Sentenza n. 2956/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento: per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti presentati il 15 novembre 2024: 1) della nota prot. n. 15220 del 20.05.2024 a firma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, trasmessa a mezzo p.e.c. alla ricorrente società in data 27.05.2024, avente ad oggetto “Porto di Castellammare di Stabia – procedura inerente all’affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. della durata massima di anni 10 Rif. Avviso Pubblico Prot. n. 31059 del 21.11.2023”; 2) della nota prot. n. 15216 del 20.05.2024, a firma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, trasmessa a mezzo p.e.c. alla ricorrente società in data 27.05.2024, avente ad oggetto “Porto di Castellammare di Stabia – Procedura inerente all’affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. di una concessione demaniale marittima della durata massima di anni 10 avente ad oggetto il mantenimento e la gestione di un approdo turistico per navi da diporto (giga e mega yachts), dalla superficie complessiva di mq 20.694,83, con onere a carico del concessionario di opere di valorizzazione e riqualificazione di alcuni manufatti ed opere infrastrutturali insistenti nel Porto di Castellammare di Stabia e alla installazione di una cabina e di colonnine elettriche per la ricarica delle auto ed altre opere/finiture Rif. Avviso Pubblico Prot. n. 31059 del 21.11.2023 – Osservazioni ad avviso prot. n. 67 del 02/01/2024”; 3) della nota prot. n. 15231 del 23.05.2024, a firma del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, trasmessa alla ricorrente società in data 27.05.2024, avente ad oggetto “Porto di Castellammare di Stabia – Procedura inerente all’affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. di una concessione demaniale marittima della durata massima di anni 10 avente ad oggetto il mantenimento e la gestione di un approdo turistico per navi da diporto (giga e mega yachts), dalla superficie complessiva di mq 20.694,83, con onere a carico del concessionario di opere di valorizzazione e riqualificazione di alcuni manufatti ed opere infrastrutturali insistenti nel Porto di Castellammare di Stabia e alla installazione di una cabina e di colonnine elettriche per la ricarica delle auto ed altre opere/finiture Rif. Avviso Pubblico Prot. n. 31059 del 21.11.2023 – Lettera di invito”; 4) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi lesivi per la ricorrente; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23 dicembre 2024: 5) della delibera n. 54 della seduta del 28.10.2024 del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della concessione in esame in favore della ricorrente, avente ad oggetto “Porto di Castellammare di Stabia – Procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. di una concessione demaniale marittima della durata di anni 10, avente ad oggetto il mantenimento e la gestione di un approdo turistico per navi da diporto (giga e mega yachts) dalla superficie complessiva di mq 20.694,83, con onere a carico del concessionario di opere di valorizzazione e riqualificazione di alcuni manufatti ed opere infrastrutturali insistenti nel Porto di Castellammare di Stabia (e installazione di una cabina e di colonnine elettriche per la ricarica delle auto ed altre opere/forniture), ivi compresa l’installazione di una colonnina dotata di due attacchi per acqua/luce asservita all’ormeggio delle unità navali in forza alla Capitaneria”; 6) della nota prot. n. 31383 del 21.11.2024, a firma del Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, avente ad oggetto “Porto di Castellammare di Stabia – Procedura di evidenza pubblica per l’affidamento in concessione ex art. 36 cod. nav. di una concessione demaniale marittima della durata di anni 10, avente ad oggetto il mantenimento e la gestione di un approdo turistico per navi da diporto (giga e mega yachts) dalla superficie complessiva di mq 20.694,83, con onere a carico del concessionario di opere di valorizzazione e riqualificazione di alcuni manufatti ed opere infrastrutturali insistenti nel Porto di Castellammare di Stabia (e installazione di una cabina e di colonnine elettriche per la ricarica delle auto ed altre opere/forniture), ivi compresa l’installazione di una colonnina dotata di due attacchi per acqua/luce asservita all’ormeggio delle unità navali in forza alla Capitaneria. Richiesta adempimenti per stipula atto formale”; 7) della nota prot. n. 23903 del 03.09.2024, con cui l’AdSP ha aggiudicato alla ricorrente in via provvisoria la concessione in esame; 8) del Regolamento d’uso delle Aree Demaniali Marittime ricadenti nella giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale, nella parte in cui include tra i criteri di comparazione anche il rialzo offerto sul canone annuale; 9) di tutti gli ulteriori atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, se ed in quanto lesivi degli interessi della ricorrente; nonché per l’accertamento dell’intervenuta proroga/rinnovo/rilascio della concessione in favore della ricorrente ai sensi del D.P.R. n. 509/1997, ovvero, in ogni caso, alle condizioni indicate nella istanza di rinnovo formulata dalla medesima ricorrente all’AdSP prot. n. 11882 del 12.05.