Sentenza n. 658/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'accertamento dell’illegittimo silenzio/inadempimento formatosi sull’istanza di rilascio del primo permesso di soggiorno quale “remote worker”, trasmessa in data 9 giugno 2025 mediante kit postale; e per l'accertamento dell’obbligo di provvedere, in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso conclusivo del procedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di rilascio del primo permesso di soggiorno quale remote worker, presentata mediante kit postale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino statunitense entrato nell'area Schengen con apposito visto per lo svolgimento in Italia di attività lavorativa altamente qualificata da remoto, aveva presentato il 9 giugno 2025, mediante kit postale e con indicazione del codice 17 relativo al lavoro nei casi particolari, un'istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Non avendo ricevuto riscontro, nonostante la diffida del 5 dicembre 2025, ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione e dell'obbligo della Questura di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, deducendo la violazione della disciplina speciale sul rilascio del permesso di soggiorno e delle norme generali sul procedimento amministrativo.
La decisione
Nel corso del giudizio la Questura ha rappresentato di avere richiesto al ricorrente, il giorno della notifica del ricorso, l'integrazione della documentazione mediante un'assicurazione rinnovata e una copia del contratto di lavoro in essere. Il ricorrente ha prodotto tempestivamente la documentazione il 16 febbraio 2026 e l'amministrazione ha comunicato che il titolo era in fase di lavorazione. Alla camera di consiglio il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il TAR ha quindi preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere e ha posto le spese a carico dell'amministrazione quale soccombente virtuale, rilevando l'ingiustificata inerzia protrattasi fino alla notificazione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti, a favore del difensore antistatario del ricorrente.
Norme richiamate
art. 27, comma 1, d.lgs. 286/1998
La disposizione è richiamata quale base normativa della disciplina relativa ai visti per nomadi digitali e lavoratori da remoto, destinati a cittadini stranieri che intendono svolgere in Italia attività lavorativa altamente qualificata mediante strumenti tecnologici che consentono il lavoro da remoto.
art. 31 c.p.a.
La decisione riguarda l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione e l'accertamento dell'obbligo di provvedere; il testo non indica espressamente l'articolo, ma il rito applicato è quello dell'azione avverso il silenzio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione avvia concretamente l'istruttoria e il titolo richiesto entra nella fase di lavorazione, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione sull'inerzia, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese dell'amministrazione qualora essa abbia dato causa al giudizio con un'inerzia ingiustificata protrattasi sino alla notificazione del ricorso; in tal caso le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione sulla base della soccombenza virtuale.
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