota II-bis, lett. b), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, applicabile anche ai fini dell’IVA tramite il richiamo previsto dalla relativa disciplina.

La decisione

La decisione riconosce la spettanza dell’agevolazione “prima casa”. Il possesso di un altro fabbricato non è di per sé ostativo quando l’immobile sia inidoneo all’uso abitativo del contribuente. L’inidoneità può essere oggettiva, come nel caso di inabitabilità, oppure soggettiva, quando l’immobile sia inadeguato per dimensioni, caratteristiche qualitative o concreta disponibilità. Nel caso esaminato, l’assegnazione dell’abitazione al coniuge in sede di separazione giudiziale impediva al ricorrente di utilizzarla in via esclusiva e rendeva quindi possibile l’acquisto agevolato di un altro immobile.

Norme richiamate

  • Art. 1, nota II-bis, lett. b), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986

    I benefici spettano a condizione che l'acquirente non sia titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni.

    La presenza di un altro immobile non esclude automaticamente l’agevolazione quando esso sia concretamente inidoneo all’uso abitativo del contribuente. L’inidoneità può dipendere anche da circostanze soggettive, tra cui l’impossibilità di disporre dell’immobile per effetto dell’assegnazione giudiziale al coniuge separato.

  • d.P.R. n. 131/1986, Tariffa allegata, agevolazione prima casa

    La disciplina agevolativa deve essere applicata considerando la concreta possibilità del contribuente di utilizzare l’immobile già posseduto, e non soltanto la sua titolarità formale.

Massime di principio

  • La mera comproprietà di un’abitazione non impedisce automaticamente il riconoscimento dell’agevolazione “prima casa”: occorre verificare se il contribuente possa effettivamente utilizzarla come propria abitazione.
  • Un immobile può essere considerato inidoneo non solo quando è materialmente inabitabile, ma anche quando è oggettivamente o soggettivamente inadeguato per dimensioni, caratteristiche o concreta disponibilità.
  • L’assegnazione della casa familiare all’altro coniuge nell’ambito di una separazione giudiziale può rendere non ostativa la titolarità di una quota dell’immobile, se il contribuente non può disporne o utilizzarlo in modo esclusivo.
  • In situazioni analoghe è importante documentare la concreta impossibilità di utilizzo dell’immobile, ad esempio mediante il provvedimento giudiziale di assegnazione, anziché limitarsi a invocare la sola comproprietà.
  • La valutazione dell’inidoneità deve essere concreta e riferita alla situazione personale e abitativa del contribuente al momento dell’acquisto.

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