Sentenza del 15/02/2016 n. 398 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta di registro - Criteri di valutazione - Artt. 46 e 48 d.P.R. n. 131/86 - Imposte sui redditi - inapplicabilità - valore normale - art. 9 TUIR - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda i criteri da utilizzare per determinare il valore di un terreno ai fini delle imposte sui redditi. La sentenza esclude che possano essere applicati i criteri fissi e oggettivi previsti dagli artt. 46 e 48 del d.P.R. n. 131/1986 per la determinazione della base imponibile dell'imposta di registro. Ai fini delle imposte dirette, il valore deve invece essere determinato secondo il criterio del valore normale previsto dall'art. 9 TUIR, ossia il prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.
La decisione
La pretesa fondata sull'applicazione automatica dei criteri dell'imposta di registro non può essere condivisa ai fini delle imposte sui redditi. Un valore ottenuto mediante parametri fissi non coincide necessariamente con il prezzo formatosi in condizioni di libera concorrenza; pertanto, per le imposte dirette, occorre fare riferimento al valore normale. Il testo fornito non specifica il dispositivo formale, né indica espressamente l'esito processuale in termini di accoglimento o rigetto del ricorso.
Norme richiamate
Artt. 46 e 48 d.P.R. n. 131/1986
Prevedono criteri fissi e oggettivi utilizzabili per quantificare il valore rilevante ai fini dell'imposta di registro. Tali criteri non sono automaticamente applicabili alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.
Art. 9 TUIR
valore normale, inteso quale prezzo corrispettivo mediamente praticato per i beni ed i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione
Ai fini delle imposte sui redditi, il valore del terreno deve essere determinato considerando il prezzo normalmente praticato sul mercato in condizioni di libera concorrenza, non mediante l'applicazione automatica di parametri predeterminati propri dell'imposta di registro.
Massime di principio
- I criteri di determinazione della base imponibile propri di un'imposta non possono essere automaticamente trasferiti a un'altra imposta se le rispettive discipline perseguono finalità e adottano presupposti diversi.
- Per le imposte sui redditi, il valore di un bene deve essere collegato al suo valore normale di mercato, da verificare considerando beni comparabili, condizioni di libera concorrenza e analogo stadio commerciale.
- Un valore catastale, tabellare o comunque calcolato tramite parametri fissi può essere rilevante per l'imposta di registro, ma non dimostra da solo il valore imponibile ai fini delle imposte dirette.
- In situazioni analoghe, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi idonei a dimostrare il valore normale del bene; il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando la differenza tra il parametro utilizzato e il reale prezzo di mercato.
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