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Sentenza

Sentenza n. 13012/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l’annullamento, previa adozione delle opportune misure cautelari - del decreto notificato il 17 aprile 2023 con il quale è stata decretata l’esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva; - del verbale della Commissione esaminatrice n. 4 del 15 marzo 2023 citato nel decreto, unitamente al resoconto della prova d’esame e i relativi tabulati allegati, laddove escludono dalla procedura selettiva il sig. -OMISSIS-, per mancato superamento del modulo n. 1 della prova di capacità operativa; - del D.M. n. 238 del 14 novembre 2018 “Procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, riservata al personale volontario di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data del 1° gennaio 2018, risulti iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicato in GU - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami in data 20 novembre 2018, unitamente all’art. 5, comma 4, del D.M. 26 ottobre 2018 “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l’esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall’elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova nel in caso di malore accusato prima o nel corso della prova, che tuttavia non consenta al candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla; - dell’Allegato C “Prova di capacità operativa” al D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che «l’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo»; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.

Giustizia amministrativa202308590

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura speciale di reclutamento per mancato superamento del modulo n. 1 della prova di capacità operativa, unitamente alla clausola del bando che prevedeva l’esclusione anche in caso di infortunio occorso durante la prova

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario dei vigili del fuoco, era stato escluso dopo non avere superato il primo modulo della prova di capacità operativa. Deduceva che il mancato superamento fosse stato determinato da un infortunio verificatosi durante la prova, successivamente documentato dal pronto soccorso, che aveva diagnosticato un trauma distrattivo alla spalla sinistra. Contestava il decreto di esclusione, il verbale della commissione, il bando e l’allegato C, nella parte in cui stabilivano che l’interruzione o il mancato superamento di un modulo, anche in conseguenza di un infortunio occorso durante l’esecuzione, determinasse il mancato superamento della prova e l’esclusione dalla procedura. Deduceva eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, nonché illegittimità della regola per avere equiparato un impedimento fortuito, oggettivo e temporaneo a una stabile inidoneità fisica. L’amministrazione eccepiva anche l’irricevibilità e l’infondatezza del ricorso. Nel corso del giudizio, a seguito della tutela cautelare accordata dal Consiglio di Stato, il ricorrente era stato riammesso, aveva ripetuto la prova e aveva superato sia la prova operativa sia i successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali. Il TAR aveva inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati collocati in posizione deteriore nella graduatoria.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto tempestiva anche l’impugnazione della clausola del bando, poiché essa non aveva efficacia immediatamente lesiva e la lesività si era concretizzata soltanto con l’esclusione. Nel merito, ha dichiarato illegittima la previsione dell’allegato C che faceva discendere automaticamente l’esclusione dal mancato completamento o superamento della prova anche quando ciò fosse dipeso da un infortunio verificatosi durante l’esecuzione. Tale previsione è stata ritenuta irragionevole e sproporzionata, perché un infortunio eccezionale e temporaneo dimostra una temporanea inabilità, non una definitiva inidoneità fisica, e perché l’obiettivo di contenere i tempi della procedura avrebbe potuto essere perseguito mediante una sessione di recupero senza alterare la par condicio. La sproporzione risultava accentuata dalla natura di stabilizzazione della procedura e dalle conseguenze particolarmente gravose dell’esclusione, tra cui la cancellazione dagli elenchi del personale volontario. Nel caso concreto, la diagnosi effettuata dal pronto soccorso la mattina successiva alla prova è stata ritenuta compatibile con l’infortunio occorso durante le trazioni alla sbarra e idonea a dimostrare l’impedimento temporaneo. La mancata menzione dell’infortunio nel verbale non è stata considerata decisiva, sia per la sinteticità del verbale, sia perché la stessa clausola illegittima avrebbe potuto dissuadere il candidato dal segnalare o far verbalizzare l’infortunio. Il TAR ha annullato il provvedimento di esclusione, disposto la definitiva ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura, stabilizzato gli esiti delle prove successive svolte in sede cautelare e ordinato all’amministrazione di rimuovere le riserve apposte sui provvedimenti successivi. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8 del bando di concorso

    La disposizione richiamava l’allegato C e costituiva la base della disciplina della prova di capacità operativa; la relativa clausola è stata ritenuta impugnabile insieme al provvedimento di esclusione, perché non immediatamente lesiva.

  • Allegato C al D.M. n. 238 del 14 novembre 2018

    l’interruzione dell’esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso

    La clausola è stata annullata nella parte in cui faceva discendere automaticamente l’esclusione dall’infortunio occorso durante la prova, senza consentire la ripetizione della prova dopo il recupero dell’impedimento temporaneo.

  • art. 37 c.p.a.

    È stato richiamato per la rimessione in termini ai fini della notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato, in ragione della pluralità degli orientamenti giurisprudenziali e della non immediata individuabilità dei controinteressati.

  • art. 41 c.p.a.

    È stato richiamato con riferimento alla questione dell’individuazione dei soggetti inseriti nella graduatoria come controinteressati.

  • art. 12 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139

    La norma è stata richiamata per evidenziare la particolare gravità degli effetti dell’esclusione, cui si collega la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

  • art. 20 d.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76

    La norma è stata richiamata insieme all’art. 12 del d.lgs. n. 139/2006 in relazione alla cancellazione dagli elenchi del personale volontario conseguente al mancato superamento della prova.

  • art. 9 del bando di concorso

    malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti

    La disciplina degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, che consentiva la ripetizione della visita in presenza di impedimenti temporanei, è stata valorizzata come parametro di coerenza e ragionevolezza rispetto alla disciplina della prova operativa.

Massime di principio

  • Una clausola di una lex specialis che esclude automaticamente il candidato da una prova di efficienza fisica per un infortunio occorso durante l’esecuzione è illegittima quando equipara un impedimento fortuito e temporaneo a una stabile inidoneità fisica, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
  • L’infortunio verificatosi durante una prova fisica, se tempestivamente documentato da idonea certificazione sanitaria e compatibile con le modalità della prova, può dimostrare una temporanea inabilità e non una definitiva inidoneità; l’amministrazione deve consentire la ripetizione della prova dopo il recupero.
  • L’esigenza di contenere la durata della procedura selettiva non giustifica l’esclusione automatica del candidato temporaneamente impedito, quando una sessione di recupero sia praticabile senza pregiudizio per la par condicio e senza attribuire un indebito vantaggio al candidato.
  • Nelle procedure di stabilizzazione, la particolare gravità degli effetti dell’esclusione impone una verifica rigorosa dei presupposti dell’inidoneità e non consente di far ricadere sul candidato le conseguenze di un evento fortuito e non imputabile.
  • La mancata verbalizzazione dell’infortunio durante la prova non esclude necessariamente la prova dell’impedimento quando il verbale sia sintetico, non riporti le dichiarazioni del candidato e l’omessa segnalazione possa essere stata indotta dalla stessa clausola che prevedeva l’esclusione anche in caso di infortunio.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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