Sentenza del 15/02/2016 n. 384 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta comunale di pubblicità - esercizio commerciale - adesivi in vetrina - univocità di collegamento tra immagini sulla vetrina e attività svolta - non sussiste - debenza dell'imposta sulla pubblicità - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa: la mera presenza di adesivi raffiguranti personaggi sulla vetrina non comporta automaticamente l'obbligo di pagare l'imposta comunale sulla pubblicità. È necessario che le immagini o i segni siano riconducibili in modo univoco all'attività, ai prodotti o ai servizi pubblicizzati. Poiché tale collegamento non sussisteva, l'imposta non era dovuta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità a una serie di adesivi apposti sulla vetrina di un esercizio commerciale. Gli adesivi raffiguravano personaggi o immagini, ma non consentivano di ricostruire un collegamento univoco e immediato tra tali raffigurazioni e l'attività commerciale svolta all'interno del negozio. In assenza di questo nesso identificativo, le immagini non sono state considerate un messaggio pubblicitario assoggettabile all'imposta.
Massime di principio
- La presenza di immagini, decorazioni o adesivi sulla vetrina di un esercizio commerciale non è di per sé sufficiente a integrare una forma di pubblicità soggetta a imposta.
- Per applicare l'imposta deve emergere un collegamento oggettivo, riconoscibile e univoco tra il contenuto esposto e l'attività commerciale, i prodotti o i servizi offerti.
- Raffigurazioni generiche o prive di riferimenti identificativi all'impresa possono avere una funzione meramente decorativa o estetica e non costituiscono necessariamente messaggi pubblicitari.
- In caso di contestazione, occorre valutare il contenuto complessivo degli adesivi, la loro collocazione, eventuali marchi o denominazioni presenti e la possibilità per il pubblico di individuare l'attività promossa.
- L'assenza di un nesso univoco tra immagini e attività svolta impedisce di ritenere automaticamente dovuta l'imposta sulla pubblicità.
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