Cassazione Penale, Sentenza n. 32934/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano il decreto che confermava la confisca disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, deducendo in sintesi: 1) violazione del principio di correlazione tra richiesta e provvedimento, difetto di contraddittorio e violazione del giudicato di prevenzione per la retrodatazione della pericolosità sociale di Angelo Pontillo dall'anno 1999 al 1996, basata su dichiarazioni del collaboratore Buttone e su risultanze di sequestri nei confronti dei fratelli Minutolo; 2) insufficienza e carenza di indizi a giustificare la retrodatazione (richiamo alla giurisprudenza Gattuso e Sezioni Unite); 3) carente e travisata valutazione probatoria e perizia tecnica della difesa circa la determinazione della spesa media annuale e l'uso di valori mediani vs. medi; 4) errori nella determinazione del reddito disponibile (esclusione di componenti figurative e considerazione imputata di entrate non effettive); 5) omissioni e travisamenti nella valutazione di voci specifiche (acquisti immobiliari, mutui, transazioni bancarie, vincita al gioco del 2005) e omessa motivazione sulla confisca di un immobile acquistato dalla Porfidia nel 1993, ritenuto fuori dal periodo di pericolosità
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che nel procedimento di prevenzione la retrodatazione della pericolosità è ammissibile se la perimetrazione temporale è stata posta nella richiesta e se è stato garantito un contraddittorio effettivo; ha inoltre stabilito che il giudicato di prevenzione può essere superato da nuovi elementi indiziari non utilizzati nei precedenti procedimenti e che le risultanze dei sequestri a carico dei fratelli Minutolo costituivano tali elementi utili a corroborare la retrodatazione al 1996. I motivi successivi (quarto-ottavo) sono stati dichiarati inammissibili o infondati in quanto miravano a un riesame di merito della valutazione dei fatti e della congruità delle argomentazioni dei giudici di merito (valutazione delle spese familiari, determinazione del reddito netto, valutazione di singole entrate e investimenti, ecc.), profili che in cassazione non sono sindacabili se non per violazione di legge o mancanza assoluta di motivazione. Di conseguenza è stata confermata la confisca impugnata e i ricorsi sono stati respinti
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 4, comma 1, lett. a; art. 7; art. 10; art. 20; art. 24
Gli artt. 4 e 7 sono stati interpretati nel senso che la pericolosità sociale qualificata può essere delimitata temporalmente anche con retrodatazione se la questione temporale è stata sollevata nella richiesta e si è svolto un contraddittorio; l'art. 10 e l'art. 24 richiamati riguardano il criterio di valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e investimenti e l'uso del reddito netto risultante dalle dichiarazioni fiscali come parametro di confronto; l'art. 20 è richiamato per la possibilità di disporre sequestro e indagini anche d'ufficio nell'ambito della prevenzione
codice di procedura penale
art. 125, comma 3; art. 546; art. 192
Gli articoli relativi al procedimento e alla prova sono richiamati per affermare i limiti procedurali e cautelari nell'esercizio del sindacato giurisdizionale e per precisare i confini del contraddittorio e della valutazione degli elementi indiziari; in particolare il richiamo a tali norme serve a dire che in cassazione non è ammesso un nuovo esame dei fatti se non nelle ipotesi tassative previste dalla legge
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione la retrodatazione della pericolosità sociale è ammissibile se la perimetrazione temporale è stata sollevata nella richiesta e se è stato garantito un contraddittorio effettivo sulle fonti e sugli elementi a fondamento della retrodatazione
- Il giudicato di prevenzione non è assoluto: può essere superato quando emergono nuovi elementi indiziari, non utilizzati nei precedenti provvedimenti, che rendono necessaria una rivalutazione della pericolosità
- La Corte può valutare d'ufficio, nel procedimento di prevenzione, indagini e sequestri e disporre misure patrimoniali anche su beni non precedentemente sequestrati purché sussista correlazione con la sproporzione fra beni e redditi
- Ai fini del vaglio di sproporzione si confrontano gli investimenti e i consumi con il reddito netto effettivamente disponibile risultante dalle dichiarazioni fiscali; componenti meramente figurative (es. rendite dominicali/agrarie non percepite come reddito) non devono essere conteggiate come reddito disponibile
- In cassazione il sindacato sui fatti e sulla valutazione delle prove è molto limitato: le censure che si riducono a contestazioni di merito della valutazione delle spese familiari, della congruità dei calcoli o della scelta tra diverse metodologie peritali sono in genere inammissibili
- Elementi occasionali di entrata (es. vincite) possono essere valutati dal giudice come indice di abitudinarietà e della capacità di effettuare spese, se esistono elementi che ne dimostrino la ripetizione o modalità che rendano indicativa l'abitualità
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