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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/165

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/165 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal Paenibacillus lentus DSM 32052 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione e specie avicole minori e che abroga il regolamento (CE) n. 786/2007 (titolare dell’autorizzazione Elanco GmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo zootecnico a base di endo-1,4-beta-mannanasi, confermandone l’impiego come promotore della digestione in determinate specie avicole. La Commissione si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro per animali, consumatori e ambiente, pur segnalando il possibile rischio di sensibilizzazione respiratoria per gli utilizzatori. Viene inoltre abrogato il precedente regolamento di autorizzazione del 2007, con previsione di una disciplina transitoria per le scorte esistenti.

Rinnova l’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus DSM 32052 come additivo per mangimi per specifiche specie avicole e abroga il regolamento (CE) n. 786/2007.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e all’impiego dell’additivo endo-1,4-beta-mannanasi prodotto da Paenibacillus lentus DSM 32052 (precedentemente ATCC 55045), nonché delle premiscele e dei mangimi composti che lo contengono. L’autorizzazione riguarda l’uso in mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova/per la riproduzione. È previsto un regime transitorio per i prodotti fabbricati ed etichettati prima del 26 febbraio 2020 conformemente alla normativa precedente, che possono restare in commercio e essere utilizzati fino a esaurimento scorte. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rinnovo dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-mannanasi per mangimi avicoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/165 della Commissione rinnova l’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus DSM 32052, già nota nella precedente autorizzazione come prodotto da Paenibacillus lentus ATCC 55045. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e tiene conto del parere favorevole dell’EFSA, con particolare attenzione alla sicurezza d’impiego e alle misure di protezione degli utilizzatori.

Quadro normativo e presupposti della decisione

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, rinnovo e procedure per gli additivi per mangimi, e rileva che la domanda è stata presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 7. La domanda era corredata delle informazioni e documentazioni richieste dagli articoli 14, paragrafo 2, e 7, paragrafo 3. Il considerando centrale è il parere EFSA del 26 febbraio 2019, nel quale si afferma che l’additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione ed è sicuro per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente; viene tuttavia segnalata una possibile sensibilizzazione delle vie respiratorie.

Oggetto dell’autorizzazione e classificazione dell’additivo

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato, classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". L’additivo è descritto come preparato liquido di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus (DSM 32052), con attività minima di 7,2 × 10^5 U/ml. Il metodo di analisi richiamato nell’allegato è di tipo colorimetrico, basato sulla reazione degli zuccheri riduttori con acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS).

Specie interessate, livelli di impiego e durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda:

  • polli da ingrasso;
  • tacchini da ingrasso;
  • pollastre allevate per la produzione di uova;
  • tacchini allevati per la riproduzione;
  • specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova/per la riproduzione.

Per i polli da ingrasso l’allegato indica un tenore minimo di 7 920 U/kg di mangime completo al 12% di umidità. Il termine finale del periodo di autorizzazione è fissato al 26 febbraio 2030.

Condizioni tecniche e misure di tutela per gli utilizzatori

Il regolamento richiede che le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele riportino le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Abrogazione del precedente regolamento e disciplina transitoria

L’articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 786/2007, che disciplinava la precedente autorizzazione. Per evitare effetti immediati sulle scorte già prodotte, l’articolo 3 stabilisce che l’endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus ATCC 55045, nonché le premiscele e i mangimi composti che la contengono, se prodotti ed etichettati prima del 26 febbraio 2020 conformemente alla normativa previgente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore e vincolatività

L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la piena vincolatività del regolamento e la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione dell’additivo

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione dell’additivo indicato nell’allegato, classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni fissate nell’allegato stesso. L’additivo è identificato come endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78, prodotta da Paenibacillus lentus DSM 32052, con titolare dell’autorizzazione Elanco GmbH.

Specie destinatarie e livelli di impiego

L’allegato autorizza l’uso per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini allevati per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova/per la riproduzione. Per i polli da ingrasso è indicato un tenore minimo di 7 920 U/kg di mangime completo al 12% di umidità; per le altre specie autorizzate il campo del tenore è riportato nell’allegato, con fine del periodo di autorizzazione al 26 febbraio 2030.

Condizioni d’uso e misure di protezione

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, additivo e premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio.

Base scientifica e sicurezza

Nei considerando si richiama il parere EFSA del 26 febbraio 2019, che ha concluso per la conformità alle condizioni di autorizzazione e per la sicurezza dell’additivo per specie bersaglio, consumatori e ambiente. L’EFSA ha inoltre rilevato che il prodotto dovrebbe essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie; per questo la Commissione impone misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.

Abrogazione del precedente regime autorizzativo

L’articolo 2 abroga il regolamento (CE) n. 786/2007, che aveva autorizzato per dieci anni l’endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal Paenibacillus lentus ATCC 55045.

Regime transitorio per le scorte esistenti

L’articolo 3 consente che l’endo-1,4-beta-mannanasi prodotta da Paenibacillus lentus ATCC 55045, nonché le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 26 febbraio 2020 conformemente alla normativa precedente, continuino a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 4, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalezootecniasicurezza alimentareautorizzazioni e additivi per mangimi

Testo integrale

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