Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29220/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società impugnava quattro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2008-2011, emessi dal Comune di Roma per omesso versamento dell’imposta su immobili siti in Roma. In sede di merito deduceva di non essere possessore di alcuni immobili, che altri non fossero ultimati o fossero non alienabili per mancanza di concessione in sanatoria, e che uno degli immobili fosse inagibile, con conseguente erroneo classamento catastale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione denunciava violazione e falsa applicazione del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse attribuito valore decisivo alle risultanze catastali, senza considerare che esse costituiscono solo una presunzione superabile, e lamentando altresì il mancato riconoscimento della riduzione del 50% per stato di abbandono/inagibilità, nonostante la documentazione prodotta e le risultanze del sopralluogo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la CTR si fosse attenuta al principio secondo cui, in tema di ICI, l’ente impositore può provare il presupposto del tributo anche mediante le risultanze catastali, le quali, pur non costituendo prova piena della proprietà o del diritto reale, integrano una presunzione di veridicità che sposta sul contribuente l’onere della prova contraria. Ha inoltre rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito, con contestazioni non consentite in sede di legittimità e difettose per carenza di autosufficienza e specificità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    viene richiamato quale parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge

  • d.lgs. 546/1992

    richiamato dalla ricorrente come norma processuale asseritamente violata; la Corte non ne ricava un diverso criterio decisorio

  • art. 2697 c.c.

    rilevante per il riparto dell’onere della prova: il contribuente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fiscale

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 504 del 1992

    la motivazione dell’avviso ICI deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche, ma non anche le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione astrattamente applicabile

  • art. 1, comma 162, L. n. 296/2006

    richiamato come disciplina applicabile alla fattispecie, in continuità con il principio sulla motivazione dell’atto impositivo e sull’onere probatorio

  • art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992

    individua la proprietà o altro diritto reale sul bene quale presupposto impositivo dell’ICI

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza nei presupposti processuali previsti

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002

    richiamato per il parametro del contributo unificato dovuto nel giudizio di legittimità

Massime di principio

  • In materia di ICI, l’ente impositore può fondare la pretesa anche sulle risultanze catastali, che non hanno valore di prova piena della proprietà ma integrano una presunzione di veridicità superabile dal contribuente con prova contraria.
  • Quando l’avviso di accertamento indica i dati catastali, il soggetto passivo e l’ammontare del tributo, non è necessario che l’ente motivi anche il mancato riconoscimento di tutte le possibili esenzioni astrattamente applicabili; spetta al contribuente allegare e provare le relative cause di esclusione o riduzione.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di merito, se la decisione impugnata ha reso apprezzabile il percorso logico seguito nella selezione delle prove.
  • Il motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e puntualmente riferito alla ratio decidendi; una censura generica o apodittica, priva dell’indicazione degli elementi decisivi, è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.