Cassazione Penale, Sentenza n. 448/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva disposto che la Direzione consentisse a Cordì l'acquisto e l'uso in cella di un lettore per CD e di CD musicali, richiamando la violazione di disposizioni regolamentari e di sicurezza. Il primo motivo dedotto sosteneva la violazione dell'art. 40 del d.P.R. n. 230/2000, dell'art. 87 Ord. Pen. e dell'art. 14 della circolare DAP del 2/10/2017, argomentando che l'uso di lettori CD è limitato a fini di lavoro e studio e che per i reparti 41-bis la circolare ammette solo apparecchi forniti dall'Amministrazione, vietando l'uso di dispositivi personali per ragioni di sicurezza e organizzazione. Il secondo motivo denunciava violazioni dell'art. 41-bis e dell'art. 2 Cost., sostenendo che non sussisteva una discriminazione a favore degli altri detenuti poiché il divieto avrebbe portata generale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei ricorrenti, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio. Motivo della decisione: il Tribunale non ha effettuato la necessaria verifica concreta e motivata sull'impatto in termini di sicurezza e oneri organizzativi derivanti dall'autorizzazione all'ingresso e all'uso di CD e lettori nei reparti 41-bis, verifica che la giurisprudenza della Corte ritiene indispensabile prima di riconoscere il diritto all'uso di tali dispositivi; in assenza di tale accertamento il provvedimento è viziato.
Norme richiamate
d.P.R. n. 230/2000, art. 40
limita l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e studio, previa autorizzazione del direttore di istituto
Norma di portata generale che consente all'Amministrazione di subordinare l'uso di apparecchi elettronici a finalità lavorative o didattiche e all'autorizzazione del direttore; rilevante come limite all'uso ricreativo di lettori CD
Ordinamento penitenziario, art. 41-bis
Consente l'adozione di misure più restrittive per i detenuti sottoposti al regime differenziato; giustifica limitazioni di oggetti e apparecchiature quando necessario per la sicurezza e l'ordine dell'istituto
Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 14
ammettere la sola fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione, di vietare quella di personal computer e di consentire, per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario o di studio, particolarmente voluminoso e per il tempo strettamente necessario, l'utilizzo dei lettori digitali
Per i reparti 41-bis la circolare disciplina con rigore gli apparecchi consentiti, favorendo dispositivi forniti dall'Amministrazione e limitando l'uso di dispositivi personali a specifiche finalità di studio/giudiziarie
Ordinamento penitenziario, art. 87
Inserito nel quadro richiamato dai ricorrenti come norma regolatrice degli aspetti organizzativi e disciplinari della vita detentiva; rilevante nei bilanciamenti tra trattamento e sicurezza
Costituzione, art. 2
Richiamata nella doglianza relativa a presunta violazione del principio di dignità e uguaglianza; la Corte richiede tuttavia una concreta valutazione fattuale per accertare eventuali discriminazioni
Massime di principio
- Per i detenuti in regime 41-bis l'Amministrazione può limitare l'ingresso e l'uso di dispositivi personali (es. lettori CD) quando sussistono ragioni concrete di sicurezza o oneri organizzativi insostenibili.
- La giurisprudenza ammette l'autorità amministrativa a negare autorizzazioni tecnologiche se la messa in sicurezza dei dispositivi comporta impieghi di risorse umane e materiali non assicurabili.
- Il Tribunale, prima di riconoscere un diritto del detenuto all'uso di dispositivi, deve effettuare una verifica concreta e motivata sull'impatto organizzativo e sui rischi per la sicurezza; l'omissione di tale verifica rende il provvedimento annullabile.
- Le disposizioni regolamentari (d.P.R., circolari DAP) e il regime 41-bis devono essere bilanciati con l'interesse trattamentale del detenuto, ma la sicurezza dell'istituto può prevalere quando l'uso rappresenta un rischio reale.
- La censura per presunta discriminazione o violazione dell'art. 2 Cost. richiede prova che il divieto o la diversa disciplina non siano giustificati da esigenze strutturali o di sicurezza; non basta la mera asserzione di disparità.
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