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento decennale di una concessione demaniale marittima per la gestione di un approdo turistico, inclusi l'avviso pubblico, la lettera di invito, l'aggiudicazione provvisoria e definitiva e gli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione concedente e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, già concessionaria dell'approdo turistico e interessata al rinnovo o al rilascio di una nuova concessione, ha impugnato gli atti con cui l'Autorità di Sistema Portuale ha avviato e concluso una procedura competitiva. Ha sostenuto che la società controinteressata non possedesse i requisiti professionali richiesti dall'avviso e i requisiti generali di affidabilità, anche per irregolarità fiscali, e che pertanto non avrebbe dovuto essere ammessa alla procedura. Con i motivi aggiunti ha contestato l'aggiudicazione definitiva, pur disposta in suo favore, deducendo l'assenza di una reale offerta concorrente, l'erronea applicazione della disciplina sulle concessioni, la violazione del d.P.R. n. 509/1997, l'illegittima valorizzazione del rialzo sul canone quale criterio selettivo, il contrasto con la riserva di legge in materia di canoni e l'irragionevole compressione della propria posizione economica. Ha chiesto, in sostanza, l'annullamento della procedura e il riconoscimento della proroga o del rinnovo della concessione alle condizioni economiche risultanti dall'istanza originaria.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, per difetto di interesse e per mancata tempestiva impugnazione delle clausole immediatamente lesive della lex specialis. Le censure rivolte contro i criteri di aggiudicazione, in particolare contro l'attribuzione di punteggio al rialzo del canone, avrebbero dovuto essere proposte entro il termine decorrente dalla pubblicazione dell'avviso, non dopo l'aggiudicazione. Inoltre, la ricorrente aveva partecipato senza riserve alla procedura, formulando autonomamente l'offerta economica poi ritenuta conveniente e risultando aggiudicataria; non poteva quindi lamentare, dopo avere conseguito il bene della vita, gli oneri economici derivanti dalle proprie scelte negoziali. La lettera di invito prevedeva espressamente la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, sicché mancava un interesse apprezzabile a contestare l'assenza di offerte concorrenti. Anche le doglianze sulla mancata esclusione della controinteressata erano prive di strumentalità, poiché l'eventuale annullamento della procedura non avrebbe attribuito alla ricorrente il diritto alla concessione al canone posto a base di gara, potendo l'Amministrazione indire una nuova procedura. Le questioni di merito sono rimaste assorbite. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500,00 per ciascuna delle due parti resistenti, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 36 cod. nav.
Richiamato quale base normativa della procedura di affidamento in concessione demaniale marittima.
art. 37 cod. nav.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla procedura comparativa per l'affidamento della concessione.
art. 94 d.lgs. 36/2023
Invocato dalla ricorrente per sostenere la mancanza dei requisiti generali di affidabilità della controinteressata; la questione di merito non è stata esaminata.
art. 95, comma 2, d.lgs. 36/2023
Invocato con riferimento alla causa di esclusione per irregolarità fiscali; la censura è rimasta assorbita per l'inammissibilità del ricorso.
art. 18 l. 84/1994
La ricorrente ne ha contestato l'applicabilità alle concessioni per la nautica da diporto; il TAR non ha deciso la questione nel merito.
d.P.R. n. 509/1997
Invocato dalla ricorrente quale disciplina speciale delle concessioni per approdi turistici e fondamento della pretesa di rinnovo o proroga; la relativa questione è rimasta assorbita.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il canone, quale elemento predeterminato dalla legge, non potesse essere utilizzato come criterio competitivo; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 97 Cost.
Invocato per dedurre violazioni dei principi di buon andamento e imparzialità; le relative doglianze non sono state esaminate per l'inammissibilità.
Massime di principio
- Le clausole della lex specialis che stabiliscono direttamente criteri di aggiudicazione o altre regole immediatamente lesive devono essere impugnate entro il termine decadenziale decorrente dalla loro conoscenza, senza attendere l'esito della procedura e l'adozione dell'atto applicativo.
- Il concorrente che partecipi senza riserve a una procedura competitiva, formuli liberamente la propria offerta e risulti aggiudicatario non ha interesse a contestare successivamente le regole della procedura al solo fine di conservare l'aggiudicazione eliminando gli oneri economici connessi all'offerta; tale condotta è preclusa dal divieto di venire contra factum proprium.
- Quando la lex specialis prevede espressamente la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, il partecipante aggiudicatario non può fondare un interesse concreto all'annullamento della procedura sulla mera assenza di ulteriori offerte concorrenti.
- La contestazione della mancata esclusione di un altro partecipante è inammissibile per difetto di interesse quando, anche ipotizzando l'esclusione, il ricorrente abbia già ottenuto l'aggiudicazione e l'eventuale annullamento della procedura non gli attribuirebbe automaticamente il bene della vita, potendo l'amministrazione indire una nuova selezione.
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