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Sentenza

Sentenza del 15/02/2016 n. 384 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta comunale di pubblicità - esercizio commerciale - adesivi in vetrina - univocità di collegamento tra immagini sulla vetrina e attività svolta - non sussiste - debenza dell'imposta sulla pubblicità - non consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa impositiva è stata esclusa: la mera presenza di adesivi raffiguranti personaggi sulla vetrina non comporta automaticamente l'obbligo di pagare l'imposta comunale sulla pubblicità. È necessario che le immagini o i segni siano riconducibili in modo univoco all'attività, ai prodotti o ai servizi pubblicizzati. Poiché tale collegamento non sussisteva, l'imposta non era dovuta.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità a una serie di adesivi apposti sulla vetrina di un esercizio commerciale. Gli adesivi raffiguravano personaggi o immagini, ma non consentivano di ricostruire un collegamento univoco e immediato tra tali raffigurazioni e l'attività commerciale svolta all'interno del negozio. In assenza di questo nesso identificativo, le immagini non sono state considerate un messaggio pubblicitario assoggettabile all'imposta.

Massime di principio

  • La presenza di immagini, decorazioni o adesivi sulla vetrina di un esercizio commerciale non è di per sé sufficiente a integrare una forma di pubblicità soggetta a imposta.
  • Per applicare l'imposta deve emergere un collegamento oggettivo, riconoscibile e univoco tra il contenuto esposto e l'attività commerciale, i prodotti o i servizi offerti.
  • Raffigurazioni generiche o prive di riferimenti identificativi all'impresa possono avere una funzione meramente decorativa o estetica e non costituiscono necessariamente messaggi pubblicitari.
  • In caso di contestazione, occorre valutare il contenuto complessivo degli adesivi, la loro collocazione, eventuali marchi o denominazioni presenti e la possibilità per il pubblico di individuare l'attività promossa.
  • L'assenza di un nesso univoco tra immagini e attività svolta impedisce di ritenere automaticamente dovuta l'imposta sulla pubblicità.

